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Opinioni

L’assegno di mantenimento al coniuge economicamente debole in caso di separazione e divorzio

I principi e le regole generali alla base dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge economicamente debole in caso di separazione o divorzio (ex art. 156 cc e art. 5 legge 1.12.1970 n. 898)
A cura di Paolo Giuliano
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Le conseguenze della fine del matrimonio

Al momento della separazione o del divorzio, i problemi più grossi per i coniugi  riguardano:

  • – la gestione dei figli,
  • – la quantificazione del  loro mantenimento (sia per i figli minorenni, sia per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti),
  • – il mantenimento del coniuge più debole,
  • – la divisione del patrimonio comune e, infine,
  • – l'assegnazione della casa coniugale (il diritto di abitazione sulla casa familiare).

E' inutile negare che tutti questi elementi danno vita ad un notevole contenzioso.

Dell'assegnazione della casa familiare o del diritto ad abitare la casa familiare e del mantenimento dei figli minori e al  mantenimento dei figli (anche se solo maggiorenni) ci siamo già occupati in precedenti articoli. oggi, affrontiamo al questione del mantenimento del coniuge più debole.

L’obbligo del mantenimento del coniuge debole discende da una serie di norme che, durante il matrimonio e dopo il matrimonio, impongono ai due coniugi collaborazione e assistenza.

La fonte normativa dell'assistenza dei coniugi durante il matrimonio

Durante il matrimonio la fonte normativa per l’assistenza reciproca è fornita dall’art. 143 c.c., il quale, rubricato con il titolo di “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”,  afferma che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

La fonte normativa dell'assistenza dopo il matrimonio

Dopo il matrimonio, durante la separazione, la base normativa per l’assistenza reciproca è fornita dall’art. 156 c.c. il quale rubricato con il titolo “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi” afferma che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.  L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.  […..] Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”.

Dopo la separazione, al momento del divorzio (scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio) gli obblighi di mantenimento trovano la loro fonte nell'art. 5 della  legge del 1 dicembre 1970 n. 898  il quale prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. [….]. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.

Dopo questa prima descrizione del supporto normativo sorge il primo dubbio relativo all'esistenza di (eventuali) differenze tra l’assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge debole in sede di separazione e l’assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge debole in sede di divorzio, la questione può essere immediatamente risolta affermando che le due fattispecie sono simili (o, quanto meno, ormai, sono trattate in  modo identico) e non presentano grandi differenze, quindi, possono essere esaminate congiuntamente.

Presupposti dell'assegno di mantenimento

Il presupposto per l'assegno di mantenimento è l'esistenza di un matrimonio (quindi la convivenza non da diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e art. 5 delle divorzio). E sempre ai fini dell'astratto diritto al mantenimento non è importante la durata del matrimonio, per cui, in teoria, anche un matrimonio lampo o di breve periodo potrebbe essere sufficiente per riconoscere il relativo assegno di mantenimento.  Quindi, se la durata del matrimonio non è un l’elemento che può eliminare il diritto ad ottenere l’assegno,  la durata (più o meno lunga) del matrimonio, sicuramente, potrebbe incidere sulla quantificazione del mantenimento (Cass. del 16 ottobre 2013 n.  23442).

I requisiti del coniuge per ottenere l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente due: 1) la separazione o il divorzio non devono essere addebitabili al coniuge che richiede l'assegno di mantenimento 2) il coniuge che richiede il mantenimento deve rivestire la qualifica di coniuge debole. Ora, mentre, il primo requisito non presenta grosse difficoltà, il secondo requisito merita qualche spiegazione.

Perdita del diritto al mantenimento in caso di addebito della separazione

Il coniuge che ha violato gli obblighi derivanti dal matrimonio può essere  addebitata la separazione  (c.d. addebito della separazione). L'effetto della dell'addebito della separazione si concretizza nella perdita del diritto al mantenimento. In altri termini, il coniuge a cui è stata addebita la separazione conserva l'obbligo di mantenimento verso l'altro coniuge e verso i figli, ma non ha diritto a chiedere il mantenimento all'altro coniuge.

