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Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e decreto ingiuntivo

La Cassazione del 26.3.2018 n. 7477 ha affermato che se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario previsti per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius ex art. 490 c.c., può essere eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.
A cura di Paolo Giuliano
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I diversi modi per accettare l'eredità e l'effetto sui debiti del defunto

Per accettare l'eredità è sempre richiesta l'accettazione (espressa o tacita) dell'erede potendo l'erede sempre rinunciare ad accettare l'eredità.

Le diverse modalità con le quali è possibile accettare l'eredità incidono sulla responsabilità dell'erede per i debiti e per i crediti del de cuius.

Infatti, l'accettazione tacita dell'eredità o l'accettazione pura e semplice  comportano che l'erede risponde dei debiti del defunto con tutto il suo patrimonio personale (oltre che con gli eventuali beni presenti nel compendio ereditario)

L'accettazione  dell'eredità con beneficio di inventario comporta che l'erede risponde dei debiti ereditari solo (limitatamente) al valore dei beni compresi nell'eredità e dei debiti dell'eredità non risponde con il proprio patrimonio.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Per descrivere gli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, in modo molto semplificato si afferma che l'erede beneficiario non risponde dei debiti ereditari, in realtà l'erede (anche se ha accettato con beneficio) acquista la qualifica di erede, ma si auto tutela dai debiti dell'eredità in quanto risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ereditari (o dell'attivo ereditario) se esistono. Di conseguenza, l'erede beneficiario non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale.

Quanto al procedimento e/o alle formalità con le quali si giunge all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si può dire che l'accettazione con beneficio di inventario è una procedura complessa che richiede due elementi: l'accettazione dell'eredità con beneficio e la redazione dell'inventario entro un determinato termine.

Infatti, l'art. 484 cc  disponendo che "l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione … " e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario" delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi.

La dichiarazione di accettazione ha ex se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, senza però incidere sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, la quale è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante "è considerato erede puro e semplice" (artt. 485, 487, 488 c.c.), come se non avesse conseguito il beneficio ab initio.

Il compimento dell'inventario ha natura di elemento costitutivo della fattispecie.

Il procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e il decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti verso il del de cuius

Descritta sommariamente l'accettazione con beneficio di inventario occorre coordinare le norme sostanziali dell'accettazione con beneficio e un decreto ingiuntivo richiesto e notificato all'erede beneficiario avente ad oggetto crediti verso il de cuius.

Infatti, nelle more del procedimento di accettazione con beneficio può essere notificato un decreto ingiuntivo, in questa situazione occorre valutare come l'erede può tutelarsi (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all'esecuzione ecc.), la risposta non è unica, ma dipende anche dalle contestazioni che possono essere (o meno) sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e/o di opposizione all'esecuzione se il creditore decide di notificare il precetto basato sul decreto ingiuntivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo e accettazione con beneficio con inventario completato

La costante giurisprudenza sostiene che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (né tale fatto sia stato rilevato d'ufficio dal giudice: Cass. Sez. Un, 07/05/2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d'inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato tanto il dedotto quanto il deducibile.

Del resto, in base al più generale principio in forza del quale il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo, non potendo essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Ciò significa che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.

Opposizione all'esecuzione e accettazione con beneficio con inventario non concluso

Se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario da parte del chiamato all'eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità della responsabilità dell'erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario stesso, può essere eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

Cass., civ. sez. II, del 26 marzo 2018, n. 7477

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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