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Opinioni

I programmi gratuiti per il processo civile telematico

Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione una pagina sulla quale sono presenti alcuni programmi “gratuiti” o redattori gratuiti necessari per il processo civile telematico o pct. Ecco tutte le incongruenze del nuovo pct.
A cura di Paolo Giuliano
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Il Ministero ha messo a disposizione alcuni programmi gratuiti per il processo civile telematico.

Il sistema (informatico) creato dal Ministero per il deposto  telematico degli atti processuali è talmente complicato (oppure, quanto, meno, richiede un sistema di protezione, talmente alto) che il singolo professionista  non  è in grado di poter comuncare da solo con i singoli tribunali per depositare gli atti per il processo civile telematico ecco, quindi, che deve obbligatoriamente deve ricorrere all'uso di programmi informatici che gli facilitano le operazioni.

Infatti, un profano potrebbe pensare che dopo essersi munito di una pec, basta allegare l'atto alla pec, spedirla al tribunale e il "gioco" è fatto, chi pensa questo si sbaglia, perché per depositare degli atti in tribunale non basta un semplice allegato di una pec, ma occorre creare una "busta" elettronica, in cui inserire gli atti, da spedire con la pec, questa "busta" elettronica che deve avere delle caratteristiche tecniche peculiari o quanto meno fornisce agli atti inseriti nella busta delle caratteristiche tecniche peculiari. Anche gli atti contenuti nella busta devono avere dei formati peculiari (alcuni obbligatoriamente pdf "nativi" altri a formato "libero" (o quasi) tra quelli scelti dal Ministero. Un'utile (e completa) giuda al  processo civile telematico è redatta a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  (si trova nella sezione informativa) ed è giunta alla versione 9.0 ed è sempre in aggiornamento (tale guida è denominata Vademecum dell'Avvocato telematico).

I programmi o redattori che creano questa busta non sono del Ministero, ma sono programmi di privati, che hanno studiato il sistema pubblico di accesso e creato dei "facilitatori" per la comunicazione con il sistema del Ministero e il deposito degli atti.

Ed è inutile, sottolineare che, fino a questo momento, sussiste confusione tra programmi "gestionali dell'intero studio" e programmi e/o redattori che permettono solo il deposito degli atti, ed è inutile sottolineare che molti (per non dire tutti) sono programmi privati (a pagamento) o redattori privati a pagamento.

In questo modo, però, sembra quasi che il sistema (processo civile telematico) sia stato pensato per imporre al singolo professionista di dover richiedere l'aiuto (o di dover ricorrere all'uso) obbligatorio di  un programma informatico (a pagamento) che semplifichi tutte le operazioni, in altri termini. sembra che il processo civile telematico, sia stato creato dal Ministero di Giustizia per creare un "mercato" ad alcune società di produzione di programmi informatici.

Certo, una cosa simile non è possibile e non dovrebbe neppure essere pensata.

Ecco, quindi che il Ministero mette a disposizione una pagina dove scaricare dei programmi "gratuiti" (redattori "gratuiti") per deposto degli atti nel processo civile telematico. Il problema, allora,  è  verificare:

– se si tratta di programmi (redattori) realmente utilizzabili (cioè di programmi non completi, che per essere utilizzati richiedono l'istallazione di altri componenti)

– se si tratta di programmi (redattori) realmente gratuiti per sempre (oppure  gratuiti fino ad una certa data es. 30 dicembre 2014)

Sito del ministero: Programmi gratuiti per il processo civile telematico

A differenza del sito del Ministero che non distingue tra i vari programmi (e non fornisce informazioni) esiste una pagina su fb dell'ANF di Roma che descrive i vari programmi qui l'indirizzo

Al momento l'unico reale programma gratuito (a licenza libera) e che non richiede niente altro (per avere il programma)  è quello della denominato SL PCT,  esiste anche un gruppo su fb che informa e fornisce aiuto per le prime applicazioni.

Resta da chiedersi per quale motivo il Ministero non abbia previsto un redattore rilasciato dalla p.a. (identico problema sembra delinearsi anche per il programma per le note di iscrizione a ruolo).

