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Legittimazione ad agire ed estinzione dell’usufrutto legale dei genitori

Cassazione 19.2.2019 n. 4718 L’estinguersi dell’usufrutto non fa venire meno il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene oggetto di usufrutto per il tempo in cui era esercitabile l’usufrutto, per cui l’estinzione dell’usufrutto non esclude il risarcimento per il tempo in cui l’usufrutto era esercitabile, mentre non sussiste il diritto al risarcimento per il tempo successivo all’estinzione del proprio diritto.
A cura di Paolo Giuliano
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Usufrutto legale dei genitori                            

L'art. 324 cc stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione.

L'oggetto dell'usufrutto sono i beni di proprietà dei figli.

Si è in presenza di un diritto di usufrutto ex lege, cioè si costituisce automaticamente, anche se si tratta di un  diritto simile all'usufrutto convenzionale regolato dall'art. 978 cc. (anche se sussistono delle differenza).

L'usufrutto legale si estingue per la morte dell'usufruttuario oppure anche per il raggiungimento della maggiore età dei figli o per la loro emancipazione.

Poteri del titolare dell'usufrutto legale

Anche il titolare dell'usufrutto legale ha il diritto di locare i beni compresi nell'usufrutto e, di conseguenza, di disdire i contratti di locazione oppure di chiedere agli occupanti abusivi degli immobili oggetto di usufrutto al restituzione e il pagamento dell'eventuale danno per il mancato godimento dell'immobile.

Differenza tra legittimazione e titolarità ad agire in giudizio

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, il difetto di legittimazione ad agire si traduce in una (sicura) pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione.

All'opposto la titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. Chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona, la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce il fondamento della domanda.

Legittimazione e titolarità ad agire in giudizio durante l'esistenza del diritto di usufrutto legale

Durante l'esistenza del diritto di usufrutto (fino all'estinzione dello stesso) la legittimazione e la titolarità ad agire per la restituzione del bene occupato abusivamente e per l'eventuale risarcimento del danno spesa all'usufruttuario legale.

Legittimazione e titolarità ad agire in giudizio dopo l'estinzione del diritto di usufrutto legale

Si potrebbe pensare che all'estinzione dell'usufrutto legale il titolare dello stesso perde la legittimazione e la titolarità per agire in giudizio, del resto, estinto l'usufrutto non potrebbe più chiedere la restituzione dell'immobile oggetto dell'usufrutto, non avendo più un diritto che giustificherebbe la restituzione del bene, come non potrebbe più chiedere il danno per il mancato godimento dell'immobile, non avendo più un diritto sull'immobile stesso.

Del resto, l'usufrutto ordinario, come l'usufrutto legale è un "ius in re aliena" che  ha conservato attraverso i secoli, dalla sua origine romanistica fino ad oggi, il suo essenziale ed ineludibile connotato di temporaneità, e resta confermata la cessazione di ogni diritto alla morte (o alla scadenza, in caso di usufrutto a tempo determinato) dell'originario titolare, essendosi estinto proprio il diritto che la medesima aveva azionato.

Legittimazione e titolarità ad agire in giudizio per la restituzione del bene dopo l'estinzione del diritto di usufrutto legale

Sicuramente l'usufruttuario per il diritto a chiedere la restituzione del bene  oggetto dell'usufrutto dopo l'estinzione dell'usufrutto essendosi estinto il diritto di usufrutto.

Legittimazione e titolarità ad agire in giudizio per il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene  dopo l'estinzione del diritto di usufrutto legale

Diversa è la soluzione della questione se l'usufruttuario ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene dopo l'estinzione del diritto di usufrutto.

Dunque, se l'usufruttuario non può più far valere il risarcimento del danno per il tempo successivo all'estinzione del proprio diritto, sicuramente l'estinzione del diritto di usufrutto non impedisce all'usufruttuario di conservare il titolo a vedere soddisfatto il diritto al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui l'usufrutto era, invece, esercitabile.

Quindi, la lesione del diritto di usufrutto (e il conseguente diritto al risarcimento del danno), non viene meno, per il tempo in cui il diritto di usufrutto era esercitabile, con l'estinguersi dello stesso.

Cass., civ. sez. III, del 19 febbraio 2019, n. 4718

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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