Definizione coniuge economicamente debole

Il legislatore riconosce, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, il problema, semmai, consiste nel comprendere cosa si intende coniuge economicamente più debole:  sicuramente in questa definizione rientra il coniuge senza alcun tipo di reddito (questa è l’ipotesi più comune), ma nella medesima definizione rientra anche quella in cui il coniuge richiedente è titolare di redditi propri, ma tali redditi non gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha goduto durante il matrimonio. In altre parole, la legge non riconosce l’assegno solo per il coniuge disoccupato o senza reddito, ma il legislatore riconosce l’assegno di mantenimento anche al coniuge che ha redditi propri, quando tali redditi non gli consentono di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Funzione del mantenimento

Potrebbe sembra strano che un coniuge, anche se autosufficiente, possa ricevere il mantenimento, il motivo si comprende meglio se si pensa al fatto che durante il matrimonio entrambi i coniugi (con i loro apporti) concorrono a formare il tenore di vita della coppia, ma gli apporti non devono – per forza – consistere in contributi  economici, ma gli apporti possono consistere anche in altre attività interne alla famiglia che non "producono reddito" visibile, ma formano il tenore globale della vita famigliare.

Il mantenimento serve proprio a conservare tale equilibrio (il quale, come già detto non è legato ai meri apporti economici e alle sole entrate dei due coniugi). Quindi, il mantenimento – di fatto – serve a ridurre il deterioramento delle condizioni economiche (e del tenore di vita) che il coniuge debole subisce per la cessazione del legame coniugale. Queste condizioni economiche (e il tenore di vita), di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un  equilibrio tra la situazione durante il matrimonio e quella dopo il matrimonio.

E' opportuno precisare che la separazione e il divorzio comportano sempre una modifica della vita dei due ex coniugi rispetto la vita matrimoniale pregressa, queste modifiche (che possono anche concretizzarsi in rinunzie ad alcune attività, come cinema, acquisti ecc.) se non derivano dal un diverso stile di vita precedente alla fine del matrimonio non sono tali da giustificare l'assegno di mantenimento, in altri termini,  non si ha diritto all'assegno di mantenimento se non è fornita la prova dell’effettiva divergenza tra il tenore di vita attuale (dopo la separazione) e quello goduto durante il matrimonio, la prova dell'effettiva divergenza non può consistere nel mero fatto che uno dei due coniugi abbia dovuto rinunciare ad alcune abitudini precedenti, (Cass. civ. sez. I del 13 dicembre 2012 n. 22949) ma la prova deve consistere nella prova dei diversi redditi dei due coniugi.

Quanto detto sul mantenimento permette anche di chiarire una differenza tra l'assegno di mantenimento e il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., sul punto è opportuno sottolineare che si tratta di due fattispecie con presupposti diversi, infatti, il mantenimento deve permettere di avere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio ed è svincolato dallo stato di bisogno della persona tipico del diritto agli alimenti, inoltre, le due ipotesi sono diverse anche dal punto di vista quantitativo, infatti, il mantenimento è quantitativamente più ampio del diritto agli alimenti (il quale è limitato solo a quanto strettamente necessario per sopravvivere).

Mancanza di reddito e capacità lavorative

Come già detto, il mantenimento può essere riconosciuto ad un coniuge privo – completamente – di reddito (anche se il mantenimento del coniuge separato o divorziato o non è legato alla totale mancanza di reddito del coniuge debole), in queste ipotesi (cioè quelle di coniuge completamente privo di reddito) occorre comprendere quando la mancanza di reddito diventa così patologica dall'escludere il diritto al mantenimento: il caso al quale spesso si ricorre per spiegare la situazione è quello di un coniuge privo di reddito, che rimane inerte anche avendo la capacità lavorativa o la possibilità di procurarsi un reddito.

Il problema, allora, è se le (astratte) capacità lavorative del coniuge, che ha diritto al mantenimento, possono eliminare il diritto all’assegno. Ci si chiede, in altri termini, se il rifiuto di effettuare una attività lavorativa elimina il diritto al mantenimento. Proprio quanto detto in precedenza sulla natura del diritto al mantenimento (e la differenza, sopra riportata, tra mantenimento ed alimenti), ci permette di sottolineare che l’astratta capacità lavorativa (in concreto non esercitata) e l'astratta possibilità di avere un reddito (possibilità non concreta) non sono un elemento che elimina il diritto al mantenimento, posto che il diritto al mantenimento del coniuge debole non è legato all’incapacità lavorativa (Cass. del 13.02.2013 n. 3502), ma è legato all'esigenza di conservare un tenore di vita vicino a quello che godeva durante il matrimonio.

