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Conflitto di interessi nella rappresentanza

Cassazione 17.1.2019 n. 1038 Ai fini dell’annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi, il giudice può argomentare l’esistenza di un conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall’acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata sui rapporti di filiazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Situazioni patologiche della rappresentanza

La rappresentanza può incorrere in tre diverse situazioni patologiche: 1) il vizio del consenso del rappresentato (al momento del rilascio della procura), il vizio del consenso del rappresentante al momento del compimento dell'atto indicato in procura); 2) il conflitto di interessi (che determina l'annullabilità dell'atto compiuto dal rappresentante); 3) la mancanza o l'abuso (o l'eccesso) del potere rappresentativo (che determina l'inefficacia dell'atto compiuto dal rappresentante privo, in tutto o in parte, dei poteri rappresentativi).

Volendo analizzare le due maggiori patologie (mancanza o abuso del potere rappresentativo e il conflitto di interessi) è evidente non solo la differente sanzione (annullabilità – inefficacia), ma anche i differenti presupposti (esistenza delle procura, ma contrasto tra gli interessi del rappresentante e rappresentato oppure mancanza totale o parziale della procura)

Il conflitto di interessi nella rappresentanza

Il conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante è regolato da due art. 1394 (conflitto di interessi indiretto o interno) e 1395 cc contratto con se stesso (conflitto di interessi esterno o diretto).

In ambedue le ipotesi sussiste un conflitto di interessi, ma sono diversi presupposti, infatti, nel conflitto di interessi regolato dall'art. 1394 cc il contrasto è all'interno della stessa parte contrattuale (suddivisa tra rappresentato e rappresentante), mentre nel conflitto di interessi regolato dall'art. 1395 cc il rappresentante ha due ruoli (tra loro in conflitto)  quello di parte contrattuale (in proprio) e quella di rappresentante dell'altra parte contrattuale.

La differente posizione del rappresentante (e la presenza di una parte contrattuale autonoma nel 1394 (che, invece manca nel 13945 cc) influenza anche il soggetto che può rilevare e contestare il conflitto, nell'art. 1394 cc il conflitto deve essere rilevato dal terzo, mentre nell'art. 1395 cc il conflitto deve essere rivelato dal rappresentato.

Definizione del conflitto di interessi

Il conflitto di interessi rappresenta il contrasto (non sanabile) tra due interessi quello del rappresentato e quello del rappresentante, si deve essere in presenza di interessi del tutto inconciliabili ed incompatibili, che sfociano in un contrasto  insanabile.

Tale contrasto o conflitto deve essere tanto forte che – inevitabilmente – per realizzare l'interesse di uno dei due, dovrà essere sacrificato l'interesse dall'altro.

Quindi  il conflitto d'interessi idoneo a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante.

Elementi caratteristici del conflitto di interessi

Il contrasto (che determina il conflitto di interessi) non deve essere astratto od ipotetico ma deve essere concreto e riferibile al singolo atto o negozio posto in essere che, per le sue ìntrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

Occorre, in concreto, individuare gli elementi da cui poter desumere l'esistenza di un contrasto (o conflitto).

Ai "fini dell'annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, il giudice di merito può argomentare l'esistenza di un tale conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata sui rapporti di filiazione" .

Se il divario di valore tra la prestazione e la controprestazione (in presenza di legami familiari tra rappresentante e terzo) è facilmente verificabile nei contratti onerosi (basterebbe pensare ad una vendita ad un prezzo di favore effettuata da Sempronio come rappresentane di Tizio al proprio figlio Caio), si potrebbe osservare che questo elemento non potrebbe essere usato nei contratti gratuiti nei quali manca il corrispettivo.

In realtà è un falso elemento, in quanto nei contratti gratuiti, come il comodato, l'esistenza di un vincolo familiare tra rappresentante e comodatario e la presenza di un contratto che influenza  il patrimonio del rappresentato permette di valutare l'esistenza del conflitto di interessi.

Per rendere più chiaro il principio di potrebbe pensare ad un contratto di comodato stipulato dal padre (come rappresentante del comodante) e dal figlio (comodatario) che assicurava al comodatario  – senza previsione di alcun corrispettivo  – la disponibilità di un appartamento di quattro vani in un albergo a quattro stelle oltre la fruizione non solo dei servizi alberghieri (quali la pulizia della stanza tre volte la settimana, nonché, tutti i giorni, "colazione a buffet free, ristorante e american bar free"), ma anche di un posto auto.

Cass., civ. sez. III, del 17 gennaio 2019, n. 1038

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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