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Opinioni

Incapacità del testatore e redazione del testamento olografo

La Cassazione del 30.11.2017 n. 28758 ha affermato che, considerato che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (naturale), salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo)
A cura di Paolo Giuliano
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La capacità e l'incapacità negoziale

Il codice richiede per il compimento degli atti negoziali (vendite, redazione di testamento, donazioni ecc.) la capacità d'agire. Di conseguenza non possono essere compiuti atti negoziali in presenza di una incapacità di agire, in altri termini, esistono due facce della stessa medaglia, la capacità di agire e l'incapacità di agire.

L'incapacità di agire può presentarsi in due modi: a) una incapacità dichiarata (cioè accertata in modo ufficiale), ad esempio interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno;   b) e una incapacità non dichiarata (cioè non accertata in modo ufficiale) ex art. 428 cc.

Ai fini processuali – ovviamente – l'onere della prova dell'incapacità (almeno non accertata ex art. 428 cc)  spetta  a colui che afferma l'esistenza dell'incapacità naturale, questo, però, non esclude che un atto può essere considerato valido se il soggetto si trovava in un momento di lucidità, di conseguenza, occorre provare che il soggetto ha compiuto l'atto in un momento di lucidità.

L'incapacità e gli atti mortis causa

Il sistema dell'incapacità (dichiarata o non dichiarata) è applicabile anche al negozio testamentario (sia olografo sia pubblico).

Ci si potrebbe chiedere se la nozione di incapacità non dichiarata subisce della variazioni per la presenza del notaio per la redazione del testamento pubblico. Nel contesto del sistema testamentario è irrilevante la distinzione tra testamento olografo e testamento raccolto da notaio, non mutando la nozione di incapacità naturale del testatore, in base al tipo di testamento.

Quindi, sia nel testamento pubblico, sia nel testamento olografo, l'incapacità naturale postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.

Prova dell'incapacità non dichiarata

La valutazione dell'esistenza dell'incapacità non dichiarata deve necessariamente risultare dall'esame coordinato di numerosi elementi e l'adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all'insieme degli stessi, nonché alle difese delle parti, al fine di verificare che, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato

La valutazione dell'incapacità

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'apprezzamento del giudice di merito all'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere costituisce indagine di fatto e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto.

Considerato inoltre che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare l'incapacità (naturale), salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente (nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo).

La prova del momento o del tempo in cui deve esistere l'incapacità

In presenza di documenti redatti in specifici giorni o momenti occorre anche valutare se la prova dell'incapacità può essere fornita in modo svincolato dal momento della redazione del documento contestato oppure se la prova dell'incapacità deve essere resa in relazione al momento della redazione del testamento.

In questo contesto si ritiene non fornita la prova dell'incapacità di intendere o volere de cuius quando la prova non è riferita al momento specifico della redazione della scheda testamentaria.

Contenuto del certificato medico relativo alle condizioni del testatore

L'incapacità incide sulle capacità cognitive, ma non incide sulle capacità fisiche del soggetto, in altri termini, patologie fisiche (anche gravi) non determinano (per forza) limitazioni alla capacità cognitive. Occorre, in altri termini, distinguere tra problemi fisici e problemi psichici e solo quando è alterato lo stato mentale è possibile avere l'incapacità del soggetto.

Per rendere più concreto il principio sopra esposto si potrebbe pensare a un certificato medico redatto in epoca prossima alla redazione del testamento nel quale viene affermato che il testatore è affetto da fenomeni patologici gravi, che determinavano l'impossibilità per la medesima di compiere da solo gli atti quotidiani della vita.

Ora, il giudizio contenuto nel certificato potrebbe essere  riferito alle incombenze squisitamente materiali e dunque ad una compromissione afferente la sfera dell'integrità fisica e non anche psichica, di conseguenza, tale certificato medico potrebbe non implicare la prova, a quella data, di un decadimento tale da integrare la carenza della capacità di intendere e di volere.

Cass., civ. sez. II, del 30 novembre 2017, n. 28758

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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