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L’adempimento principi generali: pagamento al creditore apparente

La Cassazione del 25.1.2018 n. 1869 ha stabilito che in tema di adempimento delle obbligazioni, l’art. 1189 cc, che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, sia all’ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo.
A cura di Paolo Giuliano
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L'adempimento dell'obbligazione (estinzione del debito)

L'adempimento dell'obbligazione è il modo tipico con il quale si estingue un debito, naturalmente in base al tipi di debito l'adempimento potrà assumere la forma del pagamento (se il debito è rappresentato da un credito pecuniario) o dall'esecuzione di un opera (se il debito è rappresentato da un'obbligazione di fare).

Naturalmente le diverse tipologie di debito e di credito influenzano le modalità dell'adempimento.

Modalità di pagamento del debito pecuniario

Quando è necessario individuare gli elementi caratteristici dell'adempimento del debito pecuniario, vengono individuati come elementi caratteristici dell'adempimento:

  • il luogo del pagamento (da identificarsi con il domicilio del debito o del creditore),
  • le modalità del pagamento contanti o pagamenti elettronici o tracciabili
  • il soggetto che può ricevere il pagamento del debitore con effetto liberatorio per il debitore e conseguenziale estinzione dell'obbligazione.

Il luogo reale o virtuale del pagamento

L'art. 1182 cc regola il luogo dove deve essere effettuato l'adempimento, occorre però, osservare che almeno per le obbligazioni pecuniari tale articolo risulta, ormai, anacronistico.

In un'epoca storica in cui la moneta smaterializzata si identificava sostanzialmente con l'assegno, l'identificazione del luogo dove doveva avvenire il pagamento aveva un sua rilevanza, al contrario, in un epoca nella quale vigono i pagamenti smaterializzati o elettronici e in un'epoca che impone pagamenti elettronici in quanto tracciabili risulta evidente che l'identificazione del luogo fisico dove effettuare il pagamento diventa secondario (anzi si potrebbe anche sostenere che il luogo – virtuale – deputato a ricevere il pagamento diventa il conto corrente del creditore).

Le modalità del pagamento

Altro elemento che risente dell'evoluzione tecnica e normativa è relativo alle modalità di pagamento.

Infatti, l’art. 1277 cc (introdotto nel 1942) stabilisce che l’estinzione di debiti pecuniari deve avvenire con moneta avente corso legale nello stato.

L’art 49 del decreto legislativo del 21.11.2007 n. 231 (antiriciclaggio) vieta l’uso del contante per qualsiasi tipo di pagamento (il limite era € 3000 ed è stato ridotto fino a 1000 e poi aumentato). Di fatto, è stato introdotto il divieto dell'uso del denaro in contante per i pagamenti.

Diverso dal divieto dell'uso del denaro contante sono gli obblighi contabili che impongono l'uso di alcuni strumenti per tracciare o rendere quantificabili alcuni movimenti in entrata e in uscita. Si potrebbe pensare all'art. art. 1129 cc (introdotto nel 2012) che impone di far transitare tutte le entrate e tutte le uscite dal conto corrente condominiale senza eccezioni (indipendentemente dalle modalità di pagamento).

Altro divieto all'uso del contante è stato introdotto dall’art. 1 comma 36 della legge 11.12.2016 n. 232 che impone senza eccezioni al condominio l’uso di mezzi tracciabili per il pagamento a tutti i fornitori.

Da quanto detto, risulta evidente che anche l'art. 1277 cc sembra avere – ormai – un uso limitato (per non dire che risulta abrogato di fatto).

La ricezione del pagamento con effetto estintivo del debito

E' ovvio che il pagamento del debito per estinguere il debito deve essere effettuato dal debito al creditore, oppure può essere effettuato dal debitore ad un rappresentante del creditore, quando il creditore rilascia una procura per riscuotere ad un terzo.

In queste situazioni ci si potrebbe chiedere se è possibile rilasciare una procura per ricevere un adempimento che non è un negozio giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto, ma, la questione non sussiste perché è possibile delegare anche per la ricezione dell'adempimento, inoltre è possibile delegare per il compimento di un negozio unilaterale. In tutte queste situazioni la procura per l'adempimento delle obbligazioni non ha una forma vincolata, ma è a forma libera.

Pagamento ricevuto da una persona non legittimata a riceverlo

Quando si paga ad un soggetto diverso dal creditore oppure ad un soggetto non legittimato a ricevere il pagamento il pagamento non estingue il debito. Questo non vuol dire che il debitore perde il versamento, ma vuole solo dire che il debitore potrà recuperare quanto versato indebitamente al soggetto che non poteva ricevere il pagamento, ma (anche prima del recupero) dovrà (ri)pagare il creditore (ancora non saldato).

In modo diverso è regolato il pagamento effettuato al creditore apparente (o ad un soggetto che appare legittimato a ricevere il pagamento), infatti, in queste situazioni quando il debitore paga a colui che appare essere il creditore oppure appare avere il diritto di riscuotere è liberato dal suo debito (l'obbligazione si estingue) e sarà il creditore reale che dovrà recuperare da colui che ha ricevuto il pagamento quanto indebitamente incassato.

Il legislatore sanzione il creditore addossando al creditore medesimo la colpa per aver creato una situazione di apparenza tale da far cadere in errore il debitore. di conseguenza, occorre verificare se il creditore effettivo ha concorso a determinare l'errore del solvens  e se il debitore ha pagato in buona fede a chi appariva legittimato a ricevere il pagamento.

Inoltre, l'art. 1189 cc, che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.

Cass., civ. sez. II, del 25 gennaio 2018, n. 1869

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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