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Collazione e modifica della destinazione urbanistica del bene donato

La Cassazione del 6.10.2016 n. 20041 ha stabilito che il mutamento della destinazione urbanistica del bene donato oggetto di collazione costituisce una variabile economica da tenere in conto ai fini della stima del bene al momento dell’apertura della successione ex art 747 cc, (ma la variazione della destinazione urbanistica o edificatoria non rientra nei miglioramenti ex art 748 e 749 cc). Quindi il bene donato, che ha subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente al momento del trasferimento, deve essere stimato, ai fini della collazione, facendo riferimento al momento in cui si apre la successione.
A cura di Paolo Giuliano
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Donazioni ai coeredi

La donazione può essere fatta a dei soggetti (donatari) che non hanno nessun rapporto con la successione del donante oppure può essere fatta ad un soggetto (ad es. figli e i loro discendenti e il coniuge) che sarà – sicuramente –  uno degli eredi del donante.

Quindi, può capitare che durante la sua vita il de cuius (donante) doni dei beni al medesimo soggetto (donatario)  che sarà suo erede al momento della morte del donante.

Queste donazioni sono viste come anticipi della successione e per evitare delle sperequazioni tra eredi (per evitare che un erede abbia la donazione e, in aggiunta, una quota dell'eredità) il legislatore cerca di  far ricomprendere la donazione nell'eredità.

Sostanzialmente sono due i meccanismi attraverso i quali è possibile raggiungere questo risultato: inserendo la donazione nella massa ereditaria (in questo modo il donatario "restituisce" la donazione all'eredità e si trova a non avere vantaggi verso gli altri eredi, poi si procede alla divisione dell'eredità tra tutti gli eredi, compreso il donatario), oppure considerando la donazione come una quota dell'eredità già ricevuta dall'erede la quale viene così ridotta riequilibrando, così,  le posizioni tra tutti gli eredi.

Questo meccanismo viene denominato collazione.

Entrambi i meccanismi hanno un elemento in comune: l'aumento del valore della massa ereditaria, all'eredità, infatti, si somma la donazione.

Imputazione in natura o del valore del bene donato

La scelta se eseguire una imputazione in natura del bene all'eredità o del valore del bene donato alla propria quota del bene, alcune volte è lasciato alla libera decisione dell'erede, (beni immobili) altre volte la scelta è effettuata dal legislatore (beni mobili).

Quando l'erede ha la possibilità discrezionale di  scegliere tra il conferimento all'eredità in natura del bene donato o per imputazione del valore del bene donato alla propria quota ereditaria, questo tipo di scelta integra un'ipotesi di obbligazione alternativa fondata sul presupposto della sostanziale equivalenza delle prestazioni; la finalità della collazione è quella di assicurare, tendenzialmente, una parità di trattamento nei reciproci rapporti tra i coeredi.

Potrebbe sembrare strano che l'erede abbia (o meno) la possibilità di scegliere tra imputazione in natura o del valore del bene donato, in realtà, la possibilità di scelta si spiega se si considera che in alcune ipotesi di donazioni (es. denaro) è più semplice effettuare una imputazione in natura, mentre in altre ipotesi (es. donazioni di immobili) è più semplice imputare il valore del bene (es. immobile).

Inoltre, deve essere considerato che il bene donato potrebbe non esistere al momento dell'apertura della successione perché si è naturalmente consumato (questo renderebbe difficile una imputazione in natura all'eredità).

La collazione per imputazione (alla propria quota del valore del bene donato) costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, è considerato come se avesse – in anticipo –  già ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati  con l'apertura della successione, di conseguenza ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli.

In altre parole  i beni oggetto della collazione non tornano materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno.

Come determinare il valore del bene immobile donato oggetto di collazione

Il valore del bene immobile è determinato al momento dell'apertura della successione. Questo significa che il donatario si assume il rischio, non solo dell'aumento del valore del bene tra il momento della donazione e l'apertura della successione, ma conserva il rischio anche nell'ipotesi in cui trasferisce il bene ricevuto per donazione a terzi prima dell'apertura della successione

Il coerede donatario aliena a proprio rischio se cede il bene oggetto della collazione prima dell'apertura della successione.

Miglioramenti al bene immobile apportati dal donatario

Se il valore del bene donato va quantificato al momento dell'apertura della successione, non sono però irrilevanti, ai fini del computo del detto valore, miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento.

Le migliorie di cui agli artt. 748 e 749 c.c. si identificano in quelle opere che si incorporino nel fondo ed aumentino le opere esistenti, ovvero ne migliorino l'efficienza. I miglioramenti dipendono da un'attività del donatario o del terzo che è diretta a incrementare il valore del bene, nel miglioramento è presente  un esborso del donatario o all'arricchimento del donatario derivante dalle opere realizzate da un terzo.

Incidenza dei miglioramenti sul valore del bene immobile oggetto della collazione

In presenza di miglioramenti, che possono essere stati apportati dal donatario o dal terzo acquirente dal donatario, per stabilire il valore del  bene (ex  748 c.c. e sostanzialmente l'art. 749 cc) si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Ciò significa, in concreto,  che il valore del bene al momento dell'apertura della successione debba essere ridotto in ragione del valore delle migliorie apportate al bene.

Le regole poste dagli artt. 748 e 749 c.c. sono comunemente ritenute espressione dei principi generali che reggono il possesso di buona fede (art. 1150 c.c.) e, più in generale, di quelli in tema di indebito arricchimento. In particolare, il rimborso dei miglioramenti è reso necessario dal rilievo per cui non sarebbe ragionevole imporre al donatario di conferire un valore che non è riferito all'originaria consistenza della res donata, ma che dipende, piuttosto, da iniziative da lui assunte (nel caso di miglioramenti eseguiti a sua cura e spese) o da interventi di terzi che abbiano inteso favorirlo (nel caso in cui i miglioramenti siano apportati da altri).

Modifiche urbanistiche al bene

E'  escluso,  invece,  che possano costituire migliorie le vicende che non abbiano alcuna attinenza con la definizione di miglioramenti sopra riportata,  come, ad esempio, l'acquisizione da parte del fondo di una attitudine edificatoria prima mancante.

Il mutamento della destinazione urbanistica del fondo non dipende da un'attività del donatario o del terzo anche se è diretta a incrementare il valore del bene: non è legata a un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore del donatario.

Vero è, invece, che tale mutamento della destinazione del bene costituisce una variabile economica da tenere in conto ai fini della stima del bene al momento dell'apertura della successione.

Rimane quindi confermato che, anche nell'ipotesi di alienazione del bene – il quale abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente al momento del trasferimento il bene debba essere stimato, ai fini della collazione, facendo riferimento al momento in cui si apre la successione.

D'altra parte, il donatario, nel cedere l'immobile, accetta il rischio delle modificazioni del prezzo di mercato che possano determinarsi prima dell'apertura della successione.

Cass., civ. sez. II, del 6 ottobre 2016, n. 20041

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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