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Opinioni

Spoglio o molestie effettuate dal comproprietario contro l’altro comproprietario

La Cassazione del 4.8.2015 n. 16369 ha stabilito che nel godimento della cosa comune è configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione 1168 cc e di manutenzione 1170 cc contro l’attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio. Più precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima.
A cura di Paolo Giuliano
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Di solito, quando si parla di spoglio e molestie del possesso (azioni di reintegrazione ex 1168 c.c.  e di manutenzione ex art. 1170 c.c.) si pensa sempre all'ipotesi in cui l'unico proprietario del bene è leso dal comportamento di un terzo estraneo, del resto, è probabile che il legislatore quando ha redatto gli articoli 1168 e 1170 c.c. ipotizzava proprio questa situazione relativamente semplice.

In realtà,  si possono verificare delle vicende intermedie che fanno sorgere numerosi problemi, dovuti alla necessità di coordinare diversi principi, e queste situazioni sono complicate dalla necessità di dover distinguere quando si è in presenza di spoglio e quando di molestia (dalla necessità di dover provare tali situazioni).

Quanto ai criteri per distinguere tra spoglio e molestie, mentre integrano spoglio gli atti che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di parte di essa, sono da qualificarsi come molestia quei comportamenti
che impediscono l'esercizio del potere di fatto su di essa o lo rendono più difficoltoso.

Non sono codificati i comportamenti che danno vita allo spoglio o alla molestia, poiché il medesimo atto (come ad esempio la modifica dello stato dei luoghi) in situazioni concrete diverse (in base allo stato dei luoghi) può generare tanto spoglio, quanto molestia. Ecco che in presenza di situazioni giuridiche e concrete che dipendono da valutazioni soggettive, viene lasciato ampio margine al giudice di qualificare il tipo di domanda e di provvedimento (infatti, è possibile  disporre la cessazione della turbativa (1170 cc) anziché la reintegrazione nel possesso (1168 cc), posto che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è ricompresa o implicita quella di manutenzione dello stesso).

Giusto per completare il quadro iniziale, oltre a queste difficoltà derivanti dalla difficile qualificazione della situazione di fatto, si potrebbe pensare ad ulteriori difficoltà derivanti dal trasferimento del bene (elemento che diventa rilevante ai fini della legittimazione passiva se il trasferimento è avvenuto prima o dopo la proposizione della domanda di reintegra o di manutenzione).

Altre difficoltà nell'ambito dell'azione di manutenzione o di reintegra sorgono in presenza di un bene comune (1110 cc), infatti, è possibile

  • che colui che subisce lo spoglio o la molestia è un soggetto estraneo rispetto ai comproprietari del bene comune, (l'autore dello spoglio o della molestia è solo uno dei compossessori e lo spoglio o la molestia non sia compiuto da tutti i compossessori);
  • che colui che subisce lo spoglio o la molestia è uno degli altri comproprietari e lo spoglio o la molestia è compiuto da uno comproprietari contro gli altri comproprietari

In tutte queste situazioni (oltre alle difficoltà relative alla qualificazione della situazione di fatto come spoglio o molestia) occorre anche  stabilire chi sono i soggetti legittimati a partecipare procedimento, sul punto la cassazione a sezioni unite (Cass. civ. sez un. del 23.1.2015 n. 1238) ha stabilito che c'è litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (non dovrebbero esserci troppe differenze tra uno spoglio o molestie compiute verso terzi o verso uno degli altri comproprietari ai fini dell'integrità del contraddittorio).

Le problematiche che scaturiscono dalla presenza di un bene in comunione discendono anche dalla presenza di un altro articolo (l'art. 1102 c.c.) che autorizza i singoli proprietari ad usare il bene comune ed è semplice intuire che occorre prima di tutto stabilire se è possibile in presenza di una comunione applicare l'art. 1168 e 1170 c.c. e, in caso di risposta affermativa, occorre coordinare i poteri di uso riconosciuti dal 1102 c.c. al comproprietario  con gli articoli 1168 (reintegrazione) e 1170 c.c. (manutenzione) ed, infine,  occorre verificare, caso per caso, se la situazione concreta rientra nella sottrazione totale o parziale del possesso (o nella molestia) del bene comune o  semplicemente in un uso particolare della cosa comune consentito ex art. 1102 c.c.

In presenza di un bene comune e nel godimento della cosa comune è configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro l'attività del compossessore (comproprietario) che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio. Quindi, anche in presenza di un bene comune, quando l'altro proprietario spoglia o molestia il possesso degli altri comproprietari coloro che subiscono lo spoglio e la molestia possono agire con le azioni ex art. 1168 e 1170 c.c.

Resta da trovare un modo identificare quando è possibile ipotizzare spoglio o molestie in presenza di u bene comune (anche per la presenza dell'art. 1102 c.c.). Sul punto si può dire che in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima. Le concrete modalità di godimento della cosa comune – desumibili dagli articoli 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. – assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno, dei compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri. Del pari, la violazione dei limiti alle modalità di esercizio del compossesso può concretare una molestia possessoria tutelabile con l'azione di manutenzione contro l'attività del compossessore che turbi o modifichi le dette i modalità di esercizio.

Cass., civ. sez. II, del 4 agosto 2015, n. 16369 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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