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Opinioni

La responsabilità del committente per l’omessa vigilanza sull’appaltatore

La Cassazione del 13.1.2015 n. 286 ha stabilito che sussiste l’obbligo di vigilanza del committente (proprietario strada pubblica) sull’esecuzione delle opere affidate all’appaltatore, al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non comportino per gli utenti della strada insidia o trabocchetto (2051 cc) con la conseguente responsabilità solidale tra commettente ed appalatatore (2055 cc) per i danni cagionati ai terzi.
A cura di Paolo Giuliano
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Dopo la stipula di un contratto di appalto, possono subentrare sia problemi relativi all'esatto adempimento del contratto sia problemi relativi a danni procurati a terzi dall'esecuzione del contratto di appalto.

Infatti, durante l'esecuzione del contratto di appalto può capitare che un terzo soggetto subisca dei danni derivanti dall'esecuzione delle opere (basta pensare alla rottura di un tubo o alla caduta di calcinacci), in queste situazioni occorre valutare se il danneggiato può agire sia contro il committente sia contro l'appaltatore, oppure, se la stipula di un contratto di appalto esclude la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. tra appaltatore e  committente addossando la responsabilità dell'atto illecito solo a carico dell'appaltatore (quanto alle modalità del risarcimento del danno questo può avvenire o in forma specifica o per equivalente).

Per semplicità si tralasciano ipotesi complesse di appalto (come quelle in cui l'appaltatore è un'associazione temporaneo di imprese c.d. ATI) e si valuterà il classico contratto di appalto (come può essere quello stipulato tra un condominio e un'impresa edile o tra la P.A. e un'impresa per la pavimentazione di una strada pubblica).

Per rispondere alla domanda relativa alla responsabilità per danni ai terzi subiti durante l'esecuzione dell'appalto, un primo aiuto può essere ricevuto proprio dalla nozione di contratto di appalto fornita dall'art. 1655 c.c. secondo tale norma con il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,  il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Risulta evidente che la locuzione gestione a proprio rischio (della realizzazione dell'opera) significa che dei danni derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto risponde l'appaltatore e non il committente.

Esiste una responsabilità esclusiva dell'appaltatore derivante proprio dalla natura del contratto di appalto, infatti, in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum o alla prestazione del servizio, in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio o gerarchico o di direzione tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera.

La perfetta autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto (autonomia da intendersi come inesistenza di controllo gerarchico e di mera gestione dell'appalto) e l'assunzione del rischio ad opera dell'imprenditore appaltatore sono i due elementi che spostano al responsabilità a carico dell'appaltare.

Resta da chiedersi se anche in presenza di questa autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera (e sempre in assenza di un qualsiasi tipo di gestione dell'esecuzione dell'appalto ad opera del committente) il committente può essere ritenuto responsabile in caso di danni a terzi derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

Il principio della responsabilità esclusiva dell'appaltatore  per i danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera presenta delle eccezioni quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c. Cass. 8086/2000; Cass. 1284/97; Cass. 10632/97; Cass. 11566/97). In tale caso il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo.

Quindi, sussiste a carico del committente una responsabilità diretta per i danni quando ha omesso qualsiasi tipo di vigilanza o sorveglianza al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate comportassero per gli utenti della strada insidia o trabocchetto,  come, ad esempio, la mancanza di segnalazione dei lavori con cartelli (posti in prossimità dello scavo), soprattutto quando i lavori  non sono tempestivamente visibili (per lo stato dei luoghi, come ad esempio per la presenza di una  curva e quindi della conseguente limitazione di visibilità); oppure che  lo scavo della strada, trasversale rispetto la carreggiata, non era stato riempito in modo da essere allo stesso livello dell'asfalto sul quale vi era pure del terriccio.

Inoltre, nel caso specifico, il committente quale custode della strada è comunque responsabile anche per non aver custodito la strada pubblica.

In questa situazione, la presenza di clausole nel contratto di appalto che addossano all'appaltatore la responsabilità per danni non modificano la situazione e non escludono la responsabilità diretta del committente per omesso controllo o del proprietario della strada per responsabilità di cose in custodia), poiché si tratta di una mera  ripartizione interna della responsabilità o di un accollo di responsabilità, senza che questa assunzione di responsabilità sia opponibile al terzo danneggiato.

Cass., civ. sez. III, del 13 gennaio 2015, n. 286 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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