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Procedimento sommario di cognizione e decorrenza del termine per l’appello

La Cassazione del 6.6.2018 n. 14478 ha affermato che in consonanza con la natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell’art. 702 quater cpc che fa decorrere il termine per l’appello dalla comunicazione, che anche in riferimento a tale rito il termine per appellare contro l’ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell’udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilità di applicazione dell’art. 327 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Struttura generale del processo sommario di cognizione

Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto nel codice di procedura mediante l'introduzione dell'art. 702 bis ss, al fine di dotare l'ordinamento processuale italiano di un rito accelerato.

Il processo sommario di cognizione è caratterizzato dalla riduzione dei termini a comparire, dall'anticipazione delle preclusioni istruttorie e di merito, dalla deformalizzazione dell'istruttoria.

Resta una scelta squisitamente soggettiva e personale dell'attore scegliere (o meno) il processo sommario di cognizione.

Al giudice è però riconosciuto  il potere di trasformare il rito sommario in ordinario (art. 702-ter, commi secondo e terzo), quando e se il rito sommario si dimostra inidoneo.

Il procedimento sommario di cognizione è chiuso  con ordinanza ("il giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande" – art. 702-ter, comma quinto), provvedimento succintamente motivato e tale ordinanza produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-quater).

L'appello e il processo sommario di cognizione

Se il procedimento ordinario di cognizione differisce in modo evidente dal processo sommario di cognizione, occorre anche valutare se sussistono delle differenze un appello di una sentenza emessa a chiusa del rito ordinario e un'ordinanza emessa a chiusura del processo sommario di cognizione.

Una prima differenza è data dal fatto che l'ordinanza emessa a chiusura del processo sommario di cognizione non è oggetto del filtro di appello, cioè  l'art. 348-bis, ha  prescritto che l'appello avverso l'ordinanza di rito sommario di cognizione non può essere delibato in via di "ragionevole probabilità" di non accoglimento, attraverso il c.d. "filtro".

La seconda differenza riguarda la decorrenza dei termini entro cui far appello. Per la sentenza del processo ordinario secondo l'art. 326 primo comma il termine decorre "dalla notificazione della sentenza", (tranne che in casi specifici), mentre per l'ordinanza emessa a chiusura del processo sommario di cognizione ex art. 702- quater il termine per l'appello  decorre dalla "comunicazione o notificazione" dell'ordinanza.

Altra (possibile) antinomia emerge in relazione alla disposizione dell'art. 327, primo comma, che dispone che "indipendentemente dalla notificazione, l'appello … [e alcune altre impugnazioni] … non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza": tale prescrizione non trova alcuna disposizione parallela nella disciplina del rito sommario di cognizione.

Termine per l'appello dell'ordinanza del processo sommario di cognizione decorre dalla comunicazione dell'ordinanza

Risulta evidente che la disciplina del processo sommario di cognizione subordina il decorso del termine dell'appello alla notifica dell'ordinanza ad istanza di parte o alla comunicazione della stessa ad opera della cancelleria.

Deve essere individuato il motivo che ha spinto il legislatore a prevedere la comunicazione dell'ordinanza come elemento per il decorso del termine. In questo modo, a ben vedere, la legge ha introdotto  un ulteriore fattore di speditezza del rito, prevedendosi in sostanza che, quand'anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli "effetti di cui all'art. 2909 del codice civile" e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi (direttamente o indirettamente, mediante stimolo dell'avversario a proporre prontamente gravame) conseguano alla comunicazione del cancelliere, adempimento in ogni caso effettuato per le ordinanze fuori udienza (cfr. infra – art. 134 secondo comma cod. proc. civ.).

Procedimento sommario di cognizione termine per l'appello e ordinanza pronunciata in udienza o fuori udienza

Resta da chiedersi se ai fini del decorso del termine per l'appello dell'ordinanza emessa a chiusura del procedimento sommario di cognizione c'è differenza tra l'ordinanza pronunciata fuori udienza (e, quindi, da comunicarsi a cura del cancellerie) e ordinanza pronunziata in udienza (e, quindi, inserita nel processo verbale) e, in teoria da non comunicarsi.

Il principio base è dato dal fatto che la pronuncia in udienza equivale a comunicazione  ("le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi", dovendo comunicarsi solo quelle fuori udienza "entro i tre giorni successivi", termine questo acceleratorio 134 cpc e 176 cpc).

Per cui, in consonanza con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell'art. 702-quater cod. proc. civ. che, a tal fine, fa decorrere il termine per l'appello dalla "comunicazione", che anche in riferimento a tale rito – equivalendo ex artt. 134 e 176 cod. proc. civ. la  pronuncia in udienza a "comunicazione" – il termine per appellare contro l'ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell'udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilità di applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ.

Cass., civ. sez. II, del 6 giugno 2018, n. 14478

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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