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Prescrizione del danno ed illecito permanente o istantaneo

La Cassazione del 14.3.2016 n. 5081 ha stabilito che nel caso di illecito istantaneo la prescrizione del risarcimento del danno comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
A cura di Paolo Giuliano
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Ogni diritto è soggetto a prescrizione quando il titolare del medesimo diritto non lo esercita nel tempo previsto dalla legge (2934 cc).

In base al principio generale deriva anche che è prescrivibile è anche il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, questo diritto si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (2947 cc).

Quando dalla teoria astratta si passa alle vicende concrete si scopre che non tutto è sempre così lineare o semplice come appare, infatti, basta pensare che mentre in teoria è (o dovrebbe) essere chiaro individuare il momento in cui il fatto illecito si verifica (in questo momento sorge il diritto al risarcimento del danno e, contemporaneamente, comincia a decorrere il termine di prescrizione), in pratica, potrebbero sorgere dei dubbi sul mento in cui si verifica il danno e comincia a decorrere al prescrizione per il relativo risarcimento.

Il motivo di tale possibile confusione non deriva dall'impossibilità di identificare un determinato momento storico, ma deriva dalla diversità del tipo di illecito che ci si trova ad analizzare. Infatti, di solito, ci si trova a pensare ad un evento illecito "statico" che – contemporaneamente – si realizza e termina, basta pensare al crollo di un albero su un'auto, avvenuto il crollo (realizzato l'evento dannoso), non si realizzano altre conseguenze. Nulla esclude che il fatto illecito possa sviluppare delle ulteriori conseguenze o eventi successivi all'illecito.

Le conseguenze che derivano dal fatto illecito (e successive al medesimo) possono essere di due tipi possono essere semplicemente delle aggravanti dell'originario fatto illecito (basta pensare al crollo di un albero su un auto nella quale si trova una persona, che rimane ferita dal crollo, ma che in seguito alle lesioni decede) oppure è possibile che in seguito a primo evento dannoso si verificano altri eventi dannosi, autonomi ed indipendenti dal primo, ma che non si sarebbero verificati senza il primo evento dannoso (si potrebbe pensare alla falsificazione di un documento, il quale viene usato come base per ottenere un decreto ingiuntivo).

La medesima problematica può essere descritta ponendosi una domanda diversa: è possibile che da un evento lesivo (un illecito) derivano altri illeciti che determinano autonomi diritti al risarcimento del danno  e, di conseguenza, tante distinte prescrizioni quanti sono i diversi danni ?

La risposta alla domanda è positiva,  infatti, in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile.

Per cui, è possibile che da un primo evento lesivo possono derivare ulteriori conseguenze (intese come ulteriori fatti illeciti oggetto di ulteriori risarcimenti del danno e oggetto di autonome prescrizioni) quando le conseguenze che derivano non sono (non possono essere catalogate) come un mero sviluppo (nel senso di mero aggravamento) del danno già insorto. Quindi, il discrimine tra le due ipotesi consiste nella valutazione delle "conseguenze" come mero sviluppo ed aggravamento del danno già procurato.

Partendo da questa base è possibile rendere ancora più astratto il discorso e sottolineare che esistono due tipi diversi di illeciti (con le relative differenze): esistono gli illeciti quelli istantanei ed quelli permanenti, che hanno una differente termine di prescrizione.

Infatti, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

In queste vicende, come al solito, il problema è determinare quando un evento rientra in un illecito permanente o istantaneo (utilizzo da parte di una Banca di un documento falso per ottenere prima un decreto ingiuntivo e poi l'esecuzione forzata), Questo potrebbe rientrare nell'ambito dell'illecito istantaneo e non già permanente.

Infatti, la condotta illecita consistente nell'uso di un falso si concretizza allorquando il soggetto si avvalga dell'atto stesso, con modalità tali da determinare conseguenze giuridicamente rilevanti, e nella specie, la condotta illecita si è realizzata con la produzione in giudizio del documento interessato dalla falsità in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, né potrebbe rilevare quel che si è determinato successivamente, e nel caso, l'esecuzione forzata, in quanto questa trova nell'uso del titolo il suo fondamento genetico. Di conseguenza,  il termine di decorrenza della prescrizione decorre dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quando, cioè, è stato percepito o comunque divenuto percepibile il danno prodotto dall'uso dell'atto nella sua gravità e causalità.

Del resto. l'ottenimento del titolo esecutivo giudiziale conteneva già in sé il diritto della parte che lo aveva ottenuto di procedere in via esecutiva nel caso di mancato adempimento da parte dell'ingiunta, per cui, non è possibile spostare in avanti il dies a quo della prescrizione, legandolo all'espropriazione immobiliare. Espropriazione che non si può  ritenere una manifestazione autonoma e nuova della lesione, ma quale mero sviluppo del danno già insorto.

Cass., civ. sez. I, del 15 marzo 2016, n. 5081 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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