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Differenze tra continenza tra due cause e riunione di due cause

Cassazione del 21.6.2018 n. 16346 ha affermato che la disciplina della continenza, prevista dall’art. 39 cpc, presuppone la pendenza di due cause, di cui una continente, davanti a giudici diversi, per cui essa si pone come uno dei criteri di spostamento della competenza di una delle due cause. Quando, invece, le due cause già pendano davanti allo stesso giudice, il problema non si pone più in termini di spostamento della competenza, ma in termini di riunione ex art. 273 e 274 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Cause uguali o simili pendenti presso giudici diversi

Può capitare che la medesima causa si proposta d'avanti a giudici diversi, come può capitare cause con oggetti uguali siano proposte presso giudici diversi. si potrebbe pensare al caso in cui una parte richieda un decreto ingiuntivo per dei crediti e l'altra parte deposita un atto di citazioni per accertare l'inesistenza del credito.

In tutte queste situazioni sorge l'esigenza di valutare se procedere ad una semplificazione dei procedimenti, anche solo per evitare giudicati contrastati e/o uno spreco di risolse economiche.          

Litis pendenza

La disciplina della litis pendenza è relativamente semplice: se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Continenza di cause

Più complessa è la continenza tra due cause, in quanto occorre valutare quale giudice sarebbe competente, le due cause dovrebbero continuare presso il giudice competente (nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate).

Differenze tra continenza e riunione

La disciplina della continenza, prevista dall'art. 39 cod. proc. civ., presuppone la pendenza di due cause, di cui una continente, davanti a giudici diversi, per cui essa si pone come uno dei criteri di spostamento della competenza di una delle due cause.

Quando, invece, le due cause – come nella specie – già pendano davanti allo stesso giudice, il problema non si pone più in termini di spostamento della competenza, ma in termini di riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (a seconda che si individui l'identità, sia pur parziale, di cause o la connessione), per cui l'eventuale provvedimento del giudice, che pur può essere assunto d'ufficio, ha carattere ordinatorio ed è insuscettibile di essere censurato in questa sede di legittimità; allo stesso modo la mancata assunzione del provvedimento non incide sulla validità degli atti e della decisione, per cui anche in tal caso la situazione non può essere proposta a doglianza in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 671 del 22/01/1997).

La violazione della disciplina della riunione di cause che non sono censure previste dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non possono essere dedotte come motivo di ricorso per Cassazione; la relativa facoltà di riunione configura infatti un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità. (Sez. L, Sentenza n. 2649 del 11/02/2004).

Cass., civ. sez. I, del 21 giugno 2018, n. 16346                 

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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