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Opinioni

Rapporto tra l’opposizione del terzo e l’impignorabilità dei beni

La Cassazione del 15.2.2018 n. 3700 ha affermato che l’oggetto dell’opposizione di terzo all’esecuzione ex 619 cpc è l’accertamento di un diritto (reale) dell’opponente sui beni pignorati e non la loro pignorabilità (che è oggetto dell’opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, riservata alla parte assoggettata ad esecuzione ma non proponibile da terzi estranei al procedimento esecutivo, come invece quella ex art. 619 cpc, né rilevabile di ufficio dal giudice delle opposizioni esecutive)
A cura di Paolo Giuliano
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Le difficoltà che sorgono durante l'esecuzione forzata

Dopo aver ottenuto il titolo esecutivo il creditore può iniziare l'esecuzione forzata per il recupero del credito (se il debitore non paga spontaneamente).

Descritta in questo modo la situazione, l'esecuzione forzata sembra relativamente semplice, in realtà il creditore ha l'onere di individuare i beni del debitore su cui soddisfarsi.

Anche se al creditore è lasciato ampio margine di operatività, resta sempre un suo rischio quello di pignorare un bene del debitore (e non di un terzo oppure non interamente del debitore, ma anche di altri soggetti), come è onere del debitore colpire beni che possono essere oggetto di pignoramento e non beni impignorabili.

Le differenze tra opposizione del terzo e la contestazione relativa alla pignorabilità del bene.

Anche se a prima vista l‘opposizione del terzo e l'opposizione avente ad oggetto la pignorabilità del bene oggetto dell'esecuzione hanno un fine comune in quanto mirano a bloccare il procedimento esecutivo, in quanto – in sostanza – si afferma che il bene non poteva essere pignorato o perché non di proprietà del debitore oppure perché dichiarato impignorabile dal legislatore.

In questa situazione occorre valutare se sono due contestazioni identiche e sopraopponibili.

Diverso l'oggetto dell'accertamento dell'opposizione ex art. 619 cpc e 615 comma 2 cpc

Risulta relativamente semplice osservare che affermare che un bene pignorato non è del debitore (oppure non è tutto del debitore) ex art- 619 cpc è diverso dall'affermare che un bene è del debitore, ma non può essere oggetto di pignoramento (514 cpc e 515 cpc).

Anche se entrambe le affermazioni hanno come conseguenza quella di escludere un bene dall'esecuzione forzata (in quanto – in entrambe le ipotesi – i beni non possono essere oggetto di pignoramento), l'oggetto delle due opposizioni è diverso.

L'oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è l'accertamento di un diritto (reale) dell'opponente sui beni pignorati e non la loro pignorabilità che è oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c.,

In altri termini, l'esclusione dell'esecuzione forzata di un bene in caso di opposizione del terzo è solo una conseguenza (indiretta) dell'accertamento della non titolarità del bene in capo al debitore. Mentre, l'esclusione di un bene dall'esecuzione forzata in quanto il bene è previsto come non pignorabile è una conseguenza diretta della non pignorabilità del bene, che non richiede altre valutazioni precedenti o presupposte.

Legittimazione a proporre l'opposizione del terzo ex art 619 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 comma 2 cpc

Le differenze di oggetto tra le due opposizioni influenzano anche l'individuazione del soggetto legittimato a proporre le diverse opposizioni.

L'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc e relativa all'impignorabilità del bene è attribuita  alla parte assoggettata ad esecuzione – fermo restando l'eventuale rilievo di ufficio del solo giudice dell'esecuzione – e non è proponibile da terzi estranei all'esecuzione forzata.

L'opposizione del terzo ex art. 619 cpc  è proponibile da terzi estranei all'esecuzione.

La presenza di vincoli sul bene pignorato

Nulla esclude che il bene pignorato sia oggetto di vincoli (ad esempio sia compreso in un fondo patrimoniale oppure faccia parte del patrimonio indisponibile di un ente territoriale).

In generale, quando  l'impignorabilità di un bene discenda da un vincolo di destinazione esistente solo in ragione della sua titolarità da parte di determinati soggetti (si tratta di una circostanza che in astratto potrebbe verificarsi anche in relazione a rapporti tra privati: si pensi ad esempio alla impignorabilità derivante dalla assegnazione di un bene al fondo patrimoniale, che imprime un vincolo di destinazione alle esigenze della famiglia), essa deve ritenersi un effetto di detta titolarità, e non può operare a prescindere da essa.

Di conseguenza, laddove non sia opponibile ai terzi la vicenda circolatoria che determina la titolarità del bene (ovvero non sia opponibile ai terzi il provvedimento giudiziale che accerta l'inefficacia della vicenda circolatoria medesima, come nella specie), non potrà ovviamente operare neanche il conseguente vincolo di impignorabilità.

Non può quindi ritenersi correttamente applicato l'art. 619 c.p.c., laddove la fondatezza dell'opposizione del terzo non venga valutata e affermata sulla base dell'accertamento del diritto reale fatto valere dal terzo (nella specie, il diritto di piena proprietà) – che, in base ai principi generali che disciplinano la materia, deve essere prevalente, cioè opponibile al creditore procedente, ed incompatibile con il pignoramento – ma sulla base del rilievo dell'impignorabilità dei beni espropriati.

seguenti principi di diritto: «proposta opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. sulla base dell'assunto dell'esistenza in capo al terzo di un diritto (prevalente ed incompatibile con il pignoramento) di piena proprietà sul bene pignorato, i limiti dell'oggetto della domanda impediscono che essa possa essere accolta sulla base del rilievo di ufficio da parte del giudice dell'opposizione dell'impignorabilità del bene oggetto di esecuzione, a prescindere dall'opponibilità al creditore pignorante del dedotto diritto di proprietà»

«ai fini dell'accertamento del diritto di proprietà (prevalente ed incompatibile col pignoramento) sul bene pignorato, dedotto dal terzo opponente ai sensi dell'art. 619 c.p.c., le disposizioni in tema di trascrizione degli atti e delle domande giudiziali, e segnatamente gli artt. 2652 n. 6 e 2915, comma 2, c.c., sono applicabili anche alle vicende circolatorie dei beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici astrattamente suscettibili di alienazione in favore di soggetti privati al fine di attuare la loro destinazione pubblica, quali le aree rientranti nei PEEP di cui all'art. 35 della legge n. 865 del 1971, senza che sull'applicabilità di dette disposizioni possa prevalere la semplice considerazione che le aree in questione appartengano astrattamente al patrimonio indisponibile dell'ente comunale al fine di ritenere estinti tutti i diritti legittimamente acquisiti su di esse dai terzi ed opponibili all'ente pubblico, e ferma restando l'applicabilità a tutti gli acquirenti di dette aree dei vincoli pubblicistici di destinazione derivanti dagli strumenti urbanistici».

Cass., civ. sez. III, del 15 febbraio 2018, n. 3700

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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