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La tutela dei diritti dei detenuti e la riduzione della popolazione carceraria

Il Decreto Legge n. 146 del 23.12.2013 intende ridurre il sovraffollamento carcerario; interviene sulle modalità di controllo degli arresti domiciliari, sulle misure alternative alla detenzione, sull’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi; introduce un nuovo procedimento davanti al magistrato di sorveglianza e istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

in G.U. Serie Generale n.300 del 23 dicembre 2013

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, di approvazione del codice di procedura penale,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo  ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che  le ritenga non necessarie".
b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1. Salvo quanto  stabilito  dal  successivo  comma  1-bis,  il  tribunale di sorveglianza nelle  materie  di  sua  competenza,  e  il  magistrato di  sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  ai  ricoveri  previsti  dall'articolo  148  del  codice  penale,  alle  misure   di  sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita'  nel  reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del  pubblico  ministero, dell'interessato, del difensore  o  di  ufficio,  a  norma  dell'articolo  666.  Tuttavia,  quando  vi  e'  motivo  di   dubitare  dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo  667 comma 4.";
c) all'articolo 678, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie  attinenti  alla rateizzazione e alla conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla  remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della  liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle  materie  relative  alle  richieste  di  riabilitazione  ed  alla   valutazione  sull'esito dell'affidamento in prova al servizio  sociale,  anche  in  casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.".
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e'  differita al giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di  conversione del presente decreto.

Art. 2 Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto  di  condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope  di  lieve entita'
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:
"5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i  mezzi, la modalita'  o  le  circostanze  dell'azione  ovvero  per  la  qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita',  e'  punito  con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da  euro 3.000 a euro 26.000.";
b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.

Art. 3 Modifiche all'ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:
a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito:
"Art. 35. (Diritto di reclamo). – I detenuti  e  gli  internati  possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche  in  busta  chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale,  al  direttore  dell'ufficio   ispettivo,   al   capo   del   dipartimento  dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2)  alle  autorita'  giudiziarie  e   sanitarie   in   visita  all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o  locali  dei  diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato";
b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:
"35-bis  (Reclamo  giurisdizionale).  –  1.   Il   procedimento  relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma  6,  si  svolge  ai  sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.  Salvi  i  casi  di  manifesta  inammissibilita'  della  richiesta  a   norma  dell'articolo 666, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  il  magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e  ne  fa  dare  avviso anche  all'amministrazione  interessata,  che  ha  diritto  di  comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera  a)  e'  proposto  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione   del  provvedimento.
3. In caso di  accoglimento,  il  magistrato  di  sorveglianza,  nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera  a),  dispone  l'annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione  della   sanzione  disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del  pregiudizio,  ordina  all'amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la  decisione  del  magistrato  di  sorveglianza  e'  ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge,  nel  termine  di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di  deposito.
5. In caso di mancata esecuzione  del  provvedimento  non  piu'  soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito  di  procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al  magistrato  di  sorveglianza  che  ha  emesso  il  provvedimento.  Si  osservano   le  disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice  di  procedura  penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza,  indicando  modalita'  e  tempi  di  adempimento,  tenuto  conto  del  programma   attuativo   predisposto  dall'amministrazione al fine di  dare  esecuzione  al  provvedimento,  sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del  diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione  del provvedimento rimasto ineseguito;
c)  se  non  sussistono  ragioni  ostative,   determina,   su  richiesta di parte, la somma di  denaro  dovuta  dall'amministrazione  per ogni  violazione  o  inosservanza  successiva,  ovvero  per  ogni  ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di  100  euro  per  ogni  giorno.  La  statuizione   costituisce   titolo  esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le  questioni  relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle  inerenti  agli  atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di  ottemperanza  e'  sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.";
c) all'articolo 47, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:
"3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere  concesso  al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore  a quattro  anni  di  detenzione,  quando  abbia  serbato,  quantomeno  nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare  ovvero  in  liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di  cui  al  comma 2.";
d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:  "4. L'istanza di affidamento in prova al  servizio  sociale  e'  proposta, dopo che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al  tribunale  di  sorveglianza  competente   in   relazione   al   luogo  dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla  protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta  al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al  luogo  di  detenzione.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono  offerte  concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per  l'ammissione  all'affidamento  in  prova  e  al   grave   pregiudizio  derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e  non  vi  sia  pericolo  di  fuga,  dispone  la   liberazione   del   condannato   e  l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova  con  ordinanza.  L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di  sorveglianza, cui il magistrato trasmette  immediatamente  gli  atti,  che decide entro sessanta giorni.";
e) all'articolo 47, comma  8,  infine  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
"Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono  autorizzate,  su  proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal  magistrato  di  sorveglianza,  anche  in  forma  orale  nei  casi  di  urgenza.";
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato;
g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito:
"51-bis (Sopravvenienza di nuovi  titoli  di  privazione  della  liberta'). – 1.  Quando,  durante  l'attuazione  dell'affidamento  in  prova al servizio sociale o  della  detenzione  domiciliare  o  della  detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di   semiliberta',  sopravviene un titolo di  esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il  pubblico  ministero   informa   immediatamente   il   magistrato   di  sorveglianza, formulando contestualmente  le  proprie  richieste.  Il  magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo  delle  pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47  o ai commi  1  e  1-bis  dell'articolo  47-ter  o  ai  commi  1  e  2  dell'articolo 47-quinquies o ai primi  tre  commi  dell'articolo  50,  dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in  caso  contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.";
h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo:
"58-quinquies    (Particolari    modalita'     di     controllo  nell'esecuzione della detenzione domiciliare). – 1. Nel  disporre  la  detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di  sorveglianza  possono prescrivere  procedure  di  controllo  anche  mediante  mezzi  elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle  caratteristiche  funzionali e operative degli apparati di  cui  le  Forze  di  polizia  abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi  nel corso dell'esecuzione  della  misura.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis  del  codice  di procedura penale.".
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le  parole  "nel  corso  del  trattamento"  sono  soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Provvede a norma dell'articolo  35-bis  sui  reclami  dei  detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere  disciplinare,  la  costituzione   e   la   competenza   dell'organo   disciplinare,   la  contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei  casi  di  cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e  5,  e'  valutato  anche  il merito dei provvedimenti adottati;
b)  l'inosservanza   da   parte   dell'amministrazione   di  disposizioni  previste  dalla   presente   legge   e   dal   relativo  regolamento, dalla  quale  derivi  al  detenuto  o  all'internato  un  attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.".
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel  comma  1,  lettera  h), capoverso 1, e' differita al giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4 Liberazione anticipata speciale

