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L’appello e l’ordinanza di correzione della sentenza

La Cassazione del 23.7.2015 n. 15538 ha stabilito che il rimedio dell’appello — previsto dall’art. 288 comma 4 cpc — delle sentenze relativamente alle parti corrette, è inammissibile avverso la sola ordinanza di correzione, inoltre, il rimedio dell’appello, essendo preordinato esclusivamente al controllo di legittimità dell’uso del potere di correzione, non può essere esperito per censurare vizi che non attengono alle parti corrette di una sentenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli articoli 287 e 288 cpc regolano i casi e la procedura da seguire per eliminare (correggere) gli errori (materiali) delle sentenze.

Risulta evidente che non bisogna confondere la correzione di un provvedimento giudiziale per un mero errore materiale, con la contestazione (giuridica) del medesimo provvedimento giudiziale (che può essere avanzata con i normali mezzi di impugnazione), il problema, semmai, consiste nel riuscire a distinguere quando una correzione serve solo a eliminare un errore materiale della sentenza e quando, invece, una correzione di un (apparente) errore materiale è (in realtà) una correzione del contenuto decisorio della sentenza, che anderebbe effettuato solo proponendo l'opportuna impugnazione.

Proprio per permettere alla parte che subisce una ingiusta correzione del provvedimento del giudice o che ritiene non usato in modo corretto il potere di correzione il legislatore fornisce (alla parte) un mezzo di tutela con l'art. 288 comma IV cpc il quale prevede che "le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione".

La ratio di questo articolo è quella di permettere esclusivamente il controllo di legittimità dell'uso del potere di correzione in modo che possa essere valutato se il potere di correzione si è tenuto nei giusti limiti e non ha superato i limiti posti dall'intangibilità del contenuto concettuale (decisorio – giurisdizionale) del provvedimento corretto.

Deriva, come logica conseguenza, di questa ratio che il rimedio dell'appello non può essere esperito per censurare vizi che non attengono alle parti corrette di una sentenza, (e si potrebbe anche sostenere che tale rimedio non attiene a contestazioni relative all'ordinanza di correzione in quanto tale, ma solo alla sentenza come risulta dalla correzione).

In altri termini, l'appello è sempre proposto contro la sentenza, (come risulta dalla correzione e come discende dalla nuova formulazione post correzione), e non è proposto contro la mera ordinanza di correzione.

Infatti, quanto alla proponibilità dell'appello avverso la sola ordinanza di correzione, va ribadito il principio secondo cui è inammissibile l'appello avverso la sola ordinanza di correzione, in quanto l'art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento (di correzione) a lume del disposto dell'art. 177 terzo comma n. 3 cod. proc. civ.; né l'ordinanza di correzione è impugnabile col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria, non avendo attitudine ad incidere su posizioni di diritto soggettivo delle parti.

Nel caso specifico, (correzione del nome del notaio) è pacifico che l'ordinanza di correzione non ha affatto inciso sul contenuto decisorio della sentenza di primo grado, già passata in cosa giudicata, essendosi limitata a sostituire il nominativo del notaio originariamente designato per le operazioni di sorteggio e assegnazione col nominativo di altro notaio. Esattamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse proponibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, già divenuta irrevocabile, le cui statuizioni non erano state sfiorate dalla ordinanza di correzione.

Cass., civ. sez. II, del 23 luglio 2015, n. 15538 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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