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Forma e contentuto della quietanza di pagamento

Cassazione del 8.8.2018 n. 20644 la quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura e risultare da qualsiasi attestazione dell’adempimento, come l’annotazione «pagato» o altra equivalente ma l’attestazione deve consentire di rivelare sia l’ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.
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A cura di Paolo Giuliano
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Procedimento per ottenere il pagamento coattivo

Il credito, in assenza dell'adempimento spontaneo, si trova nella condizione di dover chiedere la condanna del debitore al pagamento. Questa procedura giudiziale comporta l'accertamento dell'esistenza del titolo del credito (e presuppone il mancato pagamento), questa proceduta di completa con un titolo di condanna (titolo esecutivo) che legittima il creditore ad iniziare la riscossione coattiva del credito (tramite l'esecuzione forzata).

Elementi necessari per ottenere la condanna al pagamento

Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non ha l'onere di provare che il pagamento non è stato (ancora) di provare il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo ed è onere del debitor provare l'estinzione del debito mediante l'esecuzione del pagamento (se l'obbligazione è pecuniaria) o di provare l'adempimento in altre forme (se l'obbligazione non è pecuniaria).

Pagamento delle obbligazioni pecuniarie e quietanza (prova del pagamento)

Con il passare del tempo l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (il classico pagamento) è passato dalla moneta liquida a forme di pagamento sempre più tecnologici (pagamento mediante bonifico o pos) che rendono obsoleti i sistemi previsti dal legislatore (del 1942 quando è stato approvato il codice civile) per la prova del pagamento.

In realtà, alcuni istituti sopravvivono ancora oggi in quanto oltre la prova del pagamento garantiscono la completa estinzione del debito, ci si riferisce alla quietanza.

La quietanza è una dichiarazione del creditore (su richiesta del debitore) che prova il pagamento, ma conferma che il creditore non ha più nessuna pretesa (il debito è stato estinto completamente).

La funzione essenziale della quietanza è quella di affermare che il debito risulta completamente saldato.

La forma della quietanza

Quanto alla forma della quietanza questa problematica coinvolge sue aspetti: occorre valutare se devono essere usate formule particolari e occorre individuare da dove la quietanza deve risultare.

Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, quindi, in teoria la quietanza può essere concessa mediante l'uso della locuzione quietanza o di altre locuzioni equivalenti che attestano l'adempimento (come ad esempio la formula pagato apposta sul titolo del debito).

La quietanza può essere apposta su qualsiasi documento, oppure, meglio, la quietanza non richiede – per il suo rilascio – documenti particolari sicché la quietanza può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore (e racchiusa nella locuzione pagato).

Quietanza generica e quietanza specifica

Anche se è vero che la quietanza può essere apposta su un qualsiasi documento ed anche se è vero che la quietanza non richiede l'uso di formule particolari, questo non significa che è possibile avere una quietanza tanto generica da non riuscire ad essere collegata a nessun credito (si pensi ad una quietanza rilasciata su un foglio – diverso dal titolo del credito – che contiene solo la locuzione pagato senza nessun altro riferimento)  in altri termini la quietanza deve essere specifica, almeno,  nel suo riferimento al credito estinto, cioè dalla quietanza deve essere possibile risalire al credito estinto.

Il riferimento al debito estinto può essere diretto ed espresso, nel senso che la stessa dichiarazione di pagamento rivelare "sia  l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto", il riferimento o il richiamo al debito saldato può essere anche indiretto se la locuzione pagato è apposta sulla fattura dalla quale risultano l'importo del debito e il motivo del debito.

Cass., civ. sez. II, del 8 agosto 2018, n. 20644   

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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