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Limiti al diritto di installare l’antenna televisiva

La Cassazione del 7.7.2017 n. 16885 ha stabilito che il diritto derivante dalla normativa in materia di installazione di antenne televisive incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà  di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile, ove l’istante abbia la possibilità  di collocare un’antenna in una parte dell’immobile di proprietà  personale o condominiale.
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A cura di Paolo Giuliano
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Diritto all'informazione ex art. 21 Cost.

Il diritto ad essere informato è un mezzo (necessario) per poter esercitare un altro diritto quello di manifestare liberamente il proprio pensiero (con ogni mezzo, dalla  parola, allo scritto o ogni altro mezzo di diffusione).

La connessione tra i due diritti è palese sia se si vuole vedere l'informazione come un elemento che permette di formare il proprio pensiero, sia se si vuole vedere l'informazione come un mezzo per manifestare il proprio pensiero agli altri.

Risulta evidente che impedire l'informazione (intesa come elemento per formare il proprio pensiero) o impedire l'informazione (intesa come mezzo per manifestare il proprio pensiero) incide direttamente dul diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero tutelato dalla costituzione con l'art. 21.  Di conseguenza il diritto all'informazione (in qualsiasi modo inteso) riceve la stessa tutela del diritto alla manifestazione del pensiero.

I mezzi tecnici che permettono la ricezione della informazioni

In questo contesto resta da chiedersi se la tutela astratta all'informazione si espande fino a comprendere il diritto a installare i mezzi tecnici che permettono la ricezione delle informazioni (es. antenna tv), la stessa domanda potrebbe essere posta chiedendosi se la tutela astratta del diritto all'informazione comprende anche una tutela concreta dei mezzi tecnici necessari per ricevere le medesime informazioni.

Antenne centralizzate nel condominio

L'ampliamento del diritto ad essere informato anche ai mezzi tecnici necessari alla ricezione delle informazioni può essere desunto dall'art. 1120 cc il quale prevede che è ammessa  "l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo".

Si tratta delle c.d. antenne centralizzate che rientrano tra i beni comuni ex art. 1117 cc

Antenne non centralizzate su beni condominiali

Il medesimo principio che tutela la i mezzi tecnici che permettono la ricezione delle informazioni è alla base del diritto riconosciuto dal codice civile all'art. 1122 bis cc il quale prevede che "le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, possono essere istallati, ma devono essere realizzati  in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità  immobiliari di proprietà  individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio".

L'art. 1122 bis cc regola l'installazione di antenne private (non condominiali) sicuramente su suolo condominiale (o su parti condominiali)  tale norma applica il principio dell'uso del bene comune ex art. 1102 cc, ma  impone anche di arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari coinvolte nell'opera. Di conseguenza, si può affermare che la tutela dei mezzi tecnici per ottenere le informazioni hanno una tutela, ma non piena ed assoluta, in altri termini, il diritto che tutela i mezzi tecnici necessari ad ottenere le informazioni può avere delle limitazioni.

Antenne private su proprietà privata altrui

Il diritto ad installare antenne (private o condominiali) su suolo condominiale è espressamente codificato, occorre valutare cosa accade se  un privato vuole installare una antenna su un fondo altrui

Il diritto derivante dalla normativa in materia di installazione di antenne televisive «incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà  di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile, ove l'istante abbia la possibilità  di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà  personale o condominiale».

Ne discende che il diritto di proprietà costituisce solo un limite al diritto all'installazione, laddove l'istante abbia la possibilità  di collocare le antenne su di una parte del dell'immobile di sua proprietà  o di proprietà  condominiale.

E' opportuno osservare che con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà  antenne televisive, riconosciuto dagli artt. l e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, è ¨ subordinato all'impossibilità  per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato, considerato che il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna.

Ed è evidente che l'onere di provare – se del caso anche con una c.t.u. – che non fosse possibile utilizzare una spazio proprio o condominiale per l'installazione, cede a carico del soggetto che intenda effettuarla.

Cass., civ. sez. I, del 7 luglio 2017, n. 16865

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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