58 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito
Opinioni

La tutela contro l’abusivo riempimento di un documento in bianco

La Cassazione del 20.5.2015 n. 10259 ha stabilito che nel caso di sottoscrizione di documento (o foglio) in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”; qualora, invece, il sottoscrittore si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
A cura di Paolo Giuliano
58 CONDIVISIONI

Immagine

Nell'ambito contrattuale, ma anche in quello negoziale, si percepisce  quando sia importante la sottoscrizione di un documento. Anche se questa semplice attività (la sottoscrizione) di un documento è molto rilevante, nella vita pratica, capitano casi nei quali, con un minimo di superficialità si sottoscrivono documenti senza avere la massima consapevolezza del loro contenuto (vedi le clausole vessatorie) oppure, si giunge a firmare, documenti "in bianco", cioè documenti il cui contenuto sarà predisposto (scritto) in un momento successivo alla sottoscrizione della parte.

Si realizza, un inversione cronologica dell'ordine logico che si segue di solito, infatti, generalmente, prima si scrive un documento, poi si firma, mentre, in queste situazioni, prima si sottoscrive un documento, poi si inserisce il suo contenuto. E' opportuno sottolineare che il documento può essere parzialmente in bianco o totalmente in bianco, in altri termini è possibile che il completamento del documento (dopo la sottoscrizione) può essere totale o parziale.

Prima di procedere all'analisi della fattispecie relativa alla sottoscrizione di un documento in bianco (o di un foglio in bianco) è opportuno distinguere la sottoscrizione del foglio in bianco dalla falsificazione della sottoscrizione o della firma. La falsificazione della firma si ha quando una data sottoscrizione è apposta da un soggetto diverso da quello al quale la firma dovrebbe appartenere o essere riferita.

Ed è evidente che una sottoscrizione falsa può esserci sia nell'ipotesi in cui il documento è completo in ogni sua parte (e poi firmato), sia quando il documento è in bianco (viene firmato) e sarà completato (riempito), si ripete,  dopo la sottoscrizione. Mentre, l'abusivo riempimento di un foglio in bianco presuppone l'autenticità della sottoscrizione, ma il sottoscrittore del documento contesta il contenuto del documento, ed in particolare contesta che il foglio o il documento è riempito di un contenuto non voluto dal sottoscrivente o diverso da quello voluto dal sottoscrivente.

Se ci si trova in presenza di un abusivo riempimento di un foglio in bianco (cioè sottoscritto prima della materiale scrittura del contenuto) quale tutela è riconosciuta al sottoscrittore ?

Sul punto occorre distinguere due ipotesi:

  1. quella nella quale colui che ha sottoscritto il documento in bianco si è accordato con un altro soggetto per il successivo riempimento del foglio e, dopo il completamento del foglio, il sottoscrittore, si accorge che il contenuto del documento è difforme da quando convenuto (es. viene sottoscritto un foglio in bianco accordandosi che il documento sarà riempito con una fideiussione a carico del sottoscrittore e a favore del riempitore, ma il riempitore del documento redige un preliminare di vendita a suo favore, si tratta di una riutilizzazione abnorme del foglio firmato in bianco, avvenuta per operazione altra e diversa da quella che aveva dato origine all'emissione del documento in bianco)
  2. quella nella quale colui che ha sottoscritto il documento in bianco trova il medesimo documento riempito e completato senza che fosse mai intercorso nessun accordo in relazione al completamento del documento o al contenuto dello stesso.

E' opportuno osservare che in entrambe le ipotesi il sottoscrittore riconosce la veridicità della sottoscrizione (cioè non contesta che la firma sia falsa), ma contesta solo il contenuto del documento (diversa sarebbe stata la questione se il sottoscrittore contestava la falsità della firma.

Inoltre, in una ipotesi (sub b) manca qualsiasi collegamento tra la sottoscrizione e il contenuto del documento, nell'altra ipotesi (sub a) esiste un collegamento tra sottoscrizione e documento, ma si è realizzata una mancata corrispondenza tra sottoscrizione e contenuto del documento per una disfunzione del processo di formazione della dichiarazione (o del contenuto del documento).

Pertanto, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis" o sine pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;

La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta, postula la proposizione del rimedio della querela di falso soltanto quando il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ossia in assenza di autorizzazione, atteso che soltanto in tale ipotesi si denunzia una falsità materiale che concerne il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione.

Qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.

Cass., civ. sez. III, del 20 maggio 2015, n. 10259 in pdf

58 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views