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Titolo di acquisto dei diritti reali e le decadenze o preclusioni processuali

La Cassazione del 24.4.2018 n. 10074 ha affermato che i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo di acquisto. Pertanto, l’attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della causa petendi, dall’altro il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda ex art. 112 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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I modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali

I diritti reali si acquistano attraverso due modalità denominate: 1) acquisto a titolo derivato (vendita-acquisto da un precedente proprietario); 2) acquisto a titolo originario (con il meccanismo dell'usucapione: possesso del bene continuato per un determinato arco temporale).

Le diverse modalità di acquisto del diritto reale e l'eventuale loro influenza sul contenuto del diritto

In presenza di diverse modalità di acquisto dei diritti reali occorre chiedersi se queste influenzano il  contenuto del diritto reale, cioè se il diritto reale è diverso (ha un contenuto diverso) se acquistato a titolo derivato o a titolo originario.

La risposta al dubbio è  negativa, infatti i diritti reali non sono diversi in base al diverso titolo o alle diverse modalità di acquisto (a titolo originario o derivato), in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova.

Quindi, nel contesto del diritto sostanziale non è possibile distinguere i diritti reali in base alle loro modalità di acquisto.

Le preclusioni e decadenze processuali e il titolo di acquisto dei diritti reali

Se, in concreto, non è possibile distinguere i diritti reali in base alle modalità di acquisto, occorre valutare se le diverse modalità di acquisto hanno rilevanza in sede processuale, cioè occorre stabilire se le diverse modalità di acquisto di un determinato diritto reale sono rilevanti ai fini delle decadenze e preclusioni processuali.

Occorre stabilire, se affermato l'acquisto per usucapione di dun determinato diritto reale è possibile modificare il titolo di acquisto in derivato  (e viceversa).

Irrilevanza del titolo di acquisto del diritto reale ai fini della preclusioni e decadenze processuali

Non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte, qualora egli  abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova.

Di conseguenza, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della "causa petendi", dall'altro il giudice può accogliere il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ., e ciò anche laddove il diverso titolo di acquisto sia indicato per la prima volta in appello.

E' invece soggetta alle preclusioni e decadenza processuali la domanda di accessione invertita ex art. 938 cc

Cass., civ. sez. II, del 24 aprile 2018, n. 10074

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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