Quindi, in teoria, un coniuge che può (in astratto) lavorare e che ha (in astratto) la possibilità di avere un reddito, ma che (in concreto) non lavora (e in concreto non sfrutta la sua capacità di produrre reddito) ha sempre diritto al mantenimento. Ovviamente la situazione di inerzia del coniuge non è irrilevante per il legislatore, poiché l'inerzia, in presenza di un continuo rifiuto di offerte di lavoro (idonee e consone), diventa un elemento che potrebbe portare alla riduzione dell’assegno di mantenimento, ma, come detto, si deve trattare di una situazione di conclamata inerzia del coniuge e di rifiuto inspiegabile alla produzione di reddito proprio.

Di solito, manca l'inerzia patologica, e l’assegno di mantenimento può essere riconosciuto quando sussistono cause oggettive che impediscono la produzione di un reddito (es. disoccupazione conclamata in un determinato settore) o cause legate alla persona (es. malattia, anche psichica), in quest’ultime ipotesi (malattie psichiche come la depressione) è interessante notare come si deve trattare di cause che impediscono l’esercizio dell’attività lavorativa, ma permettono di conservare le facoltà di spendere gli introiti ottenuti con l’assegno di mantenimento (Cass. del 12 dicembre 2012 n. 22752).

Quantificazione del mantenimento

La richiesta del mantenimento non è subordinata a formule sacramentali, tanto che la domanda dell'assegno, in sede di divorzio, può essere anche formulata nel senso di confermare" l'assegno riconosciuto in sede di separazione.

La quantificazione del mantenimento è una questione di prova, cioè dipende dalle prove fornite dalle parti in lite. La quantificazione è basata sul tenore di vita globale della coppia (il quale non sempre dipende solo dai redditi dei singoli coniugi), purtroppo, in assenza di un accordo (al momento della separazione) per avere una quantificazione del tenore di vita globale della coppia, le parti dovranno usare i normali mezzi di prova (e bisognerà affrontare un lungo procedimento giudiziario). Se il quadro probatorio è chiaro (se, cioè le parti hanno dimostrato il reddito proprio redditi e quello del proprio coniuge) il giudice può anche decidere di non avvalersi delle indagini tributarie.

In particolare, le prove sul tenore di vita e sulle capacità economiche possono essere sia testimoniali, sia documentali, per quest'ultima ipotesi, si pensi alle dichiarazioni dei redditi o agli estratti dei conti bancari. Sul conto corrente occorre fare una precisazione, infatti, in presenza di un conto corrente cointestato si presume la comproprietà delle somme in questo depositate, ma questa presunzione di contitolarità può essere superata in presenza di prove contrarie (es. donazione notarile di somme di denaro dai genitori ai figli) (Cass. civ. sez. I del 6 novembre 2012 n. 19115).

La quantificazione concreta dell'assegno non segue delle regole matematiche certe, ma dipende (varia) molto in base alla singola situazione concreta. E' possibile , però, fornire dei parametri che possono servire da schema per la quantificazione onde evitare qualsiasi tipo di arbitrio secondo la Cass. civ. sez. I, dell'8 gennaio 2014 n. 129 "l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (v., ex multis, Cass., sentt. n. 11686 del 2013, n. 15611 del 2007)".

Quantificazione del mantenimento (aggiornamento Cass. civ. sez. I del 10 aprile 2018 n. 9294)

Come si è detto l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, è attribuito quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi (Cass. n. 9915 del 2007; n. 12196 del 2017).

Resta il problema della quantificazione, secondo la giurisprudenza consolidata della cassazione, per quantificare l'assegno occorre accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.

Va precisato che: a) tale accertamento è riservato al giudice di merito, cui spetta, appunto, di valutare le risorse dei due coniugi al fine di stabilire se, valutato il tenore di vita goduto, (alla cui conservazione l'assegno deve tendere) I l'uno debba integrare i redditi dell'altro ed in quale misura debba farlo, tenuto conto, beninteso, delle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze di cui all'art. 156, co 2, c.c. (Cass. n. 9878 del 2006; n. 17199 del 2013; n. 605 del 2017); b) per la valutazione delle condizioni economiche delle parti è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass. n. 13592/2006; n. 25618/2007).

