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Omessa indicazione della parte processuale e nullità della sentenza

Cassazione del 11.9.2018 n. 22055 ha affermato che l’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo “svolgimento del processo”, né dai “motivi della decisione”, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.
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A cura di Paolo Giuliano
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Il contenuto della sentenza

L'art. 132 cpc descrive il contenuto che deve avere una sentenza, questa mera elencazione potrebbe sembrare un inutile formalismo, ma, in realtà, aver identificato il contenuto dell sentenza, significa evitare di compiere abusi o il sorgere di inutili contenziosi, del  resto è ovvio che la sentenza deve essere sottoscritta, ma la firma potrebbe essere illeggibile. Come potrebbe essere indeterminato anche il quantum della condanna al pagamento.

Per quanto interessa in questa sede l'art. 132 cpc prevede che la sentenza deve contenere l'indicazione delle parti processuali, il motivo di questa precisazione (che potrebbe sembrare superflua) è dato dal fatto che la sentenza deve riferirsi a qualcuno (parte processuale) e tale soggetto deve risultare dalla sentenza senza ombra di dubbio o incertezza.

Le imperfezioni del requisito della parte processuale che deve essere contenuta in una sentenza

Le imperfezioni formali che possono colpire il requisito dell'indicazione della parte processuale che deve essere presente in ogni sentenza possono essere di due tipi: a) errore (materiale) relativo alla parte processuale (ad esempio si sbaglia ad indicare il nome di una delle parti, oppure si si scrive male il nome o il cognome); b) completa omissione dell'indicazione di una delle parti processuali (ad esempio, dopo la morte di una parte processuale, si costituiscono gli eredi, ma gli intervenuti non risultano indicati in sentenza).

Errata indicazione della parte processuale

Può capitare che in una sentenza sia sbagliata l'indicazione della parte processuale ad esempio perché si scrive male il nome o il cognome oppure perché si riposta un nome per un altro ecc. Il legislatore ha previsto che possono  capitare degli errori materiali e ha previsto una particolare procedura per la loro correzione, infatti, un mero errore materiale è emendabile con la procedura descritta dagli artt. 287 e 288 cpc (in sostanza il giudice che ha emesso la sentenza con l'errore è anche legittimato a correggere l'errore compiuto).

Metodo per distinguere il mero errore emendabile dalla totale omissione non emendabile 

Il problema, semmai, è comprendere quando si è in presenza di un mero errore materiale (in quanto tale emendabile (o correggibile) e quando si è in presenza di un totale omissione che non può essere corretta.

Per poter distinguere tra le due ipotesi occorre analizzare l'intera sentenza. Infatti,  l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n. 8242 del 2003).

Completa omissione dell'indicazione della parte processuale

Si ha l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti (che rende nulla la sentenza) quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti (Cass. n. 16535 del 2012).

Poiché dunque, l'art. 132, secondo comma, n. 2), c.p.c., non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del 2007).

Se, dunque, dal corpo della sentenza non è possibile desumere quale è la parte processuale, la sentenza è nulla perché  la pronuncia non può valere rispetto ad un soggetto non indicato come parte processuale, infatti, la sentenza deve individuare i soggetti che sono tenuti alle sue statuizioni ed eventualmente al giudicato che si formerà. Inoltre, la sentenza non produce alcun effetto verso un soggetto non indicato come parte processuale e, certo, non c'è la possibilità di individuare per relationem la parte non indicata nella sentenza stessa.

Cass., sez. II, del 11 settembre 2018, n. 22055

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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