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Il diritto di abitazione della casa coniugale in caso di separazione e divorzio

L’assegnazione della casa familiare, le finalità, la natura del diritto di abitare, la presenza o meno dei figli, l’opponibilità dell’assegnazione; il diverso regime in caso di matrimonio e convivenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Liti di coppia

La  separazione e il divorzio1 prevedono l’attribuzione del diritto di abitare la casa coniugale al coniuge affidatario dei figli (c.d. assegnazione della casa coniugale)2.

Natura giuridica

Anche se il legislatore usa molte volte il termine abitazione o diritto di abitazione (basti pensare all’art. 1022 c.c. o all’art. 540 c.c.)  non sempre attribuisce alla locuzione lo stesso significato.

Il problema dell’esatta identificazione della natura giuridica del diritto di abitazione si pone anche per l’assegnazione della casa familiare, infatti, qualcuno considera l’assegnazione come un diritto reale simile al diritto di abitazione ex art. 1022 c.c.3, per altri il diritto di abitazione della casa familiare è assimilato ad un diritto personale di godimento avvicinabile alla locazione o al comodato (e questa sembra essere la ricostruzione prevalente4, del resto l’art. 155 quater c.c. fa riferimento al “godimento della casa familiare”)5.

Finalità

Secondo  la Corte Costituzionale (n. 454 del 1989) la ratio del diritto di abitazione della casa familiare consiste non nella semplice attribuzione ad uno dei coniugi di un titolo per poter usare l’abitazione, al fine di realizzare un personale vantaggio economico, ma, al contrario, l’assegnazione della casa familiare è “giustificata esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole, che ha interesse alla conservazione della comunità domestica” 6 (tale valutazione è stata codificata nell’art. 155 quater c.c., il quale afferma che  “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”). In altri termini, solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e solo l’interesse dei figli a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita sono gli unici motivi che possono spingere a sacrificare (limitare) il diritto di proprietà7.

Cosa si intende per casa familiare

La casa familiare è l’immobile di dimora stabile e continua dei coniugi e dei figli ed è il luogo dove si svolge la vita della famiglia. Per cui, non rientrano nella nozione di casa familiare eventuali ulteriori immobili usati anche temporaneamente (come ad esempio la casa delle vacanze)8.

Questo comporta che, se nel patrimonio familiare sono presenti più appartamenti, non c’è possibilità di scelta tra la casa familiare e altre soluzione abitative, anche queste ultime potrebbero essere utili per realizzare alcune peculiari esigenze dei figli. In altri termini, l’interesse dei figli a conservare il focolare domestico, serve solo a valutare se debba o meno essere assegnata la casa familiare, ma non è un elemento che attribuisce la facoltà di scegliere tra i diversi immobili compresi nel patrimonio della famiglia9.      

Inapplicabilità alla convivenza

Il diritto di abitazione è riconosciuto solo in caso di separazione e divorzio (cioè presuppone un regolare matrimonio).

Non sussiste diritto di abitazione in caso di mera convivenza, anzi, in caso di convivenza more uxorio, se il rapporto di convivenza cessa, il convivente (proprietario esclusivo dell’appartamento adibito alla convivenza), ha il diritto di allontanare l’altro convivente, poiché il convivente non proprietario non ha alcun titolo per poter continuare ad abitare l’immobile.

Alternative in caso di convivenza

Per tutelare il convivente (non proprietario) possono essere usati altri istituti giuridici, che raggiungo un risultato simile.

Infatti, oltre alla possibilità di costituire  un vero e proprio diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., può essere usato l’art. 2645 ter c.c. (vincolo di destinazione) destinando un appartamento al soddisfacimento dei bisogni di una determinata persona (o di più persone, come il convivente e suoi figli). È anche possibile che il convivente more uxorio non proprietario, usucapisca la titolarità del diritto reale di abitazione. Soprattutto, quando ha convissuto con il convivente proprietario esercitando, con quest’ultimo, un possesso ultraventennale, su una casa.

Requisiti per l’assegnazione in caso di separazione o divorzio

Come si è già detto per l’assegnazione della casa familiare è necessario che ci sia un matrimonio, ma non è sufficiente, poiché è anche necessario che ci siano dei figli.

Presenza di figli

La presenza dei figli permette l’assegnazione della casa familiare.

Sicuramente non c’è differenza tra figli legittimi e figli naturali.

