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Nullità relativa o nullità di protezione: principi generali

Cassazione 22.11.2019 n 30555 La nullità relativa o la nullità di protezione è riconducibile alla disciplina generale della nullità contenuta nel codice civile, per cui a queste norme occorre far riferimento per regolare la nullità relativa quando le varie leggi speciali che di volta in volta introducono tali ipotesi di nullità di protezione non dettino disposizioni specifiche.
A cura di Paolo Giuliano
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Le sanzioni per gli atti e i negozi civili

Per gli atti e i negozi civili sono state codificate due tipi di sanzioni la nullità e l'annullabilità. Sono sanzioni, in quanto servono a esercitare una forma di controllo sugli atti privati e sull'autonomia privata. Le  differenze tra le due figure sono state descritte in questo modo:

La nullità è imprescrittibile, l'annullabilità si prescrive

La nullità è rilevabile d'ufficio, l'annullabilità deve essere eccepita e non è rilevabile d'ufficio

L'atto nullo non produce mai effetti, l'atto annullabile produce effetti fino al momento del suo annullamento

La nullità può essere richiesta da chiunque ha interesse, l'annullabilità può essere domandata solo da coloro a favore dei quali è stata prevista

La nullità non si può sanare, l'annullabilità è sanabile

La nullità è posta a tutela di interessi pubblici o generali, l'annullabilità è posta a tutela di interessi particolari

La nullità può essere espressamente prevista oppure può essere virtuale, cioè derivare dalla violazione di norme imperative, ordine pubblico o buon costume, l'annullabilità deve essere espressamente prevista.

La nullità relativa o nullità di protezione

Con il passare del tempo è stata ipotizzata (e ricostruita) nel nostro ordinamento una ulteriore sanzione denominata nullità relativa o nullità di protezione.

Questa figura è caratterizzata da due elementi peculiari: a) è relativa in quanto la declaratoria è rimessa all'esclusiva iniziativa di una sola parte, b) ed è una nullità di protezione, in quanto è finalizzata a preservare un interesse di una parte che si presume più debole rispetto alla controparte.

La progressiva evoluzione della normativa, specialmente di derivazione comunitaria, ha indotto l'uso sempre più frequente della nullità anche in funzione della protezione di interessi particolari, che sono sottratti al potere di disposizione del titolare, nell'ambito di fattispecie negoziali in cui la disparità tra le parti sia tale da impedire a una di esse l'effettivo esercizio della sua autonomia contrattuale.

Già questi elementi permettono di notare alcune differenze tra nullità tipica e nullità relativa, infatti, la sanzione della nullità (anche se relativa) è sempre diretta ad avere una forma "forte" di controllo sulla regolarità dell'operazione negoziale posta in essere e serve a tutelare specific interessi (considerati "deboli" sul piano negoziale e pertanto suscettibili di protezione attraverso meccanismi in qualche misura correttivi dello squilibrio di potere contrattuale).

La natura giuridica della nullità relativa o di protezione

Descritti in questo modo gli elementi caratteristici della nullità relativa è evidente che tale istituto si trova a dover fare i conti con istituti giuridici tradizionali (nullità e annullabilità) ispirati al principio della perfetta eguaglianza dei contraenti.

Sorgono, quindi, due problemi: il primo relativo all'ammissibilità della figura della nullità relativa, il secondo relativo alla classificazione della nullità relativa in termini di versa e propria nullità oppure di annullabilità (impropriamente denominata nullità) e il terzo relativo all'individuazione delle norme da applicare.

Ammissibilità della nullità relativa e non configurabilità come un'ipotesi di annullabilità

Attualmente sono state superate le perplessità concernenti  configurabilità dell'istituto della nullità relativa (in quanto verrebbe a confliggere con gli aspetti salienti della nullità assoluta, quale quello della sua rilevabilità d'ufficio, della sua operatività erga omnes, della legittimazione di chiunque vi abbia interesse all'esperimento dell'azione di nullità).

Inoltre, la nullità relativa (per quanto relativa) resta una ipotesi di nullità e non rientra nell'ambito dell'annullabilità. Oggi, può ritenersi superato l'interpretazione restrittiva diretta a fornire una sostanziale assimilazione delle nullità relative all'annullabilità.

Norme in materia di nullità applicabili alle ipotesi di nullità relativa o di protezione

Rimane solo il problema relativo all'individuazione delle norme che regolano la nullità alle ipotesi di nullità relativa.

Occorre, individuare alcuni strumenti interpretativi per rendere compatibili le peculiarità del regime delle nullità relative con le regole generali dettate dal codice civile in tema di nullità. Il principio da seguire è quello in base al quale alle nullità relativa si applicano le norme in materia di nullità tipica se il legislatore non ha previsto norme particolari quando ha introdotto la nullità relativa.

In altre parole, proprio perché la nullità relativa o la nullità di protezione è riconducibile alla disciplina generale della nullità tradizionalmente contenuta nel codice civile, a queste norme occorre far riferimento per regolare la nullità relativa  quando le varie leggi speciali che di volta in volta introducono tali ipotesi di nullità di protezione non dettino disposizioni specifiche.

Nullità relativa rilevabile d'ufficio

Una delle caratteristiche della nullità relativa è data dal fatto che è rilevabile o eccepibile solo dalla parte debole (o tutelata dalla sanzione della nullità). Ci si è chiesti se la nullità è rilevabile anche d'ufficio.

La nullità relativa potrebbe essere rilevabile d'ufficio (non sempre) ma solo nelle ipotesi in cui la nullità ha lo scopo di tutelare interessi generali o tutela valori costituzionali.

Si è  chiarito, ai fini della soluzione del quesito circa l'ammissibilità del rilievo officioso di tale ipotesi di nullità, che la risposta positiva a tale quesito risulta funzionale al perseguimento di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza quantomeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.), atteso che lo squilibrio contrattuale tra le parti altera non soltanto i presupposti dell'autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese.

Nullità relativa o di protezione e convalida dell'atto nullo

Quanto al rapporto tra nullità relativa e convalida si può dire che non è possibile invocare l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c. soprattutto in assenza di una specifica norma che preveda la convalida o la conferma del contratto nullo, per cui deve essere applicato l'art. 1423 c.c., il quale limita la convalida, e comunque il recupero del negozio nullo, ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

Cass., civ. sez. II, del 22 novembre 2019, n. 30555

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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