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I decreti sicurezza non cambieranno mai: parola di Lamorgese e Mattarella

Il governo giallorosso aveva promesso discontinuità rispetto alla linea dura del precedente ministro dell’interno. In realtà, sta facendo le stesse cose, con gli stessi decreti firmati da Salvini. Che anche qualora dovessero cambiare, rimarranno intatti nell’impianto e nelle intenzioni. Chi sperava nel cambiamento, può mettersi il cuore in pace.
A cura di Vitalba Azzollini
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Era stato “narrato” sin dall’inizio come il governo della “discontinuità”. In particolare, un segnale di cesura netta rispetto al passato era atteso in tema di immigrazione: non per far passare la parola d’ordine “accogliamoli tutti”, bensì per provare finalmente a governare il fenomeno con misure razionali e utili per il Paese, intervenendo innanzitutto su quei due decreti Sicurezza che avevano connotato la politica dell’ex ministro dell’Interno.

Circa il primo, ad esempio, ci si aspettava che il nuovo ministro cancellasse la norma che vieta l’iscrizione dei richiedenti asilo nel registro anagrafico dei residenti, oggetto di questione di legittimità costituzionale; modificasse la disposizione che irragionevolmente eleva da 2 a 4 anni il termine per la conclusione dell’iter di acquisizione della cittadinanza; correggesse la norma che, sempre ai fini della pratica per la cittadinanza, prevede un termine di 6 mesi “per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile”, dato che tali documenti sono dati a vista agli italiani; ripristinasse il sistema virtuoso degli SPRAR, fortemente limitato. Circa il decreto Sicurezza bis, invece, si pensava che Lamorgese ne scardinasse il perno, vale a dire il potere del ministro dell’Interno (di concerto con quelli dei Trasporti e della Difesa) di chiudere le acque italiane alle navi di soccorso che trasportano stranieri irregolari.

Tuttavia, era risultato subito chiaro che le attese sarebbero state deluse, nonostante nelle interviste alcuni esponenti del nuovo governo continuassero a “narrare” una discontinuità che si sarebbe manifestata nelle modifiche ai due decreti Sicurezza, in conformità a quanto chiesto dal capo dello Stato. Per smontare la “narrazione”, agli intervistatori sarebbe bastato leggere le lettere con cui Mattarella aveva accompagnato il varo del primo decreto Sicurezza e della legge di conversione del secondo: avrebbero scoperto che i rilievi del capo dello Stato in tema di immigrazione riguardavano un’unica norma della seconda legge Sicurezza in tema di sanzioni, e basta.

Ma procediamo con ordine, partendo dal primo decreto Sicurezza. Nella relativa lettera, il Presidente della Repubblica non aveva indicato alcuna modifica, limitandosi a sottolineare che «restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia». Cosa significa questa osservazione? Significa che, nonostante il decreto stesso abbia abrogato le norme che sancivano la protezione umanitaria, essa potrebbe comunque essere riconosciuta applicando in via diretta l’art. 10 Cost.. Proviamo a spiegare. L’art. 10, c. 3, Cost. dispone un generale “diritto d'asilo nel territorio della Repubblica” allo straniero a cui “sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”: fino al primo decreto Sicurezza, tale norma era attuata dalle due forme di protezione internazionale – asilo politico e protezione sussidiaria – e dalla protezione umanitaria. Poi il decreto Salvini ha abolito quest’ultima protezione, sostituendola con permessi speciali (per «protezione sociale», «violenza domestica», «sfruttamento lavorativo», «cure mediche», «calamità naturali», «atti di particolare valore civile»). Tuttavia, tali permessi speciali non coprono interamente l’ambito della protezione umanitaria e, pertanto, lasciano parzialmente inattuata la norma costituzionale. Quindi, con la precisazione contenuta nella lettera, Mattarella ha inteso rilevare che, nei casi in cui lo straniero necessiti di tutela, ma non rientri nei casi di asilo politico e protezione sussidiaria, l’applicazione diretta dell’art. 10, comma 3, può consentire di rilasciargli il permesso umanitario. Certo, il relativo iter di rilascio sarà più difficoltoso di quanto non fosse con la normativa abrogata dal primo decreto Sicurezza: ecco perché, per segnare discontinuità con il passato, Lamorgese avrebbe potuto ripristinare la disciplina sulla protezione umanitaria – la cui abolizione ha peraltro causato un notevole incremento degli irregolari – tornando a dare piena attuazione al diritto di asilo. Invece, il ministro si limiterà a inserire nella prima legge Sicurezza il richiamo agli «obblighi costituzionali e internazionali dello Stato». A cosa servirà tale richiamo? Sostanzialmente a niente: già in passato l’art. 10, comma 3, Cost. era stato applicato in via diretta dai tribunali; e pure il Presidente della Repubblica, nella sua nota, aveva ribadito la sussistenza degli obblighi dello Stato, “pur se non espressamente richiamati nel testo normativo”.

Quanto al secondo decreto Sicurezza, nella lettera di accompagnamento alla legge di conversione Mattarella aveva sottolineato che, rispetto al testo del decreto, “nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali (…) la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo”; inoltre, “la confisca della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta”; infine, l’applicazione di “sanzioni di tale gravità” è rimessa alla discrezionalità di un’autorità amministrativa senza che siano indicati nella legge i criteri cui essa debba attenersi per modulare le sanzioni stesse (“tipologia delle navi”, “condotta concretamente posta in essere”, “ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate”). Dunque, il Presidente chiedeva di limitare l’ammontare delle sanzioni previste, per ripristinare una proporzionalità tra pene e comportamenti, nonché di precisare i parametri per la graduazione delle sanzioni. Lamorgese recepirà puntualmente le indicazioni di Mattarella. Ma ciò significherà intervenire su un’unica norma della seconda legge Sicurezza, come detto: quindi, lo smantellamento di cui qualcuno ha parlato è ben lungi dall’essere realizzato. In particolare, rimarrà intatto il potere del ministro dell’Interno di proibire l’entrata nelle acque territoriali alle navi di soccorso: e se è vero che basta non esercitarlo per evitare che produca danni, va pure sottolineato che tale potere resterà così a disposizione di un futuro ministro dell’Interno che intenda, invece, usarlo per impedire che azioni di salvataggio si concludano in un “porto sicuro”, in violazione di convenzioni internazionali.

Nei provvedimenti preannunciati da Lamorgese, di misure tese a governare l’immigrazione non c’è traccia; inoltre, è stato rinnovato il Memorandum d’intesa con la Libia, anche se il governo italiano chiede interventi nei campi di detenzione di difficile (forse impossibile) realizzazione; e continua a restare vigente anche il codice Minniti per le ONG, che per molti versi ha costituito un’anticipazione del decreto Sicurezza bis. La discontinuità in tema di immigrazione è forse questa?

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