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Ammissibilità della rinuncia al legato contenuta in un atto di citazione

Cassazione del 9.6.2017 n, 14503 ha stabilito che la volontà  di rinunciare al legato di beni immobili, per il quale è¨ necessaria la forma scritta “ad substantiam”, ai sensi dell’art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere contenuta anche in un atto di citazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Le differenze tra eredità e legato

Capita che in presenza di una successione ereditaria occorre decidere se una determinata disposizione testamentaria è fatta a titolo di eredità (erede) o di legato. Un primo aiuto identificare le differenze tra legato e eredità è fornito dal legislatore, nel senso che è lo stesso legislatore, con l'art. 588 cc, a fornire un criterio identificativo e/o a indicare gli elementi che differenziano il legato dall'eredità.

Le disposizioni che hanno ad oggetto (in modo indistinto) tutta l'eredità o una quota dell'eredità (ad esempio ti lascio metà di tutti i miei beni) sono da considerarsi effettuate a titolo di eredità, le altre disposizioni che, ad esempio, hanno ad oggetto singoli beni, sono da considerarsi effettuate a titolo di legato.

Naturalmente non si è in presenza di una sterile differenza terminologica, ma dall'attribuzione di un lascito come erede o legato derivano una serie di conseguenze (che delineano – in modo più preciso – anche le differenze tra eredità e legato).

L'erede subentra in tutte le posizioni (attive e passive) del de cuius, (c.d. successore a titolo universale) questo comporta che risponde di tutti i debiti ereditari anche con il suo patrimonio, (salvo non aver accettato l'eredità con beneficio di inventario), il legatario come successore a titolo particolare non subentra in tutte le posizioni attive e passive del de cuius e non è costretto a pagare i debiti ereditari.

L'accettazione dell'eredità e l'accettazione del legato

Le peculiarità della successione a titolo universale (erede) rispetto la successione a titolo particolare (legato) incidono anche su un altro aspetto relativo alle modalità di acquisto dell'eredità e del legato.

Infatti, mentre per l'eredità vige il principio che l'acquisto dell'eredità non è automatico o ex lege, ma è sempre frutto di una decisione dell'erede che deve valutare se diventare erede (o meno) e tale decisione deve essere formalizzata in un atto (espresso o tacito)  con il quale si manifesta la propria volontà di accettare l'eredità.

Al contrario, di quanto sopra esposto, per l'accettazione dell'eredità, il legato si acquista (automaticamente) senza bisogno di accettazione, salvo possibilità di rinunziare al legato ex art. 649 cc.

La forma dell'accettazione dell'eredità e la forma dell'accettazione del legato

Mentre l'acquisto del legato è automatico (e, quindi, non sono previste forme peculiari), l'accettazione dell'eredità (cioè l'acquisto dell'eredità) può essere effettuato in modo formale (accettazione espressa) oppure in modo informale (accettazione tacita).

La forma della rinuncia all'eredità e la forma della rinuncia al legato

La differenza tra legato e eredità incidono anche sulla rinuncia. Infatti, sussiste una preclusione a carico dell'erede: l'erede che ha accettato in modo espresso o tacito l'eredità non può più rinunciare all'eredità, mentre il successore che diventa ex lege titolare del legato, può sempre rinunciare al legato.

Altra differenza è data dal fatto che la rinuncia al legato è una rinunzia abdicativa di un diritto già entrato nel patrimonio del legatario, a rinuncia all'eredità estingue il diritto di accettare e impedisce un acquisto (eredità) non ancora effettuato.

La rinuncia all'eredità è sempre espressa e formale ex art. 519 cc, non sussiste una rinuncia all'eredità tacita (salvo non equiparate la rinuncia all'eredità alla scelta consapevole di far decorrere il termine di prescrizione dell'accettazione dell'eredità senza esercitare il relativo diritto).

Anche la rinuncia al legato deve essere espressa, ma non richiede forme particolari, almeno per i legati aventi ad oggetto beni mobili, i legati aventi ad oggetto beni immobili la rinuncia deve essere formale ed avere la forma scritta (diversa è la forma richiesta per la validità della rinunzia dalla forma richiesta per la trascriione della rinunzia.

Ammissibilità di una rinuncia al legato contenuta in un atto di citazione

Ci si chiede se la volontà di rinunciare ad un legato avete ad oggetto beni immobili può essere contenuta in un atto di citazione.

La volontà  di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è¨ necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione – per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali – il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì¬ il requisito della sottoscrizione, sicchè l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.

Cass. civ. sez. II del 9 giugno 2017 n 14503

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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