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La terza prelazione agraria

L’art. 66 del Decreto Legge del 24.01.2012 n.1 (convertito con Legge del 24.03.2012 n. 27) ha introdotto la c.d. terza prelazione agraria. La prima prelazione agraria – a favore del coltivatore diretto – è regolata dall’art.8 della L. 26.05.1965 n.590, la seconda prelazione agraria – a favore del confinate – è regolata dall’art.7 della L. 14.08.1971 n.817 (poi dall’art.7 del D. Lgs.228/2001). La terza prelazione agraria attribuisce il diritto di essere preferito ai giovani imprenditori agricoli in caso di dismissione dei terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica, ma resta tutta da definire la disciplina di questo nuovo diritto di prelazione.
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura dell’Avvocato Uber Tacconi del Foro di   Bologna.  Autore di contributi per la rivista Vita Notarile, si occupa  di  diritto civile, commerciale ed ecclesiastico in particolare su  questioni legate  all’attività notarile e alla gestione dei beni degli enti  ecclesiastici.

Toscana

La terza prelazione agraria

Nello studio e nell’applicazione del diritto relativo alla proprietà agraria e all’esercizio dell’attività agricola siamo stati abituati a considerare la c.d. prelazione  agraria come una doppia prelazione: la prelazione del coltivatore diretto prevista dall’art.8 della L. 26 maggio 1965 n.590 e la prelazione del confinante prevista dall’art.7 della L. 14 agosto 1971 n.817 (confermata e ulteriormente disciplinata dall’art.7 del D. Lgs.228/2001).

La prima prelazione prevale sulla seconda nel senso che solo quando non ci sono i presupposti della prima (per esempio la presenza di un coltivatore diretto sul fondo alienando) si può configurare la seconda prelazione del confinante.

La  seconda prelazione, prescindendo, a differenza della prima, dallo status di coltivatore diretto del prelazionario, si estende anche a favore dell’imprenditore agricolo a titolo principale, a favore del giovane imprenditore agricolo, anche se partecipanti a società agricole come definite  dagli artt.1 e 2 del D.Lgs. 99/2004, e infine a favore delle cooperative agricole.

Giova qui ricordare che l’imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) è colui che, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs.29 marzo 2004 n.99, è in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art.5 del Regolamento UE n.1257/1999 del 17 maggio 1999 e che dedica alle attività agricole di cui all’art.2135 c.c. direttamente, o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

E’ “giovane imprenditore agricolo” l’imprenditore agricolo a titolo principale avente un’età compresa tra i 18 e i 40 anni (art. 4 bis D. Lgs.228/2001).

Con la legge di  stabilità per il 2012, L.12 novembre 2011 n.183, è stata introdotta una “terza” prelazione agraria, a favore dei giovani imprenditori agricoli. La norma è stata parzialmente abrogata e riscritta subito dopo l’entrata in vigore dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1 poi oggetto della relativa legge di conversione.

E’ una norma nata e si può dire definita (?) nell’ambito di leggi omnibus, nel contesto di una situazione politico-finanziaria assolutamente precaria, con modalità ormai purtroppo endemiche di una legiferazione sciatta, scoordinata e spesso foriera di corti circuiti normativi, che presenta il seguente tenore letterale: “Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1 (cioè dei terreni pubblici a vocazione agricola che vengono dismessi), al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.185.”

Innanzi tutto la “giovane imprenditoria agricola” a cui la norma si riferisce non è quella del D.Lgs 228/2001 come sopra definita ma quella del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.185 che definisce giovani imprenditori agricoli coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il funzionamento non è definito, né il rapporto con le altre due prelazioni, pertanto è lasciato all’interprete il compito – non facile – di “completarne” la disciplina.

A mio modesto avviso la terza prelazione agraria per natura e funzionamento dovrebbe essere uguale alle altre due, ma in realtà la disciplina estremamente lacunosa lascia molte perplessità, per cui in assenza di un esplicito rimando alla L.590/1965 propenderei  per un rimedio solo risarcitorio e non reale per la violazione del diritto del prelazionario.

Non è affatto facile, inoltre, prospettare come debba essere comunicata ed esercitata la prelazione, essendo prevista durante procedure pubbliche di dismissioni, negoziali o all’asta pubblica. Ora se all’asta pubblica è possibile immaginare l’operatività della prelazione con l’assegnazione al partecipante giovane imprenditore agricolo che “pareggia” l’offerta dell’aggiudicatario, più complesso appare l’intervento del prelazionario nella procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. Qui i potenziali prelazionari possono anche non venire a conoscenza delle negoziazioni fino al loro termine e anche dopo, pertanto quello che sarebbe un rimedio patologico – il risarcimento – potrebbe diventare un rimedio fisiologio di una fattispecie paulo perpensa.

Infine anche il rapporto tra questa prelazione e le altre due prelazioni agrarie deve essere definito ed in questo senso la norma non aiuta. Il comma 2 dell’art.8 della L.590/1965 dice che non c’è prelazione dell’affittuario (e quindi anche del confinante) in caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base ai piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. Ora non pare che la vendita “dismissiva” prevista dalla terza prelazione agraria, sia nella forma della vendita negoziale, sia in quella all’asta, possa essere ricompresa nelle esclusioni di cui al comma 2° dell’art.8 L.590/1965. Si può abbastanza con certezza, salvo verificare eventuali future pronunce giurisprudenziali in materia, pensare che, come la prelazione del confinante, anche questa non operi quando sul terreno pubblico vi sia insediato, a qualsiasi titolo, un coltivatore diretto, vista la volontà sempre manifestata dal legislatore italiano di favorire la piccola proprietà coltivatrice [1]. La laconicità della norma non permette nemmeno di rispondere con certezza alla domanda: la terza prelazione dovrebbe operare anche se il terreno non è più agricolo, ma edificabile?

Impossibile, invece, dal dato normativo e dai principi in materia, prevedere, con relativa certezza, come si possa risolvere il conflitto tra la prelazione agraria del confinante e quella del giovane imprenditore agricolo in sede di pubblica dismissione di terreni agricoli, qualora questo conflitto dovesse emergere. La seconda e la terza prelazione agraria appaiono entrambe abbastanza caratterizzate al punto da non poter dire che l’una è specie dell’altra. La prelazione del confinante è a favore di diversi soggetti caratterizzati da un legame particolare con l’oggetto della prelazione stessa: la contiguità. La prelazione del giovane imprenditore agricolo è caratterizzata dal limite della persona (solo fisica) e dell’età della stessa, senza che vi sia però alcun legame tra il soggetto prelazionario e l’oggetto della prelazione. Dovremmo quindi concludere che su di un fondo sito in Catanzaro possa chiedere la prelazione anche un giovane IAP di Milano?

Assumendo come speciale la normativa e la procedura per la dismissione dei terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica come previsti dalla recente normativa, possiamo affermare che l’unica prelazione in tal caso possibile sia quella a favore del giovane imprenditore agricolo (terza prelazione).

Avv. Uber Tacconi

__________________________________

[1] In tal senso anche la Giurisprudenza, ex multis Cass.1112/2006 in cui a proposito del rapporto tra prelazione del coltivatore diretto del fondo e prelazione del fondo confinante, si afferma che “il legislatore ha inteso privilegiare la conservazione di un’attività agricola già esistente, rispetto all’interesse del proprietario del fondo confinante di conglobare i fondi”; conclusione che ad avviso di scrive potrebbe essere ripetuta in caso di conflitto tra la prelazione del coltivatore diretto e la  terza prelazione agraria.

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