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L’avviso dell’ipoteca tributaria ex art. 77 Dpr del 29.9.1973 n. 602

Cassazione del 21.11.2018 n. 30016 Occorre distingue le domande con cui ci si limita a denunciare la mera mancata comunicazione dell’avviso di cui all’art. 50 comma 2 del d.p.r. 602/1973, da quelle con cui si evidenziava il mancato invio dell’avviso al fine di evitare di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr del 29.9.1973 n. 602.
A cura di Paolo Giuliano
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Inizio esecuzione forzata per crediti tributari

L'art. 50 del dpr del 29 settembre 1973 n. 602 prevede che l'esecuzione forzata dei crediti tributari può iniziare dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Se l'esecuzione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere.

Fase cautelare: ipoteca e avviso dell'ipoteca

L'art. 77 del dpr del 29 settembre 1973 n. 602  permette al concessionario della riscossione di iscrivere l'ipoteca a garanzia del debito tributario se  decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento l'esecuzione non è iniziata.

Risulta evidente che l'ipoteca può essere iscritta se l'esecuzione forzata non è iniziata nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma l'art. 77 del dpe 1973/602 nulla dice riguardo al problema se l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del debito tributario deve essere proceduta dall'identico avviso che deve precedere l'inizio dell'esproprizione quando l'esecuzione forzata non è avvenuta entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

In questo contesto le ricostruzioni che sono state proposte per risolvere il problema sono due:

  • l'iscrizione ipotecaria non può essere legittimamente eseguita, quando il concessionario non notifica prima dell'iscrizione dell'ipoteca l'atto di  intimazione a pagare le somme pretese
  • nessuna norma prevede l'obbligo di notifica della intimazione ad adempiere prima della iscrizione di ipoteca, del resto l'art. 77 d.p.r. 602/1973 richiama solo il comma 1 e non il comma 2 dell'art. 50 dello stesso d.p.r.

La prima fase dell'evoluzione storica del dibattito (non necessità del preventivo avviso)

In un primo momento la Suprema Corte ha osservato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, per cui l'iscrizione dell'ipoteca  può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Seconda fase dell'evoluzione storica: necessità dell'avviso per permettere la partecipazione del contribuente al procedimento

Tuttavia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte,  (Cass.Civ.,Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19667)l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602  deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di 30 trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento –  dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua  efficacia  fino  alla  sua  declaratoria  giudiziale  d'illegittimità (Cass.Civ.,Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19667).

L'intervento del legislatore sull'art. 77 del dpr 602 del 1973

Il comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. 602 del 1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011,  obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile "una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1", non innova soltanto la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha una reale "valenza interpretativa".

Contestazione formale per la mera mancanza dell'avviso e contestazione sostanziale della mancanza dell'avviso al fine di evitare di instaurare il contraddittorio con il contribuente

La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto alla interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, distinguendo le domande con cui ci si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 del d.p.r. 602/1973, da quelle con cui si evidenziava "sostanzialmente" il mancato invio della comunicazione dell'avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l'iscrizione ipotecaria.

Quindi, è fondata la domanda del contribuente se la censura alla sentenza impugnata si risolve "in sostanza" in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle tesi del contribuente, che aveva comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio.

L'intervento del legislatore sull'art. 77 del dpr 602 del 1973

Il comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. 602 del 1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011,  obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile "una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1", non innova soltanto la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha una reale "valenza interpretativa".

Cass., civ. sez. V, del 21 novembre 2018, n. 30016 

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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