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Revocazione del testamento e azione di riconoscimento del figlio naturale

La Cassazione del 5.1.2018 n. 169 ha affermato che l’art. 687 cc ha un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare esistente al tempo del testamento e tale modifica sussiste anche quando nei confronti del testatore sia stata esperita l’azione di accertamento di filiazione naturale (conclusa vittoriosamente dopo la redazione del testamento), quindi, la revoca del testamento è ricollegabile anche a tale evento.
A cura di Paolo Giuliano
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Legittimari

Il legislatore riserva una parte del patrimonio del de cuius ad alcuni suoi discendenti (moglie figli ecc.). La scelta se conseguire (o meno) quando riservato dal legislatore ai legittimari è una scelta soggettiva del legittimario, il quale può anche decidere di non chiedere quanto dovuto come legittimario.

La revocazione del testamento per sopravvenienza dei figli rispetto la data di redazione del testamento

L'importanza che il legislatore attribuisce ai legittimai si nota anche nelle norme che regolano la revocazione del testamento per la sopravvenienza dei figli dopo la redazione del testamento. In particolare l'art. 687 cc prevede che le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

Il presupposto della revocazione del testamento la sopravvenienza del figlio

Come risulta espressamente dalla norma per ottenere la revocazione del testamento è necessario che sussistono dei figli sopravvenuti, sicuramente la norma fa riferimento all'ignoranza (non conoscenza)  del testatore rispetto al figlio (per questo sopravvenuto)  al momento della redazione del testamento.

Resta, però, da chiedersi cosa si intende non conoscenza del testatore, cioè occorre chiedersi se il testatore deve essere completamente all'oscuro dell'arrivo di un figlio o dell'esistenza di un figlio al momento del testamento oppure il testatore può essere  consapevole dell'arrivo di un figlio o dell'esistenza di un figlio al momento del testamento, ma il figlio non è considerato giuridicamente tale (ad esempio perché non riconosciuto o perché non è stata ancora ottenuta la sentenza di riconoscimento giudiziale).

Il problema sussiste anche (e soprattutto) perché in materia di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli si è optato per la tesi secondo la quale la revocazione della donazione si può ottenere solo il donante fosse completamente all'oscuro  dell'esistenza del figlio e non quando il donante aveva la consapevolezza della conoscenza del figlio, tale soggetto non era considerato ancora tale dall'ordinamento. quindi, occorre valutare se la revocazione del testamento e la revocazione della donazione si basano sul medesimo presupposto.

Ratio della revocazione del testamento

La ratio della revocazione del testamento per sopravvenienza di figli è stata individuata secondo alcuni

  • nell'esigenza di  predisporre una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l'esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, (quindi se il testatore sapeva del figlio, anche se non ancora giuridicamente tale, la revocazione testamentaria non può essere applicata, come nell'ipotesi si un'azione giudiziaria di riconoscimento del figlio iniziata prima della redazione el testamento, ma conclusa dopo la redazione del testamento);
  • mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, più precisamente, degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti. Quindi, risulterebbe irrilevante ai fine della revocazione el testamento non la mera conoscenza dell'esistenza di un figlio (avuta tramite l'inizio dell'azione di accertamento della paternità), ma è rilevante solo l'esistenza giuridicamente accertata di un figlio.

Sopravvenienza del figlio in materia di revocazione del testamento deve essere intesa in senso in senso oggettivo o giuridico

Quella che vine seguita in materia che l'art. 687, primo comma. cod. civ. abbia un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni, e poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687, primo comma, cod. civ. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi.

Di conseguenza, il fondamento della revocazione risiede nell'esigenza di assicurare la tutela del figlio sopravvenuto in conseguenza della modificazione della situazione familiare, configurandosi l'istituto de quo quale mezzo di tutela ulteriore e non alternativo rispetto a quello approntato dalle norme a tutela dei legittimari

I motivi della diversa interpretazione tra revocazione del testamento e revocazione della donazione

Le differenze interpretative sono giustificate anche dalle differenze tra le due norme che regolano al revocazione del testamento e della donazione.

Revocazione del testamento di diritto

La revocazione della donazione è rimessa ad un'iniziativa del donante ovvero dei suoi eredi ed è assoggettata ad un breve termine di decadenza, quindi, la perdita di efficacia della donazione è  ricollegata ad una specifica iniziativa individuale, al contrario la revocazione del testamento opera di diritto, anche quando  il de cuius abbia potuto fruire di un termine anche ampio per procedere alla revoca del precedente testamento ed ad una eventuale nuova manifestazione di volontà

Revocazione del testamento e sorte dei beni

In caso di revocazione della donazione, i beni rientrano nella disponibilità assoluta del donante, che, fatti salvi i limiti derivanti dall'operare delle regole in tema di successione necessaria, può nuovamente provvedere secondo il proprio insindacabile giudizio, senza che quindi gli stessi beni oggetto della donazione revocata siano essenzialmente vincolati in favore dei figli sopravvenuti.

Viceversa, in caso di revocazione del testamento, non essendo più in vita il testatore, e non avendo in precedenza disposto altrimenti, è destinata ad operare la successione legittima, con immediato e diretto vantaggio in favore del figlio o del discendente sopravvenuto.

Revocazione del testamento e mancato richiamo espresso al riconoscimento

L'art. 803 c.c. riferendosi all'ipotesi del riconoscimento del figlio  prevede che la revocazione possa darsi anche a seguito del riconoscimento di un figlio naturale, «salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio». Manca, invece,  un'analoga disposizione nel testo dell'art. 687 c.p.c. questo, quindi, costituisce  un ulteriore argomento a favore della tesi oggettiva del fondamento della revocazione, in quanto solo nel caso di donazione la consapevolezza della esistenza del rapporto di filiazione, sebbene non ancora consacrato dal riconoscimento, impedisce la revocazione.

Cass., civ. sez. II, del 5 gennaio 2018, n. 169

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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