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Opinioni

Bene altrui (1478 cc) e gli accordi tra i coniugi in sede di separazione e divorzio

La Cassazione del 29.1.2016 n 1747 ha affermato che in presenza di un trasferimento definitivo del bene, sebbene differito nei suoi effetti traslativi (come per la vendita di bene altrui 1478 cc) la parte interessata può proporre solo un’azione di accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene e non l’azione ex art. 2932 cc come nel caso di un mero obbligo a trasferire.
A cura di Paolo Giuliano
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Separazione, divorzio e regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

Al momento della fine del matrimonio i coniugi hanno la necessità di dividersi i beni comuni residui e di regolare i rapporti patrimoniali reciproci, intendendosi con tale locuzione sia la necessità eliminare di debiti e i crediti reciproci, sia di regolare eventuali obblighi di mantenimento (sia in sede di separazione personale art. 157 e 158 c.c., e art. 711 c.p.c. e sia in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio art. 5, co. 8, della I. n. 898 del 1970 e successive modificazioni).

In queste situazioni i coniugi non sono legati a schemi o contratti specifici, ma hanno molte opzioni a loro disposizione. Del resto,  i coniugi possono limitarsi a stabilire il quantum del mantenimento e alle modalità di versamento, (regolando separatamente il pagamento dei debiti e dei crediti reciproci contratti durante i matrimonio o derivante dalla divisione dei beni comuni), ma potrebbero anche decidere di adempiere all'obbligo di mantenimento, mediante il trasferimento di beni specifici (come il trasferimento della proprietà di una casa) all'altro coniuge o al figlio (estinguendo anche eventuali ulteriori pendenze tra loro).

Questi accordi vengono inquadrati e descritti come contratti atipici distinti dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c.

Tutti questi accordi non devono ledere le ragioni dei creditori dei coniugi, i quali possono sempre usare l'azione revocatoria per tutelarsi.

Estinzione dell'obbligo di mantenimento mediante l'attribuzione di beni al coniuge o ai figli

Infatti, l'adempimento, in sede di separazione o di divorzio, dell'obbligo di mantenimento di un coniuge, assunto nei confronti dell'altro coniuge ovvero nei confronti del figlio minore, può essere realizzato con l'attribuzione definitiva di beni, (ad esempio, il trasferimento della proprietà di una casa), od anche con l'impegno ad attribuirli, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, (versamento di una somma di denaro periodica) secondo il rilievo attribuito in materia all'autonomia privata.

Effetti reali o obbligatori dell'estinzione del mantenimento

In altre parole, una volta che i coniugi hanno deciso di estinguere l'obbligo di mantenimento con il trasferimento di beni specifici, possono anche decidere se tale tale accordo ha un immediato effetto reale (trasferisce il bene immediatamente) oppure se tale accordo ha effetti solo obbligatori e prevede solo l'obbligo di un futuro trasferimento al quale deve seguire il trasferimento vero e proprio (ex art. 2932 cc).

Si è in presenza di una libera e discrezionale scelta dei coniugi, non vincolata da norme legislative, di conseguenza, in presenza di dubbi sulla volontà delle parti, occorrerà procedere all'interpretazione del contratto, ed è chiaro che se la questione sorge dopo la separazione il materiale a disposizione per ricercare la volontà dei coniugi sarà – sostanzialmente – limitato all'accordo , ma se la questione sorge dopo il divorzio per ricercare la volontà dei coniugi si potrà fare riferimento anche a quanto già stipulato in sede di separazione.

Beni altrui (effetto reale differito) ed estinzione dell'obbligo di mantenimento

Fino a questo momento si è ipotizzato che uno dei due coniugi proprietario del bene che sarà trasferito all'altro coniuge o ai figli per estinguere l'obbligo di mantenimento o regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dalla fine del matrimonio, nulla esclude che il bene usato per regolare i rapporti tra i coniugi non sia ancora di uno dei due. (si può pensare all'ipotesi in cui uno dei due coniuge attende l'assegnazione di una casa da una società cooperative della quale è socio e, in attesa di tale assegnazione, si separa i due coniugi decidono che l'immobile che sarà assegnato dalla cooperativa sarà attribuito al all'altro coniuge a ai figli al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dalla fine del matrimonio).

Quando il bene non è dei coniugi, ma, comunque, i coniugi decidono di inserirlo nei loro accordi al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, occorre prendere atto che le parti hanno inteso stipulare un contratto atipico già traslativo, ma ad effetti differiti, secondo il modello della vendita obbligatoria di cosa altrui (artt. 1476, n. 2 e 1478 c.c.), nella quale il trasferimento della proprietà del bene (da un coniuge all'altro per l'accordo che regola i loro rapporti patrimoniali) avviene nel momento in cui si realizza l'evento con il quale il coniuge non proprietario (al momento della stipula dell'accordo con l'altro coniuge) diventa proprietario del bene (nell'esempio dell'assegnazione della casa dalla cooperativa quando si realizza l'attribuzione definitiva dell'immobile da parte della cooperativa).

Trasferimento di bene altrui e tutele

Se un bene immobile altrui può essere compreso in un accordo di separazione o di divorzio tra i coniugi occorre anche stabilire quali mezzi ha a propria disposizione il coniuge per verificare che l'effetto traslativo di è verificato. Si potrebbe pensare che uno dei coniugi possa  usale l'art. 2932 cc e chiedere una sentenza sostituiva del contratto, in realtà tale norma non è utilizzabile, per il semplice motivo, che in presenza di una vendita di bene altrui il contratto di vendita è stato stipulato, solo che non si è ancora verificato l'effetto reale, si è, quindi, lontano dalla fattispecie propria dell'art. 2932 cc nella quale viene stipulato il preliminare, ma non viene stipulato il definitivo.

Quindi, in presenza di un accordo tra i coniugi che ha ad oggetto un bene altrui e che realizza un trasferimento definitivo, sebbene differito nei suoi effetti traslativi del bene è del tutto inconferente il richiamo al disposto dell'art. 2932 c.c.

La parte interessata ad accertare che si è verificato l'effetto traslativo, in presenza di un trasferimento definitivo (e non di un mero obbligo a trasferire) anche se ad effetti reali differiti, può, invero, proporre solo un'azione di accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene.

Cass., civ. sez. I, del 29 gennaio 2016, n. 1747 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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