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Le modifiche alla certificazione energetica degli edifici: Decreto 22.11.2012

Le modifiche al decreto 26 giugno 2009 avente ad oggetto «Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.».
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 22 novembre 2012  

Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.».

in GU n. 290 del 13 dicembre 2012 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI

e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio  del   16   dicembre   2002   sul   rendimento   energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009,  recante  "Linee guida nazionali per  la  certificazione  energetica  degli  edifici", emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma  9,  e  16, comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005;

Visto l'art. 13, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28, recante  "Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno  2009  e in particolare alla possibilita' ivi prevista per  i  proprietari  di determinati immobili di poter optare per  un'autodichiarazione  sulla classe energetica piu' bassa,  la  Commissione  europea,  nell'ambito della procedura  di  infrazione  2006/2378,  ha  espresso  il  parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia  stata  data completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE;

Considerato che il 19 luglio 2012 e' stato presentato ricorso  alla Corte di Giustizia dell'Unione  europea  con  richiesta  di  condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della  direttiva 2002/91/CE, causa C-345/12;

Considerata l'opportunita' di specificare in modo piu' completo  il ruolo degli enti tecnici addetti  alla  qualificazione  dei  software commerciali volti  al  calcolo  della  prestazione  energetica  e  di apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009;

Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza  energetica e  l'esigenza  di  dare  piena  attuazione  alla   citata   direttiva 2002/91/CE;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori  ed  utenti (CNCU), reso nella seduta del 17 maggio 2012;   Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1  Finalita' e ambito di intervento

Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del  decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,  e  per  le  finalita'  di  cui all'art. 1 del medesimo  decreto  legislativo,  il  presente  decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una  applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della  certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Art. 2   Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009  

1. Il paragrafo 2  dell'allegato  A  del  decreto  ministeriale  26 giugno 2009 e' sostituito dal seguente:   «2. (Campo di  applicazione).  Ai  sensi  del  decreto  legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici  delle categorie definite in base alla destinazione d'uso  dall'art.  3  del decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412, indipendentemente   dalla   presenza    di    impianti    tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.   A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  sono  esclusi  dalla applicazione delle  presenti  Linee  guida,  a  meno  delle  porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili,  purche'  scorporabili agli effetti  dell'isolamento  termico:  box,  cantine,  autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,  strutture  stagionali  a  protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in  cui non e' necessario garantire un confort abitativo.   Sono altresi' esclusi dall'obbligo di certificazione energetica  al momento dei passaggi di proprieta': a)  i  ruderi,  previa  esplicita  dichiarazione  di   tale   stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'; b) immobili venduti nello stato di "scheletro  strutturale",  cioe' privi  di  tutte  le  pareti  verticali   esterne   o   di   elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioe' privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di  tale stato  dell'edificio   nell'atto   notarile   di   trasferimento   di proprieta'. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di  completamento,  di  una  nuova  relazione  tecnica  di progetto  attestante  il  rispetto  delle  norme   per   l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di  presentazione  della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio  attivita', comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio,  o  chi  ne  ha titolo,  deve  depositare  presso   le   amministrazioni   competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.   Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione  energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1.   Nel caso di edifici esistenti  nei  quali  coesistono  porzioni  di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi),  qualora non fosse tecnicamente possibile trattare  separatamente  le  diverse zone termiche, l'edificio e' valutato e  classificato  in  base  alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato."

2. Il paragrafo 5  dell'allegato  A  del  decreto  ministeriale  26 giugno 2009 e' sostituito dal seguente:   «5. (Metodi di calcolo  di  riferimento  nazionale).  –  A  partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri  del  precedente paragrafo, costituiscono i metodi di  riferimento  nazionali  per  la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.   I metodi di cui  al  paragrafo  5.1  e  5.2,  punto  1,  utilizzano pienamente le metodologie di cui all'art. 4, comma 1,  lettere  a)  e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al  paragrafo 5.2, rispondono ai  requisiti  di  semplificazione  e  minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell'art. 6, del decreto legislativo.   Gli strumenti di calcolo  applicativi  dei  metodi  di  riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori  degli indici  di  prestazione  energetica,  calcolati  attraverso  il  loro utilizzo, abbiano uno scostamento  massimo  di  piu'  o  meno  il  5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati  con  l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:   a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;   b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i  metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.   Il CTI per la lettera a) e il CNR  e  l'ENEA  per  la  lettera  b), rendono  disponibili  i  sistemi  di  riferimento  nazionali  su  cui svolgono  le  predette  verifiche.  Detti  sistemi   possono   essere costituiti da raccolte di casi studio o da  fogli  di  calcolo  o  da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a  garantire la qualita' dei software commerciali.   Nelle more del  rilascio  della  dichiarazione  di  cui  sopra,  la medesima e' sostituita  da  autodichiarazione  del  produttore  dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento  della  richiesta di verifica e dichiarazione avanzata  dal  predetto  soggetto  a  uno degli organismi nazionali citati.

3. Al paragrafo 7.5 dell'allegato A  del  decreto  ministeriale  26 giugno 2009 l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:   "A tal fine e' fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili  degli  impianti  di   fornire   ai   condomini   o   ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e  i  dati edilizi e impiantistici, compreso  il  libretto  di  impianto  (o  di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione  della certificazione energetica degli edifici."   4. Il paragrafo 9  dell'allegato  A  del  decreto  ministeriale  26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del  proprietario,  e' abrogato.

Art. 3 Rettifiche agli Allegati 2 e 3 del  decreto  ministeriale  26  giugno  2009  

1.  All'allegato  2,  "Schema  di  procedura  semplificata  per  la determinazione  dell'indice  di   prestazione   energetica   per   la climatizzazione invernale dell'edificio", di  cui  al  paragrafo  5.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo capoverso, la parola "regolazione" e' sostituita con "distribuzione".

2.  All'allegato  3,  "Tabella  riepilogativa  sull'utilizzo  delle metodologie di calcolo delle  prestazioni  energetiche  in  relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai  fini della  certificazione  energetica",   di   cui   al   paragrafo   5.2 dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella  nota contrassegnata con  il  simbolo  (*),  in  calce  alla  tabella  sono eliminate le parole da "per le quali il calcolo"  a  "paragrafo  5.2, punto 3" del primo capoverso.

Aggiornamento

Il sopra esposto Decreto del 2012 è stato modificato nel 2013 (introducendo l'ape) con il Decreto legge del 4 giugno 2013 n. 63 e dalla Legge del 3 agosto 2013 n. 90

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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