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Usufrutto e comunione legale dei coniugi

Cassazione 19.8.2019 n 21450 l’usufrutto acquistato da entrambi i coniugi e caduto in comunione legale, allo scioglimento della stessa, cade in comunione ordinaria tra i coniugi pro quota; ove l’estinzione della comunione legale è dovuta al decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto di quest’ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto l’accrescimento.
A cura di Paolo Giuliano
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Il diritto di usufrutto

L'usufrutto è uno dei diritti reali di godimento che permette al titolare (usufruttuario) di godere ed di usare il bene e di disporre del suo diritto per un determinato periodo di tempo (l'usufrutto ha un termine finale costituito dalla morte dell'usufruttuario o da altro termine più breve).

L'usufruttuario può godere ed usare il bene (con un unico limite, quello di non modificare la destinazione economica data al bene dal pieno proprietario).

L'usufruttuario può essere unico (un unico soggetto) oppure titolare pro quota del diritto di usufrutto possono essere diversi usufruttuari.

Al termine dell'usufrutto il diritto si usufrutto si consolida con la nuda proprietà; anche quando i contitolari dell'usufrutto sono più persone alla morte di uno di questi la quota di usufrutto dell'usufruttuario deceduto si consolida alla nuda proprietà.

A questo sistema c'è un'eccezione quando è previsto (espressamente) il diritto di accrescimento (reciproco) tra i diversi usufruttuari, quando è costituito un diritto di usufrutto con diritto di accrescimento reciproco, significa che ogni contitolare è potenzialmente per l'intero di tutto l'usufrutto, limitato solo dalla momentanea presenza dell'altro usufruttuario, quindi, alla morte di uno dei due usufruttuari la quota di usufrutto del de cuius non si consolida alla nuda proprietà, ma fa accrescere (espandere) il diritto di ‘usufrutto dell'altro contitolare.

Occorre chiedersi se il sistema dell'accrescimento reciproco dell'usufrutto reciproco (che si verifica solo quanto è espressamente previsto nel titolo costitutivo dell'usufrutto) descritto in precedenza si applica anche quando l'usufrutto è un diritto compreso nella comunione legale dei beni dei coniugi (ad esempio, due coniugi in comunione legale acquistano l'usufrutto su un immobile), il motivo è dato dal fatto che la comunione legale è descritta come una comunione senza quote (quindi, potrebbe sembrare che ogni coniuge ha un diritto per intero potenzialmente esteso sull'intero bene).

La comunione legale dei coniugi come comunione senza quote

Per risolvere il quesito occorre osservare che la disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria.

Affermare che la comunione ordinaria é una comunione per quote, quella dei coniugi é una comunione senza quote significa solo evidenziare il diverso regime di amministrazione e di gestione vigente nella comunione legale dei coniugi; nella comunione ordinaria la gestione è limitata solo alla quota e solo le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nella comunione legale dei coniugi non sono individualmente titolari di un (limitato) diritto di disposizione della singola quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma).

Nella comunione legale la quota ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194).

Per cui  

  • (l) diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non da luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato;
  • (2) l'art. 184, comma primo, cod. civ. – stabilendo l'annullabilità', anziché l'inefficacia, degli atti relativi a beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro – non lede, ma anzi protegge, il diritto di proprietà del coniuge pretermesso e l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, non viola l'eguaglianza dei coniugi, e – in quanto norma di diritto sostanziale – neppure incide sul diritto di difesa del coniuge pretermesso;

L'usufrutto acquistato dai coniugi durante la comunione legale

L'usufrutto acquistato durante la comunione legale (da uno o da entrambi i coniugi) e caduto in comunione segue le medesime regole di gestione di qualsiasi altro bene caduto in comunione legale.

In definitiva, trattasi di un regime valevole per tutta la durata della comunione legale, ma che non può sopravvivere allo scioglimento della comunione, con la conseguenza che i beni che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria.

Quindi, l'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi e caduto in comunione legale permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa comunione legale, allorquando il bene entra nella comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione.

Usufrutto acquistato dai coniugi durante la comunione legale e estinzione della comunione legale

Al termine della comunione legale (ad esempio per la morte di uno dei coniugi (titoalre dell'usufurtto) si può affermare che ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo;

Salva l'ipotesi in cui sia previsto un diritto di accrescimento (in modo espresso) che da vita ad un usufrutto congiuntivo (inteso come un istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari).

Il diritto di accrescimento può essere costituito mediante un atto  "inter vivos" a titolo oneroso, oltre che il legato, se  siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo.

Quando non essite il diritto di accrescimento  non ci sono ragioni per escludere che, in presenza di cousufrutto, deceduto uno dei cousufruttuari, la quota di possesso di quest'ultimo si consolidi con la nuda proprietà, dando vita ad una cd. comunione (impropria) di godimento;

Cass., civ. sez. II, del 19 agosto 2019, n. 21450

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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