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Opinioni

Srl semplificata per gli under 35. Il nuovo art. 2463 bis del codice civile

I giovani con meno di 35 anni possono costituire una srl senza l’intervento del notaio e con un capitale di euro uno (€ 1). Anche il deposito presso il registro delle imprese è semplificato.
A cura di Paolo Giuliano
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srl semplificata32

Il tentativo di dare impulso all'economia ha portato alla stesura del  nuovo art. 2463 bis c.c., il quale ha introdotto la c.d. società a responsabilità limitata semplificata inserita con il Decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 art. 3 in G.U. del 24 gennaio 2112 n. 19.

Si potrebbe sostenere che per la prima volta la locuzione “semplificata” rispecchia al realtà dei fatti.

Caratteristiche dei soci. È stato previsto che persone minori di anni 35 possono (con un euro di capitale) costituire una società a responsabilità limitata, senza dover richiedere l’intervento di un notaio (si tratta di un notevole cambio di direzione, se solo si nota che altre novità come il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.  e il patto di famiglia ex art. 768 ter c.c. richiedono, non la semplice forma sciritta, ma l'atto pubblico).

Costituzione.  La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale, (quindi il socio può essere unico o vi può essere una pluralità di soci), ma soci possono essere solo persone fisiche (non giuridiche) e tali persone fisiche non devono aver compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Il limite di età è una delle caratteristiche della norma e della nuova Srl semplificata.

Forma dell'atto costitutivo. L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata, quindi, sicuramente non è richiesto l’atto pubblico, ma non è, neppure, richiesta (espressamente) la scrittura privata autenticata, questo dovrebbe far pensare che è stato completamente escluso (almeno in questa fase) dal procedimento di stipula dell'atto costitutivo il notaio (con il relativo costo), del resto la stessa legge prevede che l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni1. Sembra che sia stato tutto demandato all’ufficio del registro.

Contenuto dell'atto costitutivo. Come ogni società anche la Srl semplificata deve avere un atto costitutivo il quale deve indicare :

  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata (quindi la denominazione tassativa sarà SRL semplificata) e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Questa è un’altra caratteristica della nuova Srl semplificata, il capitale sociale minimo è di un solo euro, ma non si esclude che i soci possano decidere di dotare la società di un capitale maggiore o più alto. È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui, almeno, al momento della costituzione sono escluse altre forme di conferimento (es. in natura);
  4. l’oggetto sociale ex art. 2463 n. 3 c.c.; le quote di partecipazione di ciascun socio 2463 n. 6 c.c.; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza ex art. 2463 n. 7 c.c.; le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ex art. 2463 n. 8 c.c.;
  5. luogo e data di sottoscrizione (questo significa che l’atto costitutiva non deve essere sottoscritto – per forza – presso l’ufficio del registro.

Lo stesso decreto legge precede che il Ministero adotterà degli statuti standard onde facilitare la stipula di tali società ed evitare “clausole” anomale.

Procedimento di iscrizione. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 c.c.2. (Si tratta di un richiamo limitato alle eventuali autorizzazioni necessarie per casi particolari, se si considera che lo stesso articolo 2463 bis c.c. prevede che il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato e il conferimento deve farsi in denaro).

L'iscrizione (forse sarebbe stato più corretto parlare di richiesta di iscrizione) è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Compiti dell'ufficio del registro. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 21893, da quanto detto sembra che l’unico documento autenticato debba essere la richiesta di iscrizione, (almeno questo si deduce dal richiamo all'art. 2189 c.c.) mentre per l'atto costitutivo e/o statuto è sufficiente solo la scrittura privata. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Modifica atatuto e trasferimento quote sociali. L’articolo regola anche alcuni elementi successivi alla costituzione della società, infatti, è previsto che il verbale di assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata (è escluso espressamente l’atto pubblico e non è richiesta la scrittura privata autenticata) e si applicano i commi terzo e quarto (sembra) dell’art. 2463 bis c.c..

L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Superamento dei 35 anni. La legge regola anche cosa accade nel momento in cui i soci superano l’età di 35 anni.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484 c.c., cioè la società si scioglie.

Salvo quanto previsto dall’art. 2463 bis c.c. si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.".

Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.


DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)

Art. 3

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo:

" Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata)

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.".

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.".

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.


[1] Come vedremo solo la richiesta di iscrizione dovrà essere “autenticata” .

[2] Art. 2329 c.c. Condizioni per la costituzionePer procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto”.

[3] Art. 2189 c.c. Modalità d'iscrizione. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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