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Usucapione: possesso reale e virtuale o diretto e indiretto

La Cassazione del 23.3.2017 n. 7562 ha stabilito che qualora un coniuge, durante la separazione personale, durata più di vent’anni, abbia conservato un potere di fatto sui beni appartenenti all’altro coniuge, incombe a quest’ultimo l’onere di provare che quel potere fu esercitato a titolo di detenzione nomine alieno anzichè di possesso.
A cura di Paolo Giuliano
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Le caratteristiche del possesso per l'usucapione

E' un principio pacifico che il possesso ai fini dell'usucapione di un bene è composto da due aspetti: il c.d. animus (la volontà o l'intenzione di possedere il bene per se escludendo tutti gli altri) e il corpus (il c.d. legame – di fatto – con il bene).

I problemi concreti relativi al possesso per l'usucapione

Se, in teoria, la situazione è relativamente chiara, nella vita concreta sussistono delle vicende in cui i contorni degli elementi caratteristici che del possesso (animo e corpo) non sono così marcati e chiari.

Basta pensare all'usucapione dei beni condominiali ex art. 1117 cc in cui il possesso (nella sua componente materiale: il corpo) non è così evidente tanto che si tende a distinguere (ai fini del possesso per l'usucapione delle parti comuni ex art. 1117 cc) a seconda che i beni o  gli impianti o i servizi ex art. 1117 cc siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari ovvero invece siano utili soggettivamente alle singole unità immobiliari atteso che, ai fini del possesso, nel primo caso, il possesso consiste nello stesso beneficio che l'unità immobiliare trae dall’intrinseca utilità offerta dal bene ex art. 1117 cc, invece per le altre tipologie di beni ex art. 1117 cc è necessario l’espletamento di un’attività materiale di manifestazione del possesso.

Oppure si potrebbe pensare al possesso (nella sua componente del corpo) per l'usucapione di uno dei contitolari di un bene in comune tra più persone: in presenza dell'usucapione di uno dei contitolari del bene in comune sorge il problema di riuscire a provare che il possesso limitato all'essere contitolare del bene si è trasformato in possesso esclusivo sull'intero bene, escludendo il possesso degli altri titolari.

Il possesso reale o virtuale: il possesso tramite altri soggetti (detenzione)

Le situazioni sopra riportate hanno una caratteristica comune: vedono sempre coinvolto in modo diretto colui che usucapisce, in altri termini, il possesso è esercitato direttamente dall'usucapiente e, eventualmente, sussistono delle peculiarità in relazione alle caratteristiche dei componenti del possesso, ma, si ripete, il possesso è sempre attribuibile direttamente a colui che usucapisce.

In realtà, nulla esclude che il possesso sul bene possa essere esercitato non in modo diretto, ma in modo indiretto tramite altre persone (che vengono denominate detentori del bene). Il detentore ha un rapporto diretto con il bene (l'elemento materiale o il c.d. corpo del possesso), ma è cosciente e consapevole di esercitare una detenzione del bene (o di avere un rapporto con il bene) per conto di altri soggetti.

Per rendere più chiara la situazione basta pensare alla locazione, nella quale il locatore è il possessore del bene, (possesso virtuale o l'animo del possesso), ma il rapporto materiale con il bene (il c.d. corpo del possesso) è esercitato non direttamente, ma in mod indiretto tramite il conduttore (detentore).

L'usucapione e possesso diretto o indiretto tramite il detentore

Quindi, è in astratto ammissibile che un possesso, acquisito "animo et corpore", possa poi conservarsi "solo animo", purchè il possessore mantenga una virtuale disponibilità della cosa utilmente mediata dal rapporto con un detentore.

Come è anche possibile che il possesso ai fini dell'usucapione inizi animo e corpo e poi si conservi solo animo.

Ovviamente, in presenza di un possesso ai fini dell'usucapione mantenuto per  lungo tempo "solo animo", occorre dimostrare la reale possibilità del possessore di ripristinare "ad libitum" il "corpus", ovvero di disporre materialmente della cosa, escludendo gli altri tutte le volte che ciò avesse voluto, per tutto il tempo necessario all'usucapione.

In altri termini, il possessore (indiretto o che possiede solo animo) deve dimostrare la presenza di una mera detenzione del terzo (oppure, in altri termini, il possessore indiretto deve dimostrare che non ha perso il possesso del bene ad opera di un diverso soggetto).

Ove il possessore "solo animo" perda la possibilità di esercitare la signoria sulla cosa, per effetto di una modifica della situazione iniziale, quale può essere pure il mutamento dell'animus del detentore manifestato inequivocamente allo stesso possessore, si verifica in capo a quest'ultimo la perdita del possesso, come anche l'interruzione dell'usucapione, ai sensi dell'art 1167 c.c.

Occorre altrimenti accertare che, a fronte del mutato atteggiamento del detentore, il possesso si sia manifestato, nei suoi elementi costitutivi, anche posteriormente al momento in cui il detentore abbia cessato di possedere "nomine alieno".

Di conseguenza,  qualora un coniuge, durante la separazione personale, durata più di vent'anni, abbia conservato un potere di fatto sui mobili di casa, appartenenti all'altro coniuge, incombe a quest'ultimo l'onere di provare che quel potere fu esercitato a titolo di detenzione nomine alieno anzichè di possesso.

Cass. civ. sez. II del 23 marzo 2017 n 7562

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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