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Il ritardo nel versamento dell’assegno di mantenimento

La Cassazione del 02.07.2012 n. 25596 si occupa del ritardo nel versamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione e divorzio e afferma che non sempre l’inadempimento civile dell’obbligazione e la fattispecie prevista come reato penale dall’art. 570 c.p. coincidono, infatti, per il reato penale è anche richiesta la volontarietà di non versare e la presenza dell’inadempimento civile grave, mentre è escluso il reato penale in presenza di meri ritardi nel versamento (c.d. inadempimento civile non grave)
A cura di Paolo Giuliano
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Dalla separazione (consensuale o meno) e dal divorzio possono derivare carico di uno dei coniugi obblighi di versamento di somme di denaro per il mantenimento dell'altro coniuge o dei figli.

La fonte di questi obblighi si rinviene negli articoli 155 c.c. (rubricato con il titolo di "Provvedimenti riguardo ai figli") prevede che  anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli".

E dal successivo art. 156 c.c. (rubricato con il titolo di "Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi") il quale  prevede che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti".

Gli operatori giuridici che si occupano quotidianamente di separazioni e divorzi sanno quanto è difficile addivenire ad una quantificazione di questi obblighi di mantenimento, del resto, gli stessi operatori sono coscienti  che la maggior parte delle separazioni contenziose sono dovute alla difficoltà (alcune volte oggettive, altre volte soggettive) di poter giungere a una tale quantificazione, ecco, quindi, che, quando manca un accordo sul quantum del mantenimento,  la quantificazione dovrà essere demandata al giudice.

Anche quando si giunge alla definizione (bonaria o contenziosa) dell'assegno di mantenimento, i problemi non finiscono, poichè durante il corso della vita delle persone (successivo alla separazione o al divorzio) si possono verificare degli eventi che influiscono sulle capacità economiche della persona obbligata al pagamento. Alcune volte l'influenza è positiva (nel senso che aumenta la capacità economica del soggetto obbligato al versamento) altre volte (la maggior parte) è negativa perchè le potenzialità economiche possono diminuire.

Si pensi all'ipotesi in cui il soggetto obbligato al pagamento contrae un nuovo matrimonio dal quale nascono altri figli, in tal caso si può trovare nell'imbarazzante condizione di dover versare il mantenimento ai figli di primo letto, ma di non poter mantenere, in modo adeguato,  i figli di secondo letto. Oppure, basta pensare al caso classico della perdita totale del lavoro del soggetto obbligato al mantenimento.

In queste situazioni occorre comprendere come deve comportarsi il soggetto obbligato al versamento per non incorrere nel reato previsto dall'art. 570 del codice penale (il quale rubricato con il titolo di "violazione degli obblighi di assistenza familiare") il quale prevede che "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge".

Nel caso in cui sorge l'esigenza di rivedere il "quantum" dell'assegno di mantenimento, al fine di evitare di incorrere nel reato previsto dall'art. 570 codice penale, è opportuno non smettere di versare l'assegno, ma occorre chiedere al giudice competente la revisione dell'assegno in base alle mutate circostanze (156 comma 7 c.c.) . Certo, quanto detto è fattibile quando le sopravvenute circostanze permettono di continuare a versare l'assegno, anche se con difficoltà e la decisione se versare (in tutto o in parte) l'assegno resta una decisione personale,  del resto,  l'art. 57o c.p. colpisce proprio il comportamento volontario del soggetto che in modo cosciente e volontario si rifiuta  di versare l'assegno o si auto riduce il quantum versato  (anche avendo le possibilità di continuare a versate detta somma) prima di una  decisione del giudice civile sulla revisione dell'assegno.

La questione, invece, si complica quando la situazione muta radicalmente (es. si perde il lavoro) e l'impossibilità di versare non dipende più da una scelta volontaria e cosciente, ma da circostanze estranee al soggetto obbligato.

Identico discorso vale anche quando, manca una totale e grave inadempimento, ma si è solo in presenza di meri ritardi nel versamento, sul punto del ritardo nel versamento (quantificato come inadempimento non grave) la Cassazione ha affermato non sussiste il retato di cui all'art. 570 c.p., questo perchè l'articolo 570 c.p. in questione, pur basandosi sull'inadempimento civilistico, che presuppone un inadempimento grave (anche totale o parziale), non può sanzionare gli inadempimenti non gravi (come il mero ritardo nel pagamento).

Cassazione, pen. sez VI, del 2 luglio 2012 n. 25596 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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