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Termine entro cui pagare il prezzo di acquisto e sentenza ex art. 2932 cc

Cassazione del 26.9.2018 n. 22997 L’esigibilità delle condizioni (es. pagamento del prezzo) alle quali risulta subordinato l’effetto traslativo della sentenza 2932 cc decorre dal momento in cui la sentenza passa in giudicato, l’imposizione di un termine che precede il passaggio ingiudicato è illegittimo, ragion per cui la sentenza che contenga tale prescrizione viola l’art. 282 cpc e art. 2932 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Passaggio in giudicato e provvisoria esecutività delle sentenze

Al fine di evitare impugnative solo dilatorie, il legislatore ha scisso l'esecutività della sentenza dal passaggio in giudicato della stessa sentenza. In altri termini, la sentenza è provvisoriamente esecutiva anche se non è ancora passata in giudicato, naturalmente il creditore che mette in esecuzione una sentenza provvisoriamente esecutiva si assume il rischio di una possibile restituzione di quanto incassato in base ad una  sentenza solo provvisoriamente esecutiva, ma successivamente modificata.

Il termine per impugnare la sentenza (impedendo il passaggio in giudicato) decorre dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria.

Limiti alla provvisoria esecuzione delle sentenze

Occorre valutare se ogni sentenza è

  • interamente esecutiva (sempre e comunque, in ogni sua parte)
  • è parzialmente esecutiva (solo per le parti che possono essere oggetto di esecuzione forzata in base ai procedimenti esecutivi presenti nel libro 3 del cpc), quindi, l'unica condizione è data dall'esigenza di verificare se è possibile attivare uno dei procedimenti esecutivi previsti dal libro 3 cpc
  • è parzialmente esecutiva, ma solo per le parti di sentenza che possono essere oggetto di esecuzione forzata in base ad uno dei procedimento previsti dal libro 3 del cpc e che non sono diretta conseguenza di statuizioni non eseguibili prima del passaggio in giudicato (quindi occorre che ci siano due condizioni, che sia possibile eseguire uno dei procedimenti previsti dal libro terzo del cpc e che la parte di sentenza che si vuole mettere in esecuzione non è legata o dipendente da una parte della sentenza che non può essere eseguita)

Sentenza condizionata

Ci si chiede se l'efficacia della sentenza può dipendere anche da altri elementi, come ad esempio, in una divisione il pagamento del conguaglio, ed è stato stabilito che l'effetto traslativo della sentenza della divisione non può essere subordinato al pagamento del conguaglio.

Oppure si potrebbe pensare in una sentenza ex art. 2932 cc all'obbligo di pagare il prezzo.

La sentenza ex art. 2932 c.c. (cass sez un n. 4059 del 2010) l'esecutività provvisoria, contemplata dall'art. 282 c.p.c.,   non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza , né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia a cui si correla l'adempimento delle altre eventuali obblighi ai quali può risultare condizionato il perfezionamento di siffatto effetto traslativo in via definitiva.

Intreccio tra termine del passaggio in giudicato e termine entro cui deve realizzarsi la condizione alla base del trasferimento

Nulla esclude che il termine relativo al passaggio in giudicato e il termine relativo al verificarsi di una condizione si intrecciano.

Infatti, l'effetto della sentenza ex art. 2932 può essere condizionato al pagamento del prezzo, in questa ipotesi occorre comprendere se l'obbligo di pagare il prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cc oppure da un altro momento ad esempio dal momento della pubblicazione della sentenza (con la conseguenza che il predetto termine potrebbe anche precedere il momento del passaggio in giudicato) termine (imposto o convenzionalmente determinato).

L'esigibilità dell'assolvimento delle condizioni alle quali risulta, subordinata la verificazione dell'effetto traslativo (ex sentenza 2932 cc) decorre dal momento in cui la sentenza passa in giudicato, con la conseguenza che l'eventuale imposizione di un termine che debba decorrere anticipatamente al passaggio ingiudicato  è da ritenersi illegittima, ragion per cui la sentenza che contenga tale prescrizione incorre nella violazione dell'art. 282 c.p.c. e del citato art. 2932 c.c., così come ritualmente dedotta dai ricorrenti principali.

Quindi, il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c. c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà.

Pertanto, nella fattispecie, poiché le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 c.c. sono prive, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di un'efficacia esecutiva anticipata rispetto al momento della formazione del giudicato, anche il "dies a quo" di decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori sulla  nona  rata e per la  ratifica dell'operato dell'amministratore in carica doveva decorrere da tale momento e non poteva essere anticipato.

Cass., civ. sez. II, del 26 settembre 2018, n. 22997                     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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