Cass. civ. sez. I del 10 aprile 2018 n. 9294

Redditi propri, redditi diretti o indiretti, capacità di spesa

La quantificazione dell'assegno (o la sua esclusione) può essere basata non solo su redditi propri del coniuge o direttamente riferibili al coniuge (es. case intestate al coniuge o auto o barche ecc.), ma può avvenire anche in modo indiretto provando, ad esempio, la capacità di spesa del coniuge (obbligato al mantenimento o che richiede il mantenimento) o dimostrando redditi comunque riferibili al coniuge.

Infatti, per escludere il mantenimento non occorre valutare (provare) solo la mancanza di reddito (o di entrate), ma anche le spese (uscite) possono essere usate come prova di un reddito adeguato, del resto la spesa (in quanto tale) è possibile solo in presenza di un reddito e la spesa, a sua volta, può consistere in un investimento che produce a sua volta reddito (entrata), inoltre un investimento o una spesa può essere effettuato solo in presenza di un reddito (entrata) "Afferma la sentenza impugnata che la ricorrente ha aperto un esercizio di abbigliamento con un notevole volume di affari ed un buon reddito annuo" (Cass. civ. sez. VI, del 31 ottobre 2013 n. 24667).

Come già detto, l'assegno di mantenimento può essere provato anche dimostrando un reddito indirettamente riferito al coniuge, con questo non ci si riferisce solo all'intestazione fittizia di beni a terzi (ma in realtà del coniuge), ma ci si riferisce anche a situazioni di beni di proprietà reale di terzi, ma che concorrono a far aumentare il valore di altri beni del coniuge. Basta pensare alle riserve presenti nei bilanci delle società di cui è socio il coniuge che si sta separando, Cass. civ. sez. I dell'8 gennaio 2014 n. 130 "In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice è tenuto a considerare tutte le risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività e capacità di spesa. Nella specie, la Corte ha, dunque, correttamente valutato come componenti del patrimonio personale del B. le riserve disponibili detenute dalle due società di cui lo stesso è socio di maggioranza ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della G. da porre a carico dello stesso,  perché ha considerato tali riserve come parte della capacità reddituale del B."

In presenza di redditi indiretti (es. riserve societarie) è opportuno notare che i versamenti per un futuro aumento di capitale, (indipendentemente dalla denominazione usata) oltre a dimostrare reddito e capacità di spesa del coniuge, sono beni di proprietà del socio che ha effettuato il versamento, in quanto la società è una mera depositaria delle somme. Le riserve da utili della società, quanto meno, aumentano il valore della quota o azione detenuta dal socio che non potrà essere valutata nel corso della separazione solo al suo valore nominale. I versamenti a fondo perduto effettuati dal socio verso la società provano il reddito e la capacità di spesa.

Gli aiuti dei familiari del coniuge non sono da considerarsi reddito, quindi, gli aiuti dei familiari non sono un elemento che può eliminare il diritto ad ottenere l’assegno e non sono un elemento da considerare per quantificare l’assegno di mantenimento, poichè si tratta di regali (donazioni) sulle quale il coniuge non può fare affidamento costante e sulle quali non ha diritto a pretendere nessun versamento (e, certo, non si tratta di attività economica o di introito economico derivante da attività lavorativa).

Modalità di versamento del mantenimento

Una volta determinato l’assegno di mantenimento, questo può essere corrisposto in più rate o versamenti mensili o in un unico versamento annuale, è evidente che si è in presenza di una mera rateizzazione del pagamento dell’assegno annuale. La rateizzazione delle modalità di pagamento deve essere tenuta distinta dall'estinzione con un unico versamento (forfettario) del diritto al mantenimento. Infatti, è possibile adempiere all'obbligo di mantenimento  versando un’unica somma di denaro forfettaria – comprensiva di più annualità – o il trasferimento di un immobile o altro bene a titolo di saldo del mantenimento. In quest’ultima ipotesi, i due coniugi si accordano nel senso di versare o trasferire un'unica somma o un unico bene a saldo e stralcio dell’intero valore del mantenimento, effettuato tale pagamento, il coniuge non potrà più pretendere nulla.