I figli devono essere di entrambi i coniugi che si stanno separando, non rientrano nel concetto di figlio (ai fini dell’assegnazione della casa familiare), quelli avuti da un precedente matrimonio (anche se conviventi con i coniugi che si separano). Quindi, se uno dei due coniugi aveva dei figli provenienti da un precedente rapporto, questi ultimi non sono presi in considerazione per valutare la sussistenza o meno del diritto di abitazione della casa familiare10.

I figli possono essere minorenni o maggiorenni, ma, in quest’ultimo caso, non devono essere economicamente autosufficienti11.

Il conseguimento della maggiore età non comporta un'automatica decadenza dell'assegnazione della casa familiare, ma per estinguere il diritto di abitazione è anche necessario che i figli diventino economicamente autosufficienti. Quindi, solo quando i figli diventano autosufficienti (e maggiorenni) il provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere eliminato12. Questo perché riamane fermo il principio secondo il quale, il provvedimento di assegnazione della casa familiare (come gli altri provvedimenti relativi alla separazione e al divorzio) è suscettibile di modifica al variare delle condizioni dei coniugi e della prole.

Mancanza di figli

Al coniuge (non proprietario) non spetta il diritto di abitare la casa familiare se non vi sono figli, poichè l’art. 155 comma 4 c.c., (che attribuisce al giudice il potere di assegnare l’abitazione al coniuge affidatario dei figli) è una norma eccezionale e non è applicabile analogicamente, del resto la norma è posta a tutela dell’esclusivo interesse dei figli e non avrebbe senso applicarla quando non ci sono figli13.

Resta da valutare se l’altro coniuge può ottenere la casa familiare anche quando non ci sono figli.

Anche in questa situazione il coniuge (non proprietario) può ottenere tale risultato costituendo a suo favore un diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. o costituendo un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

Diversa è la questione se il diritto di abitazione può essere usato per soddisfare il diritto al mantenimento (quando mancano i figli, ma l'altro coniuge ha diritto al mantenimento). Sicuramente i coniugi, volontariamente, basandosi sull’autonomia negoziale (1322 c.c.), possono stipulare un contratto con cui l’assegnazione della casa familiare è un mezzo per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.

Il problema si complica quando ci si chiede se questa richiesta può essere rivolta direttamente al Giudice, cioè, ci si domanda, se il coniuge che ha diritto al mantenimento (quando non ci sono figli) può chiedere al Giudice di soddisfare (in tutto o in parte) il proprio diritto al mantenimento mediante l’assegnazione dell’abitazione.

Un orientamento, più liberale, ritiene che l’assegnazione della casa può essere richiesta al giudice, nell’ambito della domanda di mantenimento, ma presuppone un’apposita domanda e, certo, non è configurabile un dovere (e un potere) del giudice di assegnare la casa familiare in assenza di una specifica richiesta in tal senso.14

Una seconda teoria, più restrittiva, esclude una tale possibilità, poiché ritiene che il diritto al mantenimento può essere soddisfatto solo mediante la quantificazione di una somma di denaro (una prestazione fungibile) e il Giudice non può imporre al debitore di eseguire, per estinguere il proprio obbligo, una prestazione infungibile, come l’assegnazione della abitazione15, (questo sembra essere l’orientamento prevalente16, anche dopo l’introduzione dell’art. 155 quater c.c.17, sia in caso di separazione sia in caso di divorzio).18

Mancanza di altri diritti di abitazione

L’assegnazione della casa familiare presuppone la mancanza di altri diritti (reali o personali) sul bene. In altri termini, si presuppone, che uno dei due coniugi sia proprietario dell’intera casa (o abbia sulla stessa un altro diritto reale, come l’usufrutto) e l’altro non abbia nessun diritto reale sulla medesima.

Se c’è una casa in comproprietà tra i coniugi è evidente che si potrebbe parlare di assegnazione del diritto di abitazione nei limiti della quota dell’altro coniuge19.

Nell’ipotesi, invece, in cui la casa coniugale appartenga in comproprietà ad entrambi i coniugi, ma mancano i figli, in assenza di altri accordi tra i coniugi (sull’assegnazione della medesima) si dovrà procedere alla divisione dell’immobile (vendita, frazionamento ecc.) dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione20.

L’oppononibilità del diritto di abitazione

Il provvedimento di assegnazione per essere opponibile ai terzi deve essere trascritto, come previsto dall’art. 155 quater c.c.   “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”. È stato necessario introdurre questa norma, perché spesso accadeva che un coniuge concedeva all’altro coniuge il diritto di abitazione, ma, dopo la separazione alienava l'immobile e il terzo acquirente non riconosceva il diritto di abitazione.

Mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione 

Resta da risolvere il problema della mancata trascrizione di detto provvedimento.

Prima dell’introduzione dell’art. 155 quater c.c., la questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite del 26 luglio 2002, n. 11096, la quale ha stabilito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente, anche se non trascritto, ma l’opponibilità è limitata solo nei limiti di nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione ex art. 1599 c.c.21

Dopo l’introduzione dell’art. 155 quater c.c., si possono elaborale due teorie, una più rigorosa, la quale applicando rigidamente i principi della trascrizione, sostiene che la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione comporta la totale ed assoluta inopponibilità dell’assegnazione della casa familiare al terzo acquirente dell’immobile; un’altra soluzione, più liberale, tende ad applicare, anche dopo l’introduzione dell’art. 155 quater c.c. i principi elaborati dalla giurisprudenza, per cui, l’assegnazione sarebbe opponibile nei limiti del novennio ex art. 1599 c.c..

Assegnazione della casa familiare di un terzo

Fino a ora è stato considerato come presupposto che la casa familiare fosse di proprietà di uno dei coniugi. Occorre però, anche comprendere cosa accade se la casa familiare è locata o è data in comodato da un terzo ad uno dei coniugi.

Casa in locazione

Se la casa coniugale è stata locata l’assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi, comporta la semplice “voltura” del contratto applicando l’art. 6 legge equo canone del 1978.

Casa in comodato totale

Anche in presenza di una casa coniugale concessa in comodato ad uno solo dei coniugi, l'assegnazione della casa permette al  coniuge affidatario dei figli di succedere nel godimento dell’immobile.22 Quindi, sia nell’ipotesi di comodato a tempo indeterminato, sia nell’ipotesi di comodato a tempo determinato, il residuo gruppo familiare succede al coniuge comodatario nei rapporti con il comodante.

In particolare, Corte di Cassazione a Sez. Un. n.13623 del 2004 ha precisato che “nell'ipotesi di concessione in comodato  da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perchè sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.".23

La restituzione è ammessa (quindi l’assegnazione non è opponibile) se il comodante (con termine o senza termine) ha bisogno urgente della casa e il bisogno non era prevedibile ex art. 1809 c.c.24

Casa in comodato parziale

Le ipotesi fino a ora trattare riguardano il caso in cui l’immobile è stato concesso in comodato per intero, ma occorre anche chiedersi cosa accade quando l’immobile è usato contemporaneamente dal comodante (e dalla famiglia di questo) e dal comodatario (e dalla famiglia di questo).

Cioè, bisogna chiedersi cosa accade quando l’immobile è concesso solo in parte in comodato e il comodatario si riserva il diritto di continuare ad abitare l’intero immobile (anche la parte concessa in comodato).

In tali ipotesi, ci si chiede, se il coniuge del comodatario, ha il diritto di richiedere l’assegnazione della casa familiare (in tutto o in parte) e, addirittura, se può chiedere l’allontanamento del comodante dall’immobile concesso in abitazione.

Se l’immobile ed è facilmente “divisibile”, non sussistono problemi per l’assegnazione della casa familiare, almeno, sulla “parte” concessa in comodato, provvedendo, ovviamente, alla separazione (frazionamento) materiale dell’immobile.

Il problema si complica quando l’immobile in cui abitano il comodante e il comodatario non è facilmente divisibile e il comodante si è riservato il diritto di continuare ad abitare la parte dell’immobile concessa in comodato. In tale ipotesi, la richiesta del coniuge (es. moglie) del comodatario (es. marito) di avere, in modo esclusivo, il diritto di abitare la casa familiare concessa in comodato, presuppone, una richiesta (diretta) di allontanamento del comodatario (es. marito), ma anche una richiesta (di solito, indiretta) di allontanamento anche del comodante (es. suocero) dall’intero immobile.  In questa situazione, il diritto del coniuge assegnatario della casa non può essere espanso  (sull’intero immobile) oltre i limiti del diritto che in origine era stato concesso al comodatario (solo su una parte dell’immobile).

Eventualmente si potrebbe prevedere una sorta di indennità per la parte di immobile occupata oltre il dovuto.

