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Società di persone: la responsabilità illimitata non esiste tra i soci

La Cassazione del 19.10.2016 n. 21066 ha stabilito che se un socio agisce contro la società e l’altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde non illimitatamente ex art. 2291 cc, come avverrebbe se agisse contro la snc e i soci un terzo estraneo alla società, ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali. Nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo si deve escludere l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata ex art. 2291 c.c., norma dettata esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società.
A cura di Paolo Giuliano
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Responsabilità illimitata nelle snc

Secondo il principio generale nella società in nome collettivo per i debiti della società risponde il patrimonio della snc e illimitatamente tutti i soci (2291 cc e 2304 cc).

Creditori terzi e creditori soci

Di solito, i creditori sono terzi estranei alla società (cioè sono persone diverse dai soci), nulla esclude, però, che creditori della società possono essere i medesimi soci, basta pensare all'ipotesi in cui due soggetti (tzio e caio) costituiscono una snc  (alfa), poi decidono di locare alla medesima società alfa snc un immobile in comunione tra i medesimi tizio e caio.

Supponiamo che la società alfa smette di versare il canone di locazione per l'immobile locato da tizio e caio, in questa ipotesi, è evidente che i medesimi due soggetti (tizio e caio) sono contemporaneamente, da un lato,  creditori della società di snc in quanto titolari del bene locato per il quale non viene pagato il canone di locazione, dall'altro, in quanto soci, sono debitori illimitatamente responsabili sempre verso i creditori della società (che sono sempre i medesimi tizio e caio).

In altri termini, i medesimi soggetti rivestono contemporaneamente la medesima qualifica di debitore e creditore. La presenza nella medesima persona di diverse vesti giuridiche non deve meravigliare, poiché si tratta di vicende che possono verificarsi, basta pensare all'ipotesi in cui il bene in comunione produca un danno ad uno dei contitolari del bene, in questa ipotesi il medesimo soggetto è contemporaneamente il danneggiato e colui che è obbligato alla manutenzione del bene in quanto comproprietario e risponde del danno prodotto dal bene.

Azioni giudiziarie (o rapporti) del singolo socio contro la società e contro gli altri soci

Quindi, occorre valutare se quando uno dei soci decide di recuperare un proprio credito verso la società di persone, gli altri soci sono illimitatamente responsabili del debito (dovendo pagare l'intero, salvo recuperare quanto supera la propria quota).

Nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell'azione fatta valere nei confronti della società) si deve escludere l'applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali ex art. 2291 c.c., in quanto si tratta di un principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo  nei riguardi di questi operante.

L'art. 2291 cc che stabilisce la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ha lo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con contrattato con la società, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi.

Infatti, la ratio della responsabilità illimitata si trova nell'opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell'ente, la cui consistenza è difficile da valutare, sia nell'esigenza che ai terzi sia garantita l'indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, al modo e alla misura in cui l'obbligazione deve essere tra questi ripartita.

Ne consegue che nei rapporti tra soci – non sussistendo nessuna delle suddette esigenze – non opera il  principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.

Laddove un socio eserciti un'azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società – salvo il successivo regresso tra i soci stessi – ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.

In altri termini, una volta esclusa la responsabilità illimitata del  socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla  società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale,  l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore  contro la società è configurabile solo qualora sussista un effettivo  squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.

Cass., civ. sez. III, del 19 ottobre 2016, n. 21066

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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