Resta ancora incomprensibile, perché devono essere gli avvocati ad assumersi la responsabilità di verificare se un dato tribunale accoglie il deposito telematico e (soprattutto) per quali atti è possibile il deposito con valore legale

Resta ancora da chiedersi per quale motivo occorre attendere la "ricevuta del cancelliere" (oppure, meglio per quale motivo, gli avvocati devono assumersi anche il rischio dell'attività del cancellerie che "verifica il deposito" dopo l'invio),  e se il cancelliere è assente ?

Resta ancora da chiedersi per quale motivo, in caso di rifiuto del deposito, non sia possibile sapere il "motivo" del rifiuto …. (che spieghi dove si è sbagliato) !

Resta da chiedersi per quale motivo l'invio non possa essere superiore ai 30 MB (in sede civile esistono procedimenti nei quali la produzione documentale, supera i 30MB) e per quale motivo non è stato previsto un sistema che elimini il problema ! Problema sembra che possa trovare una soluzione mediante l'invio di 2 buste separate.

Si profila un'altra chicca, almeno per coloro che non intendono sottostare a programmi onerosi, infatti, sembra (e dico sembra) che il programma di posta elettronica più usato Outlook abbia come limite per gli allegati 20 MB, quindi, l'alternativa è quella di cambiare programma di gestione della posta elettronica …. oppure procedere a modifiche del pc ….(questo si sarebbe potuto evitare se fosse stato predisposto un sistema di deposito diretto sul server del tribunale).

Intimazioni a teste. Resta un mistero come depositare le intimazioni a teste.

Chiamate in causa / integrazioni del contraddittorio. resta un mistero come depositare le chiamate in causa del convenuto o le integrazioni del contraddittorio.

Sovraccarico dei server. Uno dei problemi paventati era quello secondo il quale nessuno poteva sapere se il sistema poteva reggere una mole così ampia di dati. E, sembra che si sia proprio che la mole dei dati (invii telematici) è difficile da gestire e si creano ritardi anche di 2 giorni per completare la procedura. Questo comporta che è necessario evitare depositi "ultimo giorno", ma occorre sempre anticiparsi di una settimana prima della scadenza dei termini.

Qualcuno potrebbe pensare ma, allora, siete contrari alla velocizzazione della giustizia, sul punto è possibile sottolineare che una cosa è criticare un sistema irrazionale e illogico, un'altra è essere contrari alla "velocizzazione" del sistema processuale.

Pensate che il sistema non sia illogico ed irrazionale ? Tra due secondi capirete che vi sbagliate. Infatti, tutti sanno che quando si spedisce un'email è possibile inserire nell'oggetto dell'email una qualsiasi dicitura e, volendo,  si potrebbe inviare un'email anche senza nessuna indicazione inserita nell'oggetto, al contrario, nel sistema telematico del processo civile, nell'oggetto dell'email deve, e ripeto, deve essere indicata la parola "DEPOSITO" (scritta in maiuscolo) altrimenti l'email sarà respinta immediatamente dal sistema, una sanzione gravissima per un vezzo di qualche ingegnere che ha scritto il programma del processo telematico …… !

Scusate, ma qualcuno pensa seriamente che qualche avvocato possa inviare al tribunale email non necessarie e diverse da quelle istituzionali ? Non basta il mittente (certificato tramite pec) di un avvocato per far accogliere l'email ?

Vogliamo continuare ? procura alle liti per un decreto ingiuntivo telematico, firma del cliente sul documento cartaceo, firma per autentica dell'avvocato sul documento cartaceo, scannerizzazione della procura (preferibilmente in pdf al fine di evitare rifiuti al deposito) e nuova firma digitale dell'avvocato (questo per essere coperti da qualsiasi contestazione), una tale procedura (da seguire anche solo per essere al riparo da contestazioni) vi sembra normale ?

La procura, sarà, nel 99,9% dei casi separata dall'atto a cui si riferisce, quindi, dovrà contenere tutti i riferimenti possibili ed immaginabili al tipo di procedimento a cui si riferisce, in mancanza si rischia di aver iniziato un giudizio senza procura.

