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Legittimazione processuale dell’agente di assicurazione

La Cassazione del 29.5.2018 n. 13395 ha affermato che la duplice legittimazione processuale (quella principale dell’assicuratore e quella concorrente dell’agente ex 1903 cc) sussiste sia sul piano attivo che sul piano passivo, non solo per i diritti che sorgono dal contratto di assicurazione ma anche per quelli che sorgono da tutti gli altri contratti – eventualmente collegati od accessori a quello assicurativo – che costituiscono oggetto del mandato ricevuto dall’assicuratore.
A cura di Paolo Giuliano
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La rappresentanza

Nell'attività umana economica o  giuridica, ma anche nella vita di tutti i giorni, è chiaro che occorre affidarsi a dei collaboratori che aiutano a svolgere o completare diversi atti, che altrimenti, subirebbero un rallentamento o non potrebbero essere compiuti.

La collaborazione per il compimento di operazioni giuridiche può assumere diverse forme e strutture una è la c.d. rappresentanza, che permette al rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato, nel momento in cui il rappresentato conferisce al rappresentante idonea procura.

I poteri del rappresentato sono indicati nella procura e, di fatto, sono delineati e codificati di volta in volta dal rappresentato, in altri termini, la rappresentanza volontaria non ha un contenuto standard e desumibile da norme scritte. Ecco perché si parla di rappresentanza volontaria.

La rappresentanza regolata dal legislatore

In alcune ipotesi il legislatore ha l'esigenza di regolare (standardizzare) il contenuto degli atti che conferiscono poteri rappresentativi. Infatti, in alcune ipotesi, occorre bilanciare la possibilità che un determinato soggetto si avvalga di rappresentati, con la necessità che coloro che entrano in contatto con il rappresentante sappiano, senza doversi porre troppe domande, quali sono i poteri del rappresentante, poiché sono definiti dal legislatore.

In altri termini, anche in queste ipotesi il conferimento della rappresentanza è sempre un atto volontario del rappresentato, ma il contenuto dei poteri rappresentativi è standardizzato dal legislatore al fine di agevolare i traffici giuridici evitando il sorgere di contestazioni sul punto.

I poteri dell'agenti di assicurazione ex art. 1903 cc

In questo contesto rientrano le norme che regolano i poteri rappresentativi dell'agente di assicurazione ex art. 1903 cc. (assicurazione privata) Infatti, il legislatore stabilisce che l'agente di assicurazione quando sono autorizzati a concludere contratti di assicurazione, hanno anche il potere di apportare modifiche a tali contratti e hanno anche il potere di estinguere tali contratti.

A questi evidenti poteri di carattere sostanziale, il legislatore con l'art. 1903 cc aggiunge un ulteriore potere di carattere processuale, infatti, l'agente può stare in giudizio in mode dell'assicuratore.

Quindi, l'art. 1903 c.c. attribuisce agli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione non solo il potere di compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi,  ma anche il potere di promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio per le «obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato» (secondo comma).

La legittimazione dell'agente di assicurazione ex art. 1903 per i contratti (secondari) accessori o collegati al contratto di assicurazione

L'art. 1903 cc attribuisce una legittimazione relativa al contratto principale di assicurazione, ma nulla dice relativamente ai contratti secondari (accessori o collegati) al contratto (principale) di assicurazione.

Si potrebbe sostenere che solo per il contratto principale di assicurazione sussiste la legittimazione concorrente dell'assicurazione e dell'agente, mentre per i contratti diversi dal contratto principale di assicurazione (anche se collegati o accessori a quello di assicurazione) occorre valutare se il diritto è attribuito all'assicurazione o all'agente e, quindi, la legittimazione spetta solo a uno dei due e non a tutti e due.

In realtà è stata seguita la tesi che conferisce la legittimazione processuale concorrente ad entrambi sia per il contratto principale di assicurazione, sia per i contratti (accessori o collegati).

La duplice legittimazione processuale (quella principale dell'assicuratore e quella concorrente dell'agente) sussiste, dunque, sia sul piano attivo che sul piano passivo, non solo per i diritti che sorgono dal contratto di assicurazione ma anche per quelli che sorgono da tutti gli altri contratti – eventualmente collegati od accessori a quello assicurativo – che costituiscono oggetto del mandato ricevuto dall'assicuratore.

Per escludere la legittimazione processuale dell'assicuratore, pertanto, non è sufficiente che il diritto fatto valere in giudizio non trovi fondamento nel contratto di assicurazione, ma occorre che esso non sia sorto da alcuno degli atti – anche diversi dal contratto di assicurazione – che l'agente si è obbligato a concludere per conto del preponente assicuratore.

Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2018, n. 13395

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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