Spese immobile attribuito come abitazione

L’ultimo problema da affrontare riguarda la ripartizione e l’attribuzione delle spese di gestione dell’immobile quando questo è stato assegnato come abitazione al coniuge separato o divorziato.  Sul punto la Corte di Cassazione ha così deciso, “in tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o (in parte) del comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario (Cass. 3 giugno 1994, n. 5374)”.25

Quanto all’ici, il pagamento spetta al proprietario (anche se terzo rispetto ai coniugi) anche se la casa è stata assegnata ad uno dei coniugi.26

Estinzione dell’assegnazione

Quanto alla cessazione del diritto di abitare è opportuno affermare che l’art. 155 quater c.c. regola le cause di estinzione del diritto di abitazione “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.27

È opportuno sottolineare che l’estinzione del diritto di abitazione non è automatica o di diritto, ma deve sempre essere dichiarato dopo aver valutato l’interesse dei figli (in mancanza si potrebbe anche pensare all’incostituzionalità dell’articolo del codice).28


[1] L. Lupi, L’assegnazione contrattuale dell’abitazione nella casa familiare in Vita Notarile, 2005, p.1207 ss; P. Fava, P. Giuliano, S. Sorano, La tutela della proprietà e degli altri diritti reali, 2006,  625-663; V. Vacirca, L’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio. l’opponibilità del provvedimento di assegnazione al successivo acquirente dell’immobile e al proprietario-comodante, in Rivista del Notariato, 2008, 1433-1447;

[2] La normativa specifica prevede:

l’art. 155 c.c. secondo cui la casa familiare deve spettare «di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui venivano affidati i figli». 

L’art. 6, comma 6 della L. n. 898 del 1970, dispone che «L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile» 

155-quater «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643».

[3] Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096 “alcuni autori ritennero che il diritto sul bene assegnato si configurasse come un diritto reale di abitazione, in quanto tale tutelabile erga omnes, così da risolvere in radice il problema della opponibilità ai terzi attraverso il richiamo alle regole generali in tema di trascrizione dei diritti reali.”

[4] Cass., civ. sez. I, 6 maggio 1999, n. 4529 “sul rilievo che i modi di costituzione dei diritti reali sono tassativamente previsti dalle legge e che non può costituirsi per provvedimento del giudice, non consentendolo il combinato disposto degli articoli 1026 e 978 c.c., un diritto reale di abitazione, peraltro condizionato, nella sua esistenza, da criteri preferenziali e di mera possibilità e, nella sua durata, da circostanze accidentali, e quindi connotato in termini tali da renderlo incompatibile con gli schemi delle situazioni giuridiche reali (Cass 5082/85, 3934/80; 3344/78). Nella molteplicità delle posizioni dottrinali, orientate ora per la configurabilità di un comodato dalla durata determinata per relationem, con riferimento al venir meno delle condizioni fattuali inducenti all'assegnazione, e quindi fortemente mutilato dei propri profili distintivi, come quello relativo all'obbligo di restituzione nei casi di cui agli articoli 1804 comma 3 e 1809 comma 2 c.c., ora per la ravvisabilità di una locazione costituita per effetto di un provvedimento giudiziale, pur mancante dell'elemento essenziale del corrispettivo per l'utilizzazione dell'immobile, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si espresse per la qualificazione della fattispecie quale diritto personale di godimento, del quale non mancò di evidenziare la atipicità, e su tale posizione è tuttora attestata (Cass 529/88; 7680/97; 11508/93; 13126/92; 11424/92; 4016/92; 6348/91; 4420/88)”; Cass., sez. un., 26 luglio 2002 n. 11096

[5] La situazione è complicata anche dal fatto che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare costituisce classico esempio della intercambiabilità della disciplina tra separazione e divorzio.

[6] Cass., civ. sez. I, 14 dicembre 2007 n. 26476 “Al riguardo, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6 la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006). Più di recente, questa Corte ha affermato che "il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione". (Cass., n. 6979 del 2007). Alla luce di tali principi, risulta dunque evidente come l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di un figlio minore o convivente con un figlio maggiorenne incolpevolmente non autosufficiente, in tanto si giustifica in quanto sia finalizzata ad assicurare l'interesse della prole alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta; evenienza, questa, che postula la destinazione dell'immobile a stabile abitazione del coniuge e del figlio”.

