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Opinioni

Spese legali e nomina o revoca giudiziaria dell’amministratore del condominio

Cassazione 11.10.2018 n. 25336 per le caratteristiche del procedimento di volontaria giurisdizione di nomina dell’amministratore di condominio comportano l’inapplicabilità delle disposizioni ex art. 91 cpc, cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell’amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria.
A cura di Paolo Giuliano
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Nomina amministratore di condominio

Con l'aumentare dei proprietari  il legislatore ha previsto l'aumento delle formalità per la gestione del condominio. Infatti, quando il numero dei condomini è superiore ad 8 è obbligatoria la nomina di un amministratore. Questo non significa che se l'edificio ha un numero di 7 condomini il condominio non esiste, ma significa solo che la gestione amministrativa è semplificata.

Nomina assembleare o giudiziaria

La nomina dell'amministratore avviene tramite una delibera di assemblea

La nomina dell'amministratore richiede sempre 500 millesimi anche se si è in presenza non di una nomina ex novo, ma di una semplice riconferma.

Può capitare che l'assemblea non riesce a nominare l'amministratore (o che l'amministratore debba essere revocato), in queste situazioni la nomina può essere effettuata dall'autorità giudiziaria con un procedimento giudiziario di volontaria giurisdizione.

Il provvedimento di volontaria giurisdizione (è sostitutivo della volontà assembleare, per assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche – contemplate dall'art. 1129 cc), tale provvedimento  non ha carattere decisorio.

Nell'attività di giurisdizione volontaria il giudice non è chiamato a decidere su controversie sorte tra parti contrapposte per la tutela di diritti, ma alla emissione di provvedimenti finalizzati alla soddisfazione di privati interessi senza contesa tra le parti.

In tale contesto rientra anche il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo alla nomina dell'amministratore di condominio (sia esso di accoglimento o di rigetto dell'istanza di uno o di più condomini, che, peraltro, non è qualificato espressamente come reclamabile, a differenza di quello adottato in ordine alla revoca: cfr. Cass. n. 9942/1996), in quanto inidoneo al giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, essendo modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia "ex tunc".

Pertanto il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo dell'attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione.

Le spese processuali del procedimento giudiziario di nomina o revoca dell'amministratore di condominio

Come per ogni procedimento giudiziario anche la nomina e la revoca dell'amministratore richiede un impegno economico. In presenza di un procedimento giudiziario di volontaria giurisdizione occorre valutare se è applicabile l'art. 91 cpc che regola le spese legali.

E' illegittimo provvedere alla liquidazione delle spese processuali a conclusione di un procedimento per la nomina o revoca dell'amministratore condominiale, di conseguenza l'unica scelta opportuna è quella di dichiarare il non luogo a provvedere sul punto delle spese.

Modalità per la contestazione dell'eventuale condanna al pagamento delle spese

Deve considerarsi  ammissibile il ricorso per cassazione o il reclamo (sa previsto)  avverso la statuizione, contenuta nel provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

Quando il giudice della volontaria giurisdizione si sia legittimamente astenuto dal regolare le spese di siffatto procedimento (proprio in virtù delle connotazioni che lo caratterizzano), dando atto che non ne sussistono i presupposti, il relativo provvedimento – per questa parte (accessoria) -, è suscettibile di essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. o reclamo (se ammesso).

Dalle considerazioni esposte consegue che nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso.

Di conseguenza, le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129 comma 1 c.c. di nomina dell'amministratore di condominio comportano l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria.

Cass., civ. sez. II, del 11 ottobre 2018, n. 25336

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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