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La competenza per i crediti ereditari

La Cassazione del 8.9.2015 n. 17827 ha stabilito che l’art. 22 comma 1 n. 3 cpc relativo alla competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie inerenti crediti verso il defunto o legati dovuti all’erede comprende ogni azione personale per qualsiasi tipo di credito addotto nei confronti del defunto e non fa distinzioni in merito alla causa o al titolo da cui è sorto.
A cura di Paolo Giuliano
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Stabilisce l'art. 22 cpc che è competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause: [….]  3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione.

Per interpretare questo articolo occorre comprendere cosa si intende per giudice dell'apertura della successione e cosa si intende per crediti verso l'erede, ma soprattutto occorre considerare lo spartiacque del biennio dall'apertura della successione. In altri termini, l'art. 22 cpc che prevede la competenza del giudice dell'apertura della successione è limitata nel tempo (due anni dall'apertura della successione) decorso il biennio la competenza torna ad essere individuata secondo le norme generali.

Per biennio dall'apertura della successione deve intendersi il momento della morte del de cuius (questo è il momento dell'apertura della successione) e non deve intendersi il momento nel quale l'eredità è accettata, in quanto l'eredità può essere accettata anche dopo anni dall'apertura della successione, quindi risulta rilevante il momento della morte non il momento dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.

Chiarito questo punto,  quando all'identificazione del giudice dell'apertura della successione, per determinare il luogo dell'apertura della successione occorre fare riferimento al luogo dell'ultimo domicilio del defunto, cioè bisogna aver riguardo alla nozione di domicilio, che l'art 43 cc stabilisce con riferimento al luogo dove la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi, a differenza della residenza, intesa per il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il motivo è spiegato richiamando l'art. 453 cc secondo il quale la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Quanto, invece, all'identificazione della contenuto della nozione di credito si può dire che l'art. 22 primo comma n. 3 cpc che prevede la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti all'erede ricomprende ogni azione personale per qualsiasi tipo di credito addotto nei confronti del defunto e non fa distinzioni in merito alla causa o al titolo da cui è sorto. Quindi, la nozione di credito è molto ampia e ricomprende non solo il credito (inteso come credito pecuniario), ma anche il credito derivante dall'adempimento di un obbligo di fare (es. stipula di un contratto preliminare ecc.).

Resta, ovviamente a carico della parte che eccepisce l'incompetenza deve provare il luogo di apertura della successione (diverso dal luogo dove è stata incardinata la causa), cioè deve provare le circostanze dalle quali scaturisce la competenza particolare del giudice ex art. 22 cpc.  E non è possibile affermare che non sarebbe stata provata la competenza e, dunque, il luogo di morte del dante causa dell'odierna ricorrente, quando viene allegato l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario posto che l'accettazione col beneficio d'inventario è ricevuta, per espressa previsione di legge (art. 484 cod. civ.), dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Cass., civ. sez. VI, del 8 settembre 2015, n. 17827 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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