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Come cambierà la legge sulla legittima difesa

La legge sulla legittima difesa potrebbe essere presto riformata in Parlamento: la commissione Giustizia della Camera sta esaminando tre proposte di legge, avanzate da Lega, Fi e FdI. Ecco cosa prevedono le tre diverse proposte e come potrebbe proseguire la discussione di un testo unificato che tenga insieme le tre diverse misure.
A cura di Stefano Rizzuti
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Il dibattito sulla legittima difesa si è riacceso negli ultimi giorni con le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo cui “l’Italia non può assomigliare al far west”. Parole a cui ha risposto anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, spiegando che “nessuno vuole il far west in Italia”. L’ipotesi di introdurre una difesa che – per dirla come la Lega e il centrodestra – sia “sempre legittima” è stata avanzata già in campagna elettorale dalla coalizione formata da Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia e dovrebbe essere discussa in Parlamento nei prossimi mesi. L’accordo sul tema ci dovrebbe essere nella maggioranza e l’idea è quella di unificare tre testi: una proposta di legge della Lega, una di FdI e una di Fi. Le tre proposte sono state illustrate durante la seduta della commissione Giustizia della Camera del 25 luglio, ma ancora non è chiaro l’iter che queste proposte seguiranno.

Le due proposte Fi-FdI

Le tre proposte di legge partono da presupposti simili e dovrebbero essere unificate in un unico testo. Nella seduta della commissione del 25 luglio a illustrare le prime due proposte, quelle di Fi e FdI, è stato il deputato azzurro Pierantonio Zanettin, partendo da quella avanzata a prima firma Mariastella Gelmini, la numero 580. La proposta si compone di due articoli: il primo sostituisce integralmente l’articolo 52 del codice penale, ribaltando la logica dell’attuale scriminante per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa. Con questa disposizione si riconosce “sempre il diritto di difesa a chi reagisce a una violazione di domicilio o al tentativo di violazione di domicilio realizzati: con violenze alle persone o sulle cose, con minaccia o con inganno. Il concetto di domicilio si estende anche all’ufficio, al negozio e all’impresa”.

L’articolo due della proposta prevede che tutte le spese relative alle giustizia per colui che ha esercitato il diritto di difesa debbano essere a carico dello Stato. Zanettin spiega anche la proposta a prima firma Meloni – la numero 308 – composta di un solo articolo e che interviene, in più, sul luogo in cui viene commesso il fatto: “L’attuale previsione viene ampliata comprendendo anche le adiacenze di negozi, ufficio, impresa”.

La proposta della Lega

A spiegare in commissione la proposta avanzata dalle Legala 274 a prima firma Molteni, identica a quella portata avanti nella scorsa legislatura – è stato Roberto Turri. Il quale spiega che si propone la modifica dell’articolo 52 del codice penale “con l’intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce a una violazione del domicilio”. Una proposta che ha due obiettivi: modificare l’articolo 52 del codice penale intervenendo sul principio di proporzionalità tra difesa e offesa e inasprire le pene per chi commette furti in abitazione.

Secondo la proposta, la legittima difesa c’è quando si respinge l’ingresso o l’intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia, quando l’ingresso è avvenuto mediante effrazione o contro la volontà del proprietario (o di chi vive nell’abitazione). Nella proposta non viene richiamata la proporzione tra difesa e offesa e si punta – con l’articolo 2 – ad aumentare le pene per il delitto di furto in abitazione. “La pena della reclusione – attualmente stabilita in 3 anni nel minimo e 6 anni nel massimo – viene portata a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria viene portata a 10mila euro minimo e 20mila euro massimo”, spiega il relatore. Inoltre, la proposta di legge consente di ritenere come prevalente alle aggravanti solamente l’attenuante della minore età.

Nella proposta di legge a prima firma Molteni si spiegano le motivazioni che hanno portato a produrre questa misura: “La repressione e la prevenzione dei reati spettano allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l’impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. A tale scopo il codice penale prevede l’istituto della legittima difesa”. La proposta istituisce, “sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese”, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata o presso un’attività commerciale. L’articolo 1 della proposta prevede una aggiunta all’articolo 52 del codice penale: “Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Perché una proposta di legge sulla legittima difesa

Sempre Zanettin, illustrando le proposte in commissione, ha sottolineato le motivazioni che portano alla discussione di un provvedimento sulla legittima difesa, spiegata come una “tra le cause di giustificazione del reato che trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona”. Al momento i suoi requisiti sono: “L’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa”. Inoltre, dal 2006, è ritenuta legittima la difesa domiciliare avvenuta nel caso in cui sussista “il pericolo di aggressione”.

Zanettin richiama anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che “ammette la liceità dell’uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti assolutamente necessario per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona”. Passa anche in analisi l’eccesso colposo di legittima difesa, ovvero quando “non c’è volontà di commettere un reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa”. Il punto, secondo chi propone la legge, è che la valutazione della scriminante è ad oggi “rimessa al libero convincimento del giudice”. L’intento delle proposte è quindi quello di “rafforzare le tutele per colui che reagisce a una violazione del domicilio”.

Legittima difesa, cosa succede ora

Come spiegato dalla presidente della commissione Giustizia, Giulia Sarti, ora si dovrà valutare se procedere con l’iter delle proposte di legge alla Camera o al Senato, poiché anche a Palazzo Madama sono stati depositati testi uguali e si dovrà portare avanti il provvedimento prima in uno dei due rami del Parlamento. Le due presidenze dovranno quindi trovare un’intesa. Poi si procederà con l’esame dei testi, ma – come richiede il Pd – è probabile che si accorpino le varie proposte per arrivare a un testo unificato che metta insieme le richieste di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

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