0 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Garante delle persone detenute o private della libertà personale (Decreto legge 23.12.2013 n. 146 convertito in Legge 21.2.2014 n. 10): compiti, funzioni, poteri, sede, organizzazione.
A cura di Paolo Giuliano
0 CONDIVISIONI

Immagine

Il Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n.  146,  convertito  con  modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10   ha previsto con l’art. 7 l’istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle  persone detenute o private  della  libertà   personale.

Struttura: Il Garante è strutturato come un “collegio”, cioè un ufficio formato da più persone che non operano separatamente, ma compiono atti mediante decisioni assunte con il metodo assembleare.

Componenti. L’ufficio del garante è composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili.

Nomina. I componenti del collegio del garante sono  scelti tra persone,  non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti  umani,  e sono nominati, (su delibera del Consiglio dei  Ministri) con decreto del Presidente  della  Repubblica.

Incompatibilità. I componenti dell’ufficio del garante nazionale  non  possono  ricoprire cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero  incarichi  in   partiti   politici.

Sostituzione. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni,  morte,  incompatibilità sopravvenuta,  accertato  impedimento  fisico  o  psichico, grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero nel caso in cui riportino condanna  penale  definitiva  per delitto non colposo.

Onorario. Essi non hanno diritto  ad  indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo  restando il diritto al rimborso delle spese.

Compiti del Garante. Il  Garante  nazionale,

  1. a) vigila, affinchè l'esecuzione della  custodia dei detenuti, degli internati, dei  soggetti  sottoposti  a custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di limitazione  della  libertà  personale  sia   attuata   in conformità  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
  2. b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive,  le  comunità terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunità di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonchè, previo avviso e  senza che  da  ciò  possa  derivare  danno  per   le   attività  investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque   locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze  restrittive;
  3. c) prende visione, previo consenso anche  verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della   persona detenuta  o  privata  della  libertà  personale  e  comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di detenzione o di privazione della libertà;
  4. d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture (lettera b) le  informazioni  e  i   documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il  magistrato di sorveglianza  competente  e  può  richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

Personale alle dipendenze del Garante. Alle dipendenze  del  Garante  nazionale,  è istituito  un  ufficio composto da personale del Ministero della Giustizia,  scelto  in funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli   ambiti   di competenza del Garante.  La  struttura  e  la  composizione  dell'ufficio sono determinate  con  successivo  regolamento    del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministero della Giustizia con il Decreto del  11 marzo 2015, n. 36  "Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. (15G00050) in GU Serie Generale n.75 del 31-3-2015 (Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2015)  ha meglio specificato i compiti e i poteri del Garante (sia all'esterno, per l'esecuzione della sua attività, sia all'interno, per l'organizzazione dell'ufficio del garante in generale).

Organizzazione dell'ufficio. Infatti, all'art. 2 del Decreto del 11 marzo 2015 n. 36 è stato previsto che il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo  7 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n.  146,  convertito  con  modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10

  1. a) determina gli indirizzi e i criteri  generali  ai  quali  si informa  l'attività  dell'Ufficio  e  definisce  gli  obiettivi   da realizzare, verificandone l'attuazione;
  2. b) adotta il  codice  di  autoregolamentazione  delle  attività dell'Ufficio, recante la disciplina  del  funzionamento,  i  principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e  di  tutti  i soggetti che, a qualsiasi titolo,  collaborano  con  il  Garante;
  3. c) redige la  relazione  annuale   sull'attività

Sede del garante. L'art. 3 del Decreto del 11 marzo 2015 n. 36 ha previsto che l'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi  a  disposizione  dal Ministero della giustizia.

Personale amministrativo assegnato al Garante. All'Ufficio è  assegnato personale del Ministero della giustizia in  numero  di  venticinque  unità.  Il  Garante  provvede  alla  gestione  e  alla  valutazione  del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle  sue dipendenze e non può essere destinato ad altri uffici senza  il  suo parere favorevole (art. 4 Decreto 11 marzo 2015 n. 36).

Organizzazione amministrativa dell'ufficio del garante. L'organizzazione  dell'Ufficio  è  ispirata  ai  principi   di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce  le  modalità  di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo (art. 5 Decreto del 11 marzo 2015 n. 36).

0 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views