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Indegnità a succedere per la soppressione del testamento

Cassazione 3.7.2019 n 17870 In merito all’onere probatorio nel giudizio promosso per far dichiarare l’indegnità a succedere di colui che ha sottratto il testamento: l’attore ha solo l’onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento, mentre incombe sul convenuto la prova della natura (non testamentaria) del documento.
A cura di Paolo Giuliano
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L'indegnità a succedere caratteristiche generali

Il legislatore ha codificato dei comportamenti che se realizzati sono sanzionati con l'indegnità a succedere.

In particolare secondo l'art. 463 cc  è escluso dalla successione colui che

  1. ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  2. chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
  3. chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
  4. chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima ;
  5. chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
  6. chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  7. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (5).

Soppressione del testamento che regola la successione

Uno dei comportamenti che è sanzionato con l'indegnità a succedere è la soppressione del testamento che regola la successione.

Leggendo la norma si comprende che due dovrebbero essere i presupposti di applicabilità: a) la soppressione di un documento che è qualificabile come testamento; b) la volontaria distruzione del testamento.

La prova ai fini della dichiarazione dell'indegnità che il documento distrutto o soppresso è un testamento

Quando viene presentata una domanda diretta a far dichiarare l'indegnità di un oggetto che ha soppresso un testamento, occorre individuare in base a quali principi si ripartisce l'onere probatorio (ad esempio l'onere di provare che il documento distrutto era un testamento spetta all'attore  e il convenuto accusato della distruzione del testamento deve solo provare che il documento distrutto  non era un testamento)

La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, in merito ai limiti dell'onere probatorio nel giudizio promosso per far dichiarare l'indegnità a succedere di colui che ha sottratto il testamento, che l'attore ha solo un onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento sottratto, mentre incombe sul convenuto la prova (della natura non testamentaria) del documento e sul suo contenuto, specie se egli ne sia il detentore.

L'elemento psicologico della soppressione o distruzione del testamento ai fini dell'indegnità

È indegno, ex art. 463, n. 5, c.c., chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.

Per incorrere nella sanzione dell‘indegnità basta solo il fatto della distruzione del testamento (anche se il materiale detentore del documento non è consapevole del suo contenuto) oppure la materiale distruzione del testamento deve essere posta in essere in modo consapevole per non attuare le volontà del de cuius.

L'indegnità consegue a un comportamento volontario che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata: è ovvio che una soppressione colposa non produce indegnità.

La dottrina esclude l'applicazione della norma quando la soppressione sia bensì voluta, ma per fini degni di considerazione sociale, come quello di nascondere una situazione incresciosa. Si sostiene ancora che non incorre nell'indegnità l'erede favorito col testamento che, agendo contro i suoi interessi, lo nasconde o lo sopprime, dividendo con gli altri l'eredità. È stata poi esclusa l'applicazione della norma se colui contro il quale si rivolge l'accusa d'indegnità sia contemporaneamente il successore legittimo e l'erede designato nel testamento.

Deve essere anche esclusa l'indegnità in presenza di una perdita incolpevole (ad esempio per errore).

Cass., civ. sez. II, del 3 luglio 2019, n. 17870

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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