[7] Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 2009 n. 2184 “Questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui in materia di divorzio l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1970/898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 1987174), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali è destinato unicamente il predetto assegno. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 2001/11696; 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643). A tale principio, che il collegio condivide pienamente e intende in questa sede ribadire, si è uniformata la Corte di appello, la cui decisione resiste pertanto, sotto il profilo dedotto, alla prospettata censura di illegittimità, restando di conseguenza inammissibile, per difetto d'interesse, l'ulteriore doglianza sollevata dalla ricorrente (con riferimento alla mancata prova della sproporzione tra i redditi dei coniugi e comunque della propria inferiorità economica), la cui fondatezza non potrebbe comunque condurre all'annullamento della decisione sul punto della mancata assegnazione alla G. della casa coniugale (Cass. 2005/20454; 2006/5483; 2006/9247; 2006/12372; 2007/2272)”.

[8] Cass. civ. sez. I, 4 luglio 2011 n. 14553 “ la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica (Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 20/01/2006). Invero, sono requisiti imprescindibili, per l'assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito – nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l'affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre). L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 c.c., comma 4, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Cass n. 4816 del 2009; Cass. 1992 n. 8667;  2002 n. 13065; 2006 n. 1198).

[9] Cass., civ. sez. I, 27 febbraio 2009 n. 4816 “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità (Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198). Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d’assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, è adeguatamente motivata con l’accertamento che l’immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare. Gli argomenti della ricorrente, basati sulle esigenze, per i figli minori o non autosufficienti, di tutela dell’ambiente domestico, non colgono nel segno, giacché confondono l’oggetto del provvedimento ex art. 155, comma quarto, c.c., che è esclusivamente la casa costituente già in costanza di convivenza il centro di aggregazione della famiglia, con le ragioni invocate, che giustificano il provvedimento di assegnazione (senza peraltro imporlo, trattandosi di decisione fondata su valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito; cfr. Cass. 22 novembre 1995 n. 12083; 27 novembre 1996 n. 10538; 21 giugno 2002 n. 9071).”

[10] Cass. civ. sez. I, 2 ottobre 2007 n. 20688 “Deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale”.

[11] Cass. civ. sez. I, 22 marzo 2010 n. 6861 “Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che dalle informative richieste alla Guardia di Finanza emerge che l’A. abita con la figlia M. nell’abitazione sita in (…), e cioè nella casa ex coniugale. Pur essendo il F. proprietario esclusivo dell’abitazione, per giurisprudenza costante (tra le altre Cass. n. 6774/90; n. 2574/94), è legittima l’assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli (sulla posizione di M. non vi sono contestazioni) maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente”.

[12] Cass. civ. sez. I, 28 aprile 2010 n. 10222

[13] Cass. civ. sez. I, 7 luglio 2000, n. 9073

[14] Cass.  civ. sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558.

[15] Cass.  civ. sez. I, 7 luglio 2000, n. 9073;

[16] Cass., civ. sez. I, 13 gennaio 2012 n. 387 “ L'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, conviventi con i coniugi. In assenza di tale presupposto la casa in comproprietà non può essere assegnata dal giudice in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (di separazione o divorzio) e resta soggetta alle norme sulla comunione, in ordine all'uso e all'eventuale divisione (Cass., sez. 1, 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass., sez. 1, 22 marzo 2007, n.6979)”. Cass. civ. sez. I,  2 ottobre 2007 n. 20688 “Al riguardo, e’ sufficiente osservare come la giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, Cass. 17 gennaio 2003 n. 661; Cass. 18 settembre 2003 n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa e’ cresciuta, l'assegnazione medesima non puo’ essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente piu’ debole, a garanzia delle quali e’ destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006). Più di recente, questa Corte ha affermato che «il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155-quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovra’ farsi riferimento per l'uso e la divisione». (Cass., n. 6979 del 2007).”

[17] Cass., civ. sez. I, 18 febbraio 2008 n. 3934 “Si è affermato il principio secondo il quale in materia di separazione (come di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge 898/70, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla legge 74/87, art. 11), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dall'art. 5 legge 898/70, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, da ultimo, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309). Questa Corte ha poi ancora affermato che i principi sopra esposti sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all'art. 155 cod. civ. – a proposito dei "provvedimenti riguardo ai figli" – l'art. 155 quater. La nuova disposizione, infatti, mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all’"interesse dei figli" in genere – e non più all'affidamento dei figli (minori) – proprio al suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, statuendo altresì che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" e che "dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà" (Cass. 24.7.2007, n. 16398; Cass. 22.3.2007, n. 6979; e in materia di divorzio Cass. 14.5.2007, n. 10994). Questo orientamento è stato da ultimo confermato da Cass. 23.11.2007, n. 24407, che ha negato che il giudice della separazione possa sostituire l'assegno di mantenimento con l'assegnazione della ex casa coniugale, ostando all'interpretazione estensiva il fatto che l'assegnazione è prevista nell'interesse esclusivo della prole.”