Modifica o eliminazione del mantenimento

L’assegno di mantenimento una volta quantificato non rimane immutabile nel tempo, sia perché verrà rivalutato, quanto meno ai dati istat, sia perché nuove circostanze che coinvolgono i coniugi possono portare alla modifica (in aumento o in riduzione) dell'assegno. È opportuno notare, però, che la modifica dell’assegno non è automatica, ma deve essere sempre disposta con provvedimento del giudice, in altre parole, il coniuge obbligato al pagamento  non può di sua iniziativa smettere di versare o autoridursi l’assegno di mantenimento, poiché, in tali ipotesi, potrebbe anche commettere un reato. Inoltre, anche se venisse concessa la riduzione dell'assegno di mantenimento, il coniuge che versa non ha diritto alla restituzione di quanto versato in precedenza  (Cass. 16 ottobre 2013  n. 23441).

Il diritto all’assegno di mantenimento viene meno in caso di nuove nozze, resta da chiedersi se la mera convivenza può portare all’eliminazione dell’assegno di mantenimento o alla sua (ri)quantificazione, la risposta deve essere affermativa, posto che la nuova situazione modifica la situazione patrimoniale dell’ex coniuge e non può passare inosservata ai fini giuridici. Sul punto della convivenza si è recentemente pronunziata la Cassazione, la quale ha affermato che il diritto al mantenimento viene meno quando si crea una nuova famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde  ogni connessione con la pregressa fase di convivenza matrimoniale (Cass., civ. sez. I, del 18 novembre 2013 n. 25845).

L'assegno può venire meno se l'ex coniuge riceve un'eredità che migliora il reddito del coniuge che riceve l'assegno, eredità che altera l'equilibrio raggiunto con l'assegno, di conseguenza, una eredità di modesto valore o di beni (anche immobiliari) che siano privi di valore o che non diano redditi notevoli non elimina il mantenimento "un immobile pervenuto alla moglie in eredità non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso" (Cass. civ. sez. VI, del 5 ottobre 2011 n. 20408). Di converso, l'assegno può aumentare se colui che deve il mantenimento riceve un'eredità consistente (Cass. civ. sez. I del 17 gennaio 2014 n. 932)

E' possibile la riduzione dell'assegno di mantenimento se il coniuge che deve versarlo subisce una malattia tale che il suo reddito deve essere impegnato per le cure del coniuge e non può essere impegnato per il mantenimento del coniuge "la Corte territoriale non ha fatto riferimento ad "eventi futuri ed incerti" per determinare la situazione economica ai fini della liquidazione dell'assegno di mantenimento, ma, ha fatto riferimento alle condizioni di salute, che richiedevano una particolare attenzione, sotto il profilo delle terapie e dell'assistenza, anche se non continuative, ma destinate prevedibilmente ad accrescersi nel tempo: rilievo, quest'ultimo, che ha avvalorato un giudizio di progressivo degrado dello stato fisico tale da comportare inevitabilmente maggiori spese a suo carico già al momento della verifica, e prevedibilmente crescenti con l'avanzare delle patologie" (Cass. civ. sez. I, del 17 gennaio 2014 n. 927).

Attenzione, però, che il mantenimento non viene meno nel momento in cui si verifica il fatto estintivo dell'obbligo, ma viene meno solo in seguito ad una sentenza che accerta l'estinzione dell'obbligo o che omologa la modifica effettuata dai coniugi "in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione della separazione consensuale, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, essendo del tutto irrilevante il momento in cui – di fatto – sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dello stesso assegno, con la conseguenza, che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell'accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione (cfr. le sentenze nn. 28 del 2008, 14886 del 2002, 4558 del 2000, 147 del 1994, nonchè, in materia di revisione dell'assegno di divorzio, la sentenza n. 11913 del 2009);" (Cass, civ. sez. I, del 26 settembre 2011 n. 19589)

È opportuno ricordare che il mantenimento del coniuge o dei figli  è regolato anche dal punto di vista fiscale, in particolare, il fisco regola (in  generale) la ripartizione tra i coniugi separati delle detrazioni per  i figli a carico, e   la detrazione d'imposta sugli assegni periodici di mantenimento. Il sistema tributario italiano considera anche il  versamento di assegni di mantenimento per i figli, infatti, il genitore che versa il mantenimento, riceve un piccolo  riconoscimento dallo Stato in quanto può dedurre tali somme dal proprio  reddito, il fisco regola anche la posizione del genitore che riceve l'assegno, quest'ultimo può detrarre  l'assegno dal proprio reddito.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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