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Caratteristiche del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria

La Cassazione del 31.10.2017 n. 25844 ha stabilito che contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, è una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere.
A cura di Paolo Giuliano
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Contratti tipici e atipici

I contratti si distinguono in due categorie: i contratti tipici (regolati dal legislatore) e i contratti atipici (non regolati in modo espresso dal legislatore, ma di uso comune nella vita di tutti i giorni.

L'uso di un determinato schema causale nella vita di tutti i giorni (anche se non regolato espressamente dal legislatore) è il primo passo per giungere alla tipicità, cioè alla regolamentazione del contratto.

Il rapporto di assistenza sanitaria o il rapporto di spedalità

Quando una persona viene accettata in una struttura sanitaria per ricevere delle cure si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria un contratto atipico che viene denominato di spedalità o di assistenza sanitaria.

Nel contratto di assistenza sanitaria sono previste una serie eterogenee di prestazioni: cure mediche, messa a disposizione del personale medico, infermieristico,  fornitura di materiale medico, cibo, pulizia camere e letti ecc.

In questi contesti occorre stabilire quando la prestazione erogata rientra nel contratto atipico e quando si tratta di una prestazione autonoma rispetto al contratto atipico.

Per rendere al meglio la situazione si potrebbe pensare ad una situazione nella quale gli assistiti si rivolgono all'Azienda Ospedaliera, la quale assumeva ogni obbligazione di carattere sanitario, mentre una casa di cura in base ad un accordo con l'azienda ospedaliera  metteva a disposizione dell'Azienda Ospedaliera (e non direttamente degli assistiti), per l'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di quest'ultima, i locali di un intero stabile, il personale tecnico necessario alla manutenzione dell'immobile e degli impianti, il personale paramedico (infermieri) e provvedeva al vitto dei ricoverati.

Descrizione del contratto di spedalità o do assistenza sanitaria

L'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria (di lungo o media degenza o senza degenza come prestazioni ambulatoriali)  fa sorgere un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo.

In questo contratto, a fronte del pagamento di un corrispettivo (che ben può essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura (ente ospedaliero o casa di cura), accanto a obblighi di tipo lato sensu alberghieri, quelli di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze

Rapporto diretto tra malato e struttura pubblica o privata che fornisce assistenza sanitaria

Una delle caratteristiche del contratto di assistenza sanitaria o di spedalità è data dal fatto che sussiste un rapporto diretto tra la struttura medica e il malato, questo, non esclude che la struttura medica possa rivolgersi ad altri soggetti per eseguire alcune prestazioni (come ad esempio la pulizia dei locali o per la manutenzione degli impianti oppure anche per la sede).

In altri termini, occorre distinguere il rapporto tra malato e struttura medica (che rientra nel contratto di assistenza sanitaria) e il rapporto tra la struttura medica ed altri soggetti che forniscono alcune prestazioni specifiche (che possono essere comprese in un contratto di appalto di servizi)

La prestazione del malato è richiesta dal medesimo malato alla struttura medica e non al soggetto che fornisce delle prestazioni limitate e peculiari (con esclusione della cura medica)

Del resto, non è vietato alle aziende sanitarie di stipulare con soggetti privati  contratti aventi ad oggetto la preparazione e distribuzione del vitto ai ricoverati, la pulizia ordinaria dei locali ospedalieri, la manutenzione di immobili, impianti e macchinari, ecc.

Cura medica e prestazioni accessorie cosa può essere fornito da terzi

Preso atto che l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere.

Resta  da chiedersi se le prestazioