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Associazione temporanea di imprese (ATI) e l’esecuzione dell’appalto

La Cassazione del 24.2.2015 n. 3651 ha stabilito che se le imprese partecipanti all’Ati costituiscono una nuova società (consortile), resta sempre esclusivo il ruolo dell’impresa capogruppo Ati, quale mandataria (1720 c.c.) delle imprese riunite in Ati, nel rapporto con il committente, nel contratto di appalto e per l’amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti, gestione del contenzioso), per questi atti è preposta solo la capogruppo indicata nell’Ati.
A cura di Paolo Giuliano
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L'associazione temporanea di imprese è un raggruppamento di imprese (società) che pur conservando la loro autonomia, consente ai partecipanti all'Ati di poter partecipare (unite) ad appalti (o ad altri affari o attività) che per dimensioni o importi andrebbero per oltre le loro competenze o disponibilità economiche.

Il rapporto creato con l'Ati non determina di per sé una nuova società o una nuova associazione (come si potrebbe pensare leggendo solo l'acronimo Ati)  fra le imprese riunite, infatti, ogni impresa partecipante all'ati conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Il motivo di questa peculiarità si può spiegare se si analizza la natura giuridica dell'ati, infatti, l'ati è un mandato con rappresentanza conferito dalle imprese riunite nell'ati ad uno delle stesse (denominata capogruppo) per partecipare ad un appalto (partecipando alla gare ed eventualmente per eseguire l'opera), la capogruppo agisce  in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nei rapporti esterni (tra committente e appaltatore) l'ati comporta che le imprese riunite sono responsabili solidalmente nei confronti del soggetto appaltante. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre ditte riunite è gratuito e irrevocabile e al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Può capitare che le imprese riunite nell'ati decidono, in seguito, di creare una vera e propria società per eseguire l'apparto a cui ha partecipato l'ati (e vinto dall'ati), in questa situazione si pone il problema di quale è il rapporto tra committente e nuova società (se la nuova società sostituisce o meno l'ati) e quale sarebbe la differenza tra l'ati e questa nuova società (costituita tra gli stessi partecipanti all'ati).

Quanto al rapporto tra ati e nuova società (costituta tra le stesse imprese partecipanti all'ati) è possibile affermare che non c'è sovrapposizione o confusione tra le due figure giuridiche, infatti, il regime giuridico e le norme applicabili all'associazione temporanea d'imprese sono diverse da quelle della società costituita, infatti, nell'ati s'instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato gratuito e irrevocabile e la stessa ati è retta dalle norme sul mandato, mentre la società costituita (tra le stesse partecipanti all'ati) è retta e regolata dalle disposizioni societarie del codice civile.

Quanto detto si ripercuote anche nel rapporto (esterno) tra committente e società costituita (tra le stesse partecipanti all'ati). Occorre premettere che il contratto di appalto è stato stipulato tra ati (impresa capogruppo mandataria) e il committente, quindi in  assenza di una qualsiasi cessione di contratto ad un altro soggetto (anche se fosse una nuova società costituita tra le stesse parti partecipanti all'ati)  debitore e creditore restano quelli indicati nel contratto.

Chiarito questo aspetto eventuali norme che permettono alla nuova società l'esecuzione dell'appalto devono essere interpretate nel senso che hanno una porta limitata ed esclusiva di legittimare la società nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'ATI, ma non ne comporta la sostituzione o cessione del contratto o ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante.

Quindi, (in assenza di una cessione del contratto o di una successione nel rapporto contrattuale o di una sostituzione)  la società nuova (formata tra le stesse partecipanti all'ati) rimane un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che anche se c'è un diverso soggetto che esegue l'opera )perché previsto da norme di legge), tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra l'associazione temporanea e l'ente committente restando a essi estranea la società.

Di conseguenza, permane la responsabilità delle imprese riunite in ati la responsabilità del contratto di appalto e la posizione di debitore e/o creditore. Al contrario, la società  eseguendo l'opera appaltata alle imprese riunite in ATI e poi consorziate in società, non acquista alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice e non è derogata la regola per la quale  alla mandataria capogruppo dell'ati  spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante.

In conclusione, nonostante la costituzione di una nuova  società (tra le stesse partecipanti all'ati) resta pur sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto.

Cass., civ. sez. V, del 24 febbraio 2015 n. 3651 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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