Ovviamente, nessuno ha ancora affrontato la questione delle procure alle liti redatte tramite notaio (ad esempio, quando la parte non è in grado di firmare) o delle procure depositare presso un notaio.

Deposito documenti in originale. Nell'ipotesi in cui occorre produrre (depositare in giudizio) un documento in originale (es. per verificare una firma) o solo per evitare contestazioni, posto che il deposito telematico non equivale al deposito in originale,  come si deve fare ? nessuno ci ha pensato ?

Siamo arrivati al punto in cui vicino al codice di  "rito" del processo ordinario, ci sarà un codice di "rito" (contenzioso e giurisprudenza compresa) del processo telematico, alias del deposito telematico,  (di cui nessuno sente l'esigenza), con buona pace delle tanto sbandierate semplificazioni e facilitazioni. In altri termini, si è creata una "soprastruttura" (pesante e complessa) chiamata nuovo processo civile telematico (pct) il cui peso e rischio ricade sugli avvocati, questa ulteriore struttura si somma al codice di procedura civile, di fatto, senza semplificare nulla. Oggi, si comincia a richiedere un testo unico del processo civile telematico ….!

E' evidente che parlare di "processo telematico" è un'iperbole, al massimo di dovrebbe parlare di deposito telematico degli atti. Quindi, se si considera che si è in presenza solo di deposito degli atti, creare delle regole "tecniche" (eccessivamente complicate) per il deposito degli atti è assurdo, poiché a queste  seguirà l'interpretazione delle regole tecniche, alla quale seguirà un "contenzioso" sulle regole tecniche (e sulla validità del deposito) !

Senza considerare che, alla fine dei conti, di tutti i corsi che si stanno facendo per spiegare il "nuovo processo telematico", di fatto, si traducono in una descrizione del programma – redattore buste – che si vuole che si usi (previo acquisto).

Un altro elemento che non viene considerato è che non sussiste un sistema di sicurezza o alternativo, mi spiego, tutti sappiamo che gli strumenti elettronici possono lasciarci in qualsiasi momento (un malfunzionamento è sempre possibile) e nei  nostri studi, quando si lavora solo sul pc siamo abituati  ad avere copie di sicurezza degli atti su dischi mobili o chiavette (per qualsiasi evenienza). Al contrario il sistema pct non prevede il deposito di sicurezza o alternativo in presenza di problemi (la firma digitale può rompersi, e, molti, ormai o pensano ad avere due chiavette per le firme digitali e non una), la rete web può andare in tilt,  come può mancare la corrente, in tutti questi casi nulla è previsto, (un sistema di deposito alternativo non è previsto),  per il semplice motivo che non è un problema della pubblica amministrazione, ma è un problema dell'avvocato.  Scusate, ma quanto è complicato prevedere che la cancelleria possa accettare un file non inviato tramite email, ma portato in formato elettronico direttamente in cancelleria ? Perché non prevedere un sistema di firma elettronico previo accertamento dell'identità dell'avvocato depositante ? è così difficile ?

Doppia chiavetta per firma elettronica. Ormai molti hanno compreso che per evitare "sorprese dell'ultima ora" occorre munirsi di due dispositivi di firma elettronica, uno da usare sempre, l'atro di riserva in caso di "rotture" non programmate, (del resto, se si rompe il dispositivo della firma elettronica, chi spiegherà al cliente o al giudice che non si è potuto osservare il termine per "rottura" del dispositivo elettronico ?). Ecco, un'altra responsabilità addossata agli avvocati.

Il problema è dato dal fatto che nessuno, ma proprio nessuno, si alza per indicare le incongruenze del sistema.

Il problema è dato dal fatto che in un paese normale la scrittura delle regole tecniche del deposito doveva essere affidata a coloro che conoscono il codice di procedura civile (al fine di ottenere una reale semplificazione e facilitazione), ma, soprattutto, quando si è in presenza di un sistema, come quello del codice ci procedura civile, basato su decadenze e preclusioni, un sistema telematico doveva essere applicato immediatamente a quei procedimenti che sono esenti da termini (es. ricorsi per decreto ingiuntivo)  e non ai procedimenti di cognizione piena.

(articolo in aggiornamento).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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