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Opinioni

Nozione di pertinenza civile e tributaria

Cassazione 18.1.2019 n. 1301 La prova dell’esistenza del rapporto pertinenziale grava sul contribuente (quando ne deriva una tassazione attenuata) e deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti privatistici; se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze, non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale.
A cura di Paolo Giuliano
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Il vasto ambito del diritto

Il diritto  (l'ambito giuridico) è talmente vasto che viene tradizionalmente suddiviso in tre macro categorie (civile, penale, amministrativo), poi, all'interno di goni categoria seguono altre suddivisioni.

Nulla esclude che un determinato istituto giuridico conservi la stessa definizione e la stessa normativa di riferimento in ogni ambito giuridico, come nulla esclude che un determinato istituto giuridico possa avere contenuti diversi (in base al diverso contesto giuridico) ed essere regolato in modo diverso ed autonomo (in base al diverso ambito giuridico).

Pertinenza civile

Nel sistema civile la pertinenza (il bene pertinenziale) è un bene al servizio (in modo durevole) di un altro bene, quando esiste il collegamento tra i due beni l'effetto che deriva è quello per il quale il bene pertinenziale non è suscettibile di una sua autonoma e separata disciplina, ma segue, invece, il regime del bene principale e segue le vicende del bene principale.

E' opportuno precisare che anche se – di solito – il valore economico del bene pertinenziale è decisamente inferiore al valore economico del bene principale, potrebbe anche capitare che il valore dei beni (principale e pertinenziale) sia equivalente.

Nulla esclude che il rapporto pertinenziale leghi due beni immobili

Elemento oggettivo: il servizio tra due beni inteso come collegamento funzionale o collegamento fisico tra due beni

Tradizionalmente quando si cerca di identificare gli elementi costitutivi del rapporto pertinenziale tra due beni si afferma che deve essere presente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo.

L'elemento oggettivo è il collegamento tra i due beni in modo che tra i due si crei un rapporto di sevizio, quello collegamento può essere solo funzionale oppure anche fisico, per comprende meglio la situazione basta pensare ad un appartamento e la box auto pertinenziale, per creare il rapporto pertinenziale tra i due locali il collegamento non deve essere – per forza – materiale o fisico, ma è sufficiente un collegamento funzionale tra box auto e appartamento.

Elemento soggettivo la destinazione data al bene pertinenza

L'elemento soggettivo della pertinenza è la decisione di mettere un bene al servizio di un altro bene, tale decisione può essere assunta dal proprietario del bene principale.

Pertinenza civile e pertinenza tributaria

Quando si passa da un ramo ad un altro del diritto possono cambiare gli interessi coinvolti o che si vuole tutelare, ad esempio nel diritto civile il rapporto pertinenziale è visto solo sotto la luce della descrizione del fenomeno, mentre nell'ambito del diritto tributario occorre valutare l'imposizione erariale e, di conseguenza, occorre, valutare se l'esistenza o meno del rapporto pertinenziale sia un modo per eludere la tassazione sul bene principale.

Una peculiare nozione di "pertinenza" non è fornita dalla legge tributaria, di conseguenza, la nozione di pertinenza (anche tributaria) resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell'art 817 del codice civile, per cui un bene che sia funzionalmente collegato ad altro è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del bene principale.

Verifica degli elementi costitutivi della pertinenza in sede tributaria

Il regime pertinenziale anche in sede tributaria trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta convalidata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall'art. 817 c.c., e cioè dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà "durevole" (criterio soggettivo).

L'esigenza di evitare elusioni tributarie e il rapporto pertinenziale

In teoria, sembrerebbe che non sussiste nessuna differenza tra pertinenza civile o tributaria, in realtà non è così, poiché gli interessi tutelati e coinvolti nell'ambito tributario si fanno sentire, affermando che la prova dell'asservimento pertinenziale… grava sul contribuente (quando … ne derivi una tassazione attenuata)" e "deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico";  di conseguenza, "se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze …, non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.

Il rapporto pertinenziale tributario deve essere stabile non eliminabile ad libitum

Onde evitare facili elusioni in ambito tributario il rapporto pertinenziale (che porta a benefici fiscali) non può essere facilmente rimosso o  eliminato, di conseguenza, ai fini tributari il rapporto pertinenziale sussiste se sussiste   "un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum". 

Modifica radicale del bene pertinenziale al termine del rapporto pertinenziale

Inoltre, sempre in ambito tributario per l'esistenza del rapporto pertinenziale è richiesto l'ulteriore requisito della non suscettibilità del bene costituente pertinenza di una diversa destinazione senza una radicale trasformazione: altrimenti sarebbe agevole per il proprietario di un immobile godere dell'esenzione attraverso una destinazione pertinenziale rispetto ad un fabbricato pur se detta destinazione possa facilmente cessare, senza una radicale trasformazione dell'immobile stesso

Irrilevanza del dato catastale ai fini della pertinenzialità tributaria

In sede tributaria risultano irrilevanti le risultanze catastali, specie se di segno sfavorevole al contribuente, in quanto la circostanza che in catasto l'immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale, costituisce un dato esclusivamente formale, e non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c.

Cass., civ. sez. V, del 18 gennaio 2019, n. 1301

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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