4 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Le detrazioni per i lavori condominiali fino al 30.06.2016

La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 139) riconferma le detrazioni del 50% (per il periodo dal 1.7.2015 al 30.6.2016); al 65% (per il periodo dal 6.6.2013 al 30.06.2015) per i lavori edilizi condominiali (1117 cc e 1117 bis cc)
A cura di Paolo Giuliano
4 CONDIVISIONI

Immagine

LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

in  G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 comma 139

139. Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013  al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle  spese sostenute per  interventi  relativi  a  parti  comuni  degli  edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013  al  30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al  30 giugno 2016»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il  31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  il 31 dicembre 2015»;
d) all'articolo 16:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.   Ferme   restando   le   ulteriori   disposizioni    contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati  nel comma  1  del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse  non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al  31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «fino  al  31  dicembre  2013»  a:
«unita' immobiliare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  ad  un ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta  lorda  nella  misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di  grandi  elettrodomestici  di classe non  inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le apparecchiature per le quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura del 50 per cento delle spese  sostenute  dal  6  giugno  2013  al  31 dicembre 2014  ed  e'  calcolata  su  un  ammontare  complessivo  non superiore a 10.000 euro. Le  spese  di  cui  al  presente  comma  non possono  essere  superiori  a  quelle  sostenute  per  i  lavori   di ristrutturazione di cui al comma 1».

4 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views