[18] Cass. civ. sez. I, 16 settembre 2011 n. 18992 “In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole”.

[19] Cass. civ. sez. I, 5 settembre 2008 n. 22394 “in materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta; pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare; poiché il V., comproprietario della casa familiare, non è affidatario dei figli, il provvedimento di assegnazione in suo favore è illegittimo”.

[20] Cass.  sez. I, 28 gennaio 1998, n. 822; Cass., civ. sez 13 gennaio 2012 n. 387; la possibilità di divisione resta immutata anche dopo  l’introduzione dell’art. 155 quater c.c. salvo, eventualmente il diritto di abitazione ex art.  art. 155 quater c.c.

[21] Cass. sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096.

[22] Cass. sez. un., 21 luglio 2004 n. 13623  “La destinazione a casa familiare è finalizzata a consentire un godimento per definizione esteso a tutti i componenti della comunità familiare, questo comporta che il soggetto che assume la qualità di comodatario riceva il bene non solo o non tanto a titolo personale, quanto piuttosto quale esponente di detta comunità. Per effetto della concorde volontà delle parti viene cosi a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende: nè tale vincolo può considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale, poiché quella specifica destinazione prescinde dalla effettiva composizione, al momento della concessione in comodato, della comunità domestica. Diversa da tale ipotesi, inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato, stante la non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, è quella in cui, unitamente alla previsione della destinazione a casa familiare, le parti abbiano espressamente ed univocamente pattuito, all'atto della conclusione del contratto, un termine finale di godimento del bene, configurandosi in detta fattispecie un contratto a tempo determinato, tale da comportare l'estinzione del vincolo alla scadenza convenuta”

[23] Continua la Cassazione a Sez. Unite del 21.07.2004 n. 13623, Resta salva la facoltà del comodante di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. Non può peraltro non rilevarsi che un'opzione interpretativa che privasse in modo assoluto il comodante proprietario, che ha già rinunciato ad ogni rendita sul bene in favore della comunità familiare, della possibilità di disporne fino al momento, peraltro imprevedibile all'atto della conclusione dell'accordo, del raggiungimento dell'indipendenza economica dell'ultimo dei figli conviventi con l'assegnatario, si risolverebbe in una sostanziale espropriazione delle facoltà e dei diritti connessi alla sua titolarità sull'immobile, con evidenti riflessi sulla sfera costituzionale della tutela del risparmio e della sua funzione previdenziale. Tale soluzione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto appresterebbe allo stesso comodante un trattamento deteriore rispetto a quello spettante al successivo acquirente, il quale – come già ricordato – in mancanza di trascrizione è tenuto a subire l'assegnazione per un periodo non superiore a nove anni, e deteriore anche rispetto a quella del locatore, che è parte di un contratto a prestazioni corrispettive e può avvalersi di forti strumenti di tutela nei confronti del conduttore inadempiente.

[24] Cass. civ. sez. III, 28 febbraio 2011 n. 4917

[25] Cass. civ. sez. I, 19 settembre 2005 n. 18476

[26] Cass. civ. sez. trib., 6 luglio 2011 n. 14920 “Questa corte ha già deciso che, in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicchè in capo al coniuge non è ravvisa bile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Nè in proposito rileva il disposto dell'art. 218 c.c., secondo il quale "Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario", in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva nè da un mandato conferito dal secondo, nè dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 (Cass. 6192/2007)".

[27] Cass., civ. sez. I,  5 maggio 2011 n. 9942 “Considerato che il primo motivo appare manifestamente infondato, non essendosi la sentenza impugnata posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte riguardo all’assegnazione della casa coniugale, avendo accertato in fatto che la ricorrente aveva da molti anni dal momento della domanda abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, cosicché non esistendo più una “casa coniugale” non era luogo a farsi assegnazione di essa”.

[28] C. Cost., 30 luglio 2008 n. 308 “Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole. Ne deriva che l'art. 155-quater c.c., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina”.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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