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Recupero e pagamento del compenso del CTU

Cassazione 30.1.2019 n 2703 il ctu può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo in tal caso ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all’azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l’inadempienza delle parti obbligate.
A cura di Paolo Giuliano
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Consulente tecnico d'ufficio (ctu)

Durante lo svolgimento di un processo può sorgere la necessità di dover svolgere delle indagini che richiedono delle conoscenze o valutazioni di carattere tecnico (che esulano dal campo strettamente giuridico)  e sulla base della valutazioni di carattere tecnico  occorre applicare la norma giuridica (basta pensare alla necessità di stabilire se una costruzione è stata eseguita a regola d'arte oppure alla necessità di dover riscostruire la contabilità di una società o di un condominio.

In tutte queste ipotesi il Giudice ha bisogno di un ausiliario per integrare quelle valutazione tecniche e procede alla nomina del Consulente Tecnico d'ufficio.

Natura giuridica del ctu e il diritto al pagamento dell'onorario professionale del ctu

Il ctu ha la natura di pubblico ufficiale e la relazione tecnica è un atto pubblico. Occorre, però, distinguere, l'attività del Ctu dal pagamento dell'onorario dello stesso Ctu.

Il diritto al pagamento del compenso per lo svolgimento dell'attività professionale svolta quale ausiliario in un procedimento civile costituisce un diritto disponibile avente contenuto patrimoniale.

Va infatti tenuto distinto l'incarico conferito al Ctu, la cui natura pubblicistica, quale ausiliario del giudice, giustifica l'inapplicabilità delle tariffe professionali, dal diritto al compenso e correlativo obbligo di pagamento, che, in materia civile, a differenza della consulenza espletata in sede penale, ha invece natura privatistica ed è rimesso alla disponibilità delle parti.

Quantificazione dell'onorario del ctu

L'art. 168 del Dpr del 30.5.2002 n. 115 stabilisce che La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto, di solito, individua anche il soggetto o i soggetti che sono obbligati al pagamento, il decreto costituisce titolo esecutivo per il recupero coattivo dell'onorario dovuto al ctu.

Opposizione al decreto di liquidazione delle spese del ctu

Anche il decreto di liquidazione dell'onorario del ctu può essere contestato, il  "dies a quo del termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti cpc o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso, ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione

Mancata indicazione del soggetto obbligato al pagamento e/o della quantificazione delle spese da pagare

Solo la comunicazione del decreto di pagamento in favore dell'ausiliario, completa ed esaustiva circa l'importo delle somme liquidate , comprensiva della parte a cui carico tale pagamento viene posto, fa decorrere il termine per  l'opposizione ex art 170 Dpr 115/2002.

Questo comporta che il decreto di liquidazione deve indicare le parti obbligate al pagamento, in assenza di tale elemento non decorrono i termini per contestare il provvedimento.

Se il decreto di liquidazione non indica nessuna parte obbligata al pagamento il ctu per recupere l'onorario può anche richiedere un decreto ingiuntivo (se il decreto di liquidazione quantifica il  quantum dovuto, ma non individua il soggetto obbligato al pagamento).

Se l'ausiliario intraprende la strada del decreto ingiuntivo, l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo seguirà le regole dell'ordinario procedimento di opposizione ex art. 645 e ss cpc e  l'opponente ben potrà contestare non solo l"an ma pure il quantum del credito azionato, non essendosi verificato nei suoi confronti, in assenza di rituale notifica del decreto di liquidazione, alcun effetto preclusivo.

Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere sollevate le contestazioni che il soggetto obbligato al pagamento dell'onorario del ctu, in presenza di rituale comunicazione del provvedimento di liquidazione, avrebbe dovuto far valere mediante lo specifico procedimento di opposizione di cui all'art. 170 Dpr 115/2002.

Decreto di liquidazione dell'onorario del ctu e parti non obbligate al pagamento

Può capitare che il decreto di liquidazione dell'onorario del ctu non obblighi tutte le parti al pagamento dell'onorario del ctu. In queste situazioni, ci si chiede, se il ctu può chiedere alle parti non obbligate al pagamento il saldo dell'onorario.

Il consulente tecnico d'ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo in tal caso ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l'inadempienza delle parti obbligate.

Cass., civ. sez. II, del 30 gennaio 2019, n. 2703     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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