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Domanda di concordato preventivo e liti pendenti o da intraprendere

Cassazione 22.10.2018 n. 26646 gli atti di frode ex art. 173 legge fallimentare sono le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, purché siano caratterizzati dalla consapevole volontarietà della condotta.
A cura di Paolo Giuliano
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La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

Per poter accedere al concordato preventivo è necessario

  • avere una domanda (richiesta) proveniente dall'imprenditore, questo dignifica che si è in presenza di una scelta  discrezionale dell'imprenditore e non si è in presenza di una scelta obbligata
  • da domanda (richiesta di accedere al concordato preventivo deve rispettare una serie di formalità al fine di responsabilizzare il richiedente (ed evitare domande pretestuose) e permettere ai creditori di assumere scelte consapevoli (in particolare la domanda ex art 161 legge fallimentare deve contenere a) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore).

Concordato preventivo e procedimenti giudiziari già intrapresi o da intraprendere

Nell'elenco dell'art. 161 legge fall non è espressamente detto che devono essere inserita l'indicazione (elenco) delle liti in corso tra l'imprenditore che chiede il concordato e altri soggetti, come non viene fornita nessuna indicazione in merito alle liti che l'imprenditore dovrà intraprendere dopo la presentazione della domanda di concordato.

La rilevanza dell'omessa indicazione dei procedimenti giudiziari in corso

L'omessa indicazione dei procedimenti in corso potrebbe incidere su due principi: a) nascondere ai creditori una informazione rilevante ai fini della valutazione finale (l'esisto dei procedimento potrebbe portare un nuovo debito per le spese di lite o un debito non ancora accertato); b) essere considerato  un modo per occultare situazioni rilevanti.

Indicazione delle liti pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo ai fini della consapevole decisione dei creditori

L'omessa indicazione della lite non potrebbe essere un elemento che influenza il giudizio dei creditori in quanto

  • se la lite porta dei benefici all'imprenditore in presenza di un concordato con cessio bonorum, le eventuali sopravvenienze attive sarebbero in ogni caso destinate a portare un vantaggio diretto alla massa dei creditori.
  • se la lite non porta dei benefici  le eventuali ricadute negative (in termini di altri costi o debiti) in presenza dell'assunzione del rischio della lite da parte del singolo imprenditore (escludendo i creditori)

Omessa indicazione delle liti pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato non è qualificabile come atto in frode ai creditori

L'omessa indicazione delle liti in essere non è un comportamento qualificabile come atto di frode.

Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza gli atti di frode, di cui all'art. 173 legge fall., «vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione», purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione».

Liti intraprese dopo la presentazione della domanda di concordato

Resta da chiedersi se le controversie instaurate dalla società dopo l'ammissione alla procedura concordataria sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali è richiesta una preventiva autorizzazione (di conseguenza l'omessa autorizzazione comporterebbe la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato ex 173 legge fall).

In realtà devono intendersi atti di  straordinaria amministrazione (ex art. 167 legge fallimentare) quelli idonei a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza e una lite non sempre rientra in questo ambito, per cui la valutazione non è assoluta, ma relativa, cioè deve  essere fatta caso per caso.

Cass., civ. sez. I, del 22 ottobre 2018, n. 26646           

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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