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, la detrazione di pena concessa con  la  liberazione  anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio  1975,  n.  354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena  scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano gia'  usufruito della liberazione  anticipata,  e'  riconosciuta  per  ogni  singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre  che  nel  corso  dell'esecuzione  successivamente  alla  concessione   del  beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera  di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche  ai  semestri di pena in corso di espiazione  alla  data  dell'1°  gennaio  2010.
4. Ai condannati per  taluno  dei  delitti  previsti  dall'articolo  4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354  la  liberazione  anticipata  puo' essere concessa nella misura di settantacinque giorni,  a  norma  dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui  abbiano  dato  prova,  nel  periodo  di  detenzione,  di  un  concreto   recupero   sociale,  desumibile da comportamenti rivelatori del positivo  evolversi  della  personalita'.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai  condannati  ammessi  all'affidamento  in  prova  e  alla   detenzione  domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte,  in esecuzione di tali misure alternative.

Art. 5 Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non  superiori  a  diciotto mesi

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,  modificata  dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le  parole:  "Fino  alla  completa  attuazione  del  piano  straordinario  penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina  delle  misure alternative alla detenzione  e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre 2013," sono soppresse.

Art. 6 Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente  periodo:
"Essa non puo' essere disposta  nei  casi  di  condanna  per  i  delitti previsti dal presente testo unico, per i quali  e'  stabilita  la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno  o  piu' delitti previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a)  del  codice di procedura penale, fatta eccezione per  quelli  consumati  o  tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629,  secondo  comma,  del codice penale.";
b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  "In caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene  concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata  la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la  consentono.";
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto  dell'ingresso  in  carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto  penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla  identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore  avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti  autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei  cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della  giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti  di coordinamento.
5-ter. Le  informazioni  sulla  identita'  e  nazionalita'  del  detenuto straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello  stesso prevista dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
"6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato  possibile  procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione  dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione  del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza  competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il  magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto  e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo  difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono  proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo  straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato  provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide  nel termine di 20 giorni.".

Art. 7 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della  liberta' personale

1. E' istituito, presso il Ministero della  giustizia,  il  Garante  nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'  personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito  in  collegio,  composto  dal  presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni  non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza  nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono  nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le   competenti  commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere  cariche  istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in  partiti  politici.  Sono  immediatamente  sostituiti   in   caso   di  dimissioni,   morte,   incompatibilita'    sopravvenuta,    accertato  impedimento fisico o psichico, grave violazione dei  doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero  nel  caso  in  cui  riportino  condanna  penale  definitiva per  delitto  non  colposo.  Essi  non  hanno  diritto  ad  indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando  il  diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle  strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della  giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso  Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti  di  competenza  del  Garante.  La   struttura   e   la   composizione  dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro  della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di  collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure  istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse  materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della  custodia  dei  detenuti,  degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in  carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale  sia  attuata in conformita' alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla  Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani  ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli  istituti  penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture  sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di  sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche  e  di  accoglienza  o  comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone  sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti  domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunita'  di  accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria, nonche',  previo  avviso  e  senza  che  da  cio'  possa  derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere  di  sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze  restrittive;
c)   prende    visione,    previo    consenso    anche    verbale  dell'interessato, degli atti contenuti nel  fascicolo  della  persona  detenuta o privata della liberta' personale  e  comunque  degli  atti  riferibili alle  condizioni  di  detenzione  o  di  privazione  della  liberta';
d) richiede alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture  indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel  caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di  trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e  puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli  adempimenti  connessi  ai  diritti  previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di  espulsione previsti dall'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  accedendo  senza  restrizione  alcuna  in   qualunque  locale;
f)   formula   specifiche   raccomandazioni   all'amministrazione  interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero  la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi  dell'articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n.    354.  L'amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il  dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,  nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Art. 8 Disposizioni di proroga per  l'adozione  dei  decreti  relativi  alle  agevolazioni e agli sgravi  per  l'anno  2013  da  riconoscersi  ai  datori di lavoro in favore di detenuti ed internati
1. E' prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per  l'adozione,  per  l'anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della  giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti  dall'articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come  successivamente modificata, e dall'articolo  4,  comma  3-bis,  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai  fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalita'   e  dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per  l'anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo  1,  comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle  imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi  al  lavoro  all'esterno,  e   per   l'individuazione   della   misura  percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della  contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed  assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione  corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro  all'esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali  psichiatrici giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta  mensili  concessi  a  norma  dell'articolo  3  della  legge  22  giugno  2000,  n.  193,  e  successive modificazioni,  deve  intendersi  esteso  all'intero  anno  2013.

Art. 9    Copertura finanziaria

1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10   Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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