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Recupero delle spese legali per l’esecuzione forzata

Cassazione del 5.10.2018 n. 24571 il provvedimento del giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, relativo alla liquidazione delle spese dell’esecuzione, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.
A cura di Paolo Giuliano
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Le spese legali

Il principio che regola il rimborso delle spese legali alla parte che deve adire il giudice per vedersi riconosciuto il suo diritto è regolato dall'art. 91 cpc per il processo di cognizione, mentre le spese legali relative all'esecuzione sono regolate dall'art. 95 cpc.

Secondo l'art. 95 cpc le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.

Differenze tra le spese legali del procedimento di cognizione (art. 91 cpc) le spese legali del procedimento di esecuzione (art. 95 cpc)

La presenza dell'art. 91 cpc e dell'art. 95 cpc fa sorgere la questione se la disposizione contenuta nell'art. 95, cpc è l'applicazione del criterio generale della soccombenza, previsto dall'art. 91, cpc, oppure se, invece, l'esito obbligato del processo di esecuzione escluda la possibilità di configurare un soccombente in senso proprio.

L'orientamento prevalente si o mostrato orientato ad accogliere il principio secondo il quale il principio della soccombenza è formulato con riguardo al giudizio di cognizione (quale declinazione dell'accertamento del diritto), infatti la condanna al pagamento delle spese legali accede alla verifica processuale della fondatezza della posizione sostanziale quale oggettivamente e soggettivamente pretesa.

Mentre  la regola generale propria del processo esecutivo è quella per cui le spese sostenute dal creditore procedente o intervenuto debbono restare a carico dell'esecutato, in quanto soggetto al procedimento che ha cagionato. Di conseguenza si afferma che nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione.

nell'esecuzione solo in termini descrittivi può parlarsi di soggetto che soccombe rispetto all'azione esecutiva esercitata, mentre, in chiave propriamente ricostruttiva, risulta evidente nell'esecuzione non c'è incertezza relativamente alla posizione sostanziale sottesa, mentre sussiste incertezza solo relativamente all'integrale soddisfazione del titolare del credito.

Spese dell'esecuzione e beni del creditore insufficienti

Se i beni oggetto dell'esecuzione coprono il debito e le spese dell'esecuzione, grossi problemi non ci sono, se, invece, le spese dell'esecuzione non sono coperte dai beni oggetti dell'esecuzione, si pongono una serie di problemi:

  • il giudice dell'esecuzione deve "quantificare le spese legali" e se la risposta è affermativa quale valore ha tale quantificazione?
  • se le spese legali dell'esecuzione non sono recuperabili dai beni oggetto di esecuzione è possibile recuperarle chiedendole, ad esempio al debitore, con un procedimento diverso dall'esecuzione ?

La medesima domanda può essere posta chiedendosi se le spese legali dell'esecuzione rappresentano un credito che può essere recuperato in modo diverso e ulteriore.

Le spese legali dell'esecuzione non costituiscono obbligo di rimborso a carico dell'esecutato e non sono un credito recuperabile a carico dell'esecutato

Le spese legali relative all'esecuzione forzata non possono essere considerate come derivanti da un obbligo di rimborso a carico dell'esecutato.

Le spese dell'esecuzione non costituiscono oggetto di un vero e proprio obbligo di rimborso a carico dell'esecutato, ma rappresentano piuttosto il costo obiettivo del processo, configurandosi come onere che viene a gravare sul ricavato: è questo il c.d. principio della tara sul ricavato;

Se le spese dell'esecuzione non costituiscono un obbligo di rimborso, non nasce pertanto alcun credito spendibile al di fuori del processo esecutivo, né accertato (in senso proprio) dal giudice dell'esecuzione, né accertabile da altri con deroga non espressa dal legislatore all'altro principio generale per cui le spese del processo sono regolate dal relativo giudice.

In questo senso è stato affermato che l'art. 95, cod. proc. civ., «non presuppone un vero e proprio credito per le spese del giudizio, come è implicito nel precedente articolo 92, ma più semplicemente la collocazione delle spese» (con il relativo privilegio) «affrontate dal creditore procedente e da quelli intervenuti, sul ricavato dell'esecuzione» .

Quantificazione dei costi dell'esecuzione solo sono al fine della distribuzione del ricavato

La liquidazione delle spese dell'esecuzione effettuata dal giudice dell'esecuzione non può avere contenuto decisorio ma solo di verifica del relativo credito in funzione (in vista) dell'assegnazione o distribuzione.

Del resto, non a caso l'art. 95, cod. proc. civ., parla di "utile" partecipazione alla distribuzione, con ciò esplicitando alcune scelte peculiari relative all'esecuzione forzata.

Se dalla partecipazione all'esecuzione forzata il creditore non trae nessun utile (recupero del credito), il  giudice dell'esecuzione espropriativa non può procedere a liquidazione in assenza di ricavato da distribuire o somme assegnare,

Se, invece, dalla partecipazione all'esecuzione in creditore trae un tile (riceve qualcosa a saldo del credito) la liquidazione delle spese legali dell'esecuzione (totalmente coperte o parzialmente coperte) avrà solo una funzione endoesecutiva e avrà la funzione di ridurre il ricavato da distribuire ai creditori.

Anche nell'ipotesi d'incapienza parziale, quando, cioè, il creditore abbia partecipato "utilmente" solo in parte alla distribuzione, l'ordinanza – nel caso in scrutinio, di assegnazione – che abbia liquidato le complessive spese, per la parte di esse che non sia stata soddisfatta avrà valore, sempre e solamente, ai fini della collocazione in quella procedura coattiva, non costituendo né "dichiarando" alcun credito spendibile al di fuori di essa, né in altri giudizi di cognizione né in altri processi esecutivi

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Cass., civ. sez. III, del 5 ottobre 2018, n. 24571

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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