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Principi generali sulla legittimazione ad intervenire nel processo civile

La Cassazione del 6.7.2017 n. 16665 ha stabilito che la legittimazione ad intervenire nel processo presuppone la terzietà  dell’interveniente rispetto alle parti già  presenti nel processo. La predetta legittimazione non può riconoscersi alle persone già  presenti nel processo per avere precedentemente acquistato la qualità  di parte. A tali soggetti non è consentito l’intervento volontario nel processo nel quale avevano già assunto la qualità di parte (in quanto eredi), anche solo al fine di far valere diritti diversi da quelli acquisiti in base alla successione (c.d. diritti iure proprio) ancorché con questi connessi.
A cura di Paolo Giuliano
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Soprapporsi di questioni sostanziali e processuali

Può capitare che una medesima vicenda determina il sovrapporsi di problematiche sostanziali e processuali. Per comprendere meglio la situazione si potrebbe pensare all'ipotesi in cui un determinato soggetto subisce delle lesioni gravissime in seguito ad un incidente, inizia il procedimento giudiziario per il risarcimento del danno e durante il procedimento decede. Gli eredi si costituiscono al fine di continuare il processo intrapreso dall'originario attore deceduto, (chiedendo il risarcimento del danno come iure hereditatis) poi, a distanza di un anno pongono in essere un atto di intervento volontario nel medesimo procedimento (che li vede già parte) al fine di ottenere il risarcimento del danno  (non come eredi), ma iure proprio.

Prova della qualità di erede nel processo di cognizione

Quando un soggetto prosegue un procedimento assumendo di essere erede universale dei una delle originarie parti decedute, senza fornire nessun elemento a sostegno della propria tesi, occorre in primo luogo valutare il comportamento delle parti.

Infatti, se l'affermazione del costituito di essere erede universale non è contestata dalle altre parti,  il mancato adempimento dell'onere di provare la qualità  di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio.

Se, invece, l'affermazione del costituito di essere erede universale è "provata" da un atto notorio,  deve ribadirsi l'atto notorio, pur non dando luogo ad una presunzione legale circa la spettanza della indicata qualità  di erede, integra pur sempre una prova indiziaria, suscettibile di essere avvalorata da altri elementi di giudizio, i quali si possono desumere proprio dal  contegno processuale delle altre parti che non hanno contestato quanto affermato e, quindi, ritenere provata la legittimazione a domandare il risarcimento del danno i­ure hereditatis all'esito del deposito dell'atto di notorietà  e della mancata tempestiva contestazione della loro qualità  di eredi da parte della convenuta.

Preclusioni processuali in presenza di diritti iure ereditario o di diritti iure proprio

Come si è visto la successione ereditaria può dare vita a diritti derivanti dalla successione (compresi nella successione, come può essere il diritto al risarcimento del danno subito da una delle parti processuale poi deceduta) oppure a diritti propri e personali dell'erede (come il risarcimento del danno che spetta al congiunto in caso di danni o lesioni subite dal parente).

Questi due elementi risarcimento del danno iure ereditario e risarcimento del danno iure proprio possessore essere richiesti con due atti differenti in due momenti differenti, ad esempio il risarcimento del danno iure ereditario con la comparsa di costituzione, mentre il risarcimento del danno iure proprio con un successivo atto di intervento.

La formulazione del giudizio di ammissibilità  in ordine alla domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta con una comparsa di "intervento adesivo autonomo" dopo che gli stessi soggetti si erano costituiti in giudizio quali successori universali con rituale comparsa, presuppone la soluzione di due diverse questioni: la prima attinente alla legittimazione ad intervenire nel processo da parte del soggetto che ha già  proseguito (o nei cui confronti è stato proseguito) il processo medesimo in qualità  di successore universale della parte venuta meno per morte o per altra causa; la seconda attinente all'individuazione del momento in cui maturano le preclusioni in ordine all'attività  assertiva del terzo interveniente volontario.

Legittimazione ad intervenire nel processo civile: principi genali

La prima questione costituisce un prius logico rispetto alla seconda in quanto l'accertamento della legittimazione ad intervenire deve precedere quello della tempestività  dell'intervento effettivamente spiegato.

Al riguardo deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., l'intervento volontario è consentito nel processo che si sta svolgendo «tra altre persone» per far valere in confronto di tutte le parti (intervento principale) o di alcune di esse (intervento adesivo autonomo o litisconsortile) un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo oppure per sostenere le ragioni di alcuna delle parti in presenza di un proprio interesse (intervento adesivo dipendente).

La legittimazione ad intervenire presuppone dunque la terzietà dell'interveniente rispetto alle parti già  presenti nel processo e il potere di intervenire si consuma proprio con l'acquisizione (successiva) della qualità  di parte in seguito all'atto di intervento.

La predetta legittimazione non può dunque riconoscersi alle persone già  presenti nel processo per avere precedentemente acquistato la qualità  di parte, sia che si tratti di parti in senso sostanziale

Con specifico riferimento alla fattispecie della successione nel processo, disciplinata nell'art. 110 c.p.c., deve rammentarsi che essa postula, sul piano sostanziale, in caso di morte della parte (se si tratti di persona fisica) o della sua estinzione (se si tratti di persona giuridica), il subingresso di un terzo nella totalità  dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo.

Per effetto della successione a titolo universale (in universum ius) nei diritti e nelle altre situazioni giuridiche soggettive sostanziali, attive e passive (ad eccezione di quelle intrasmissibili), della persona fisica defunta o della persona giuridica estinta, il terzo (erede, socio) subentra anche nella posizione processuale della stessa.

Il subentro nella posizione processuale del soggetto venuto meno è un effetto della successione sostanziale nei rapporti giuridici ad esso spettanti. Ne consegue che, per un verso, il successore universale resta privo di legitimatio ad processum in relazione ai giudizi in cui siano state dedotte situazioni soggettive sostanziali intrammissibili; per altro verso, il successore medesimo acquisisce la qualità  di parte in senso sostanziale nel processo, che viene da lui continuato o è proseguito nei suoi confronti (art. 110 c.p.c.).

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il successore universale, abbia, nel processo, esattamente gli stessi poteri ed oneri che aveva il suo dante causa e soggiaccia alle medesime preclusioni assertive ed istruttorie: egli dunque non può proporre domande nuove nè può formulare nuove istanze istruttorie se tali facoltà  erano già  precluse al proprio dante causa.

Inoltre, non essendo terzo rispetto al processo (in relazione al quale ha invece assunto la qualità  di parte sostanziale in posizione identica a quella già  propria della parte venuta meno), il successore universale non ha la legittimazione a spiegare in esso intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., al fine di far valere eventuali diritti, connessi per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui egli fosse titolare prima ed indipendentemente dalla successione.

Cass., civ. sez. III, del 6 luglio 2017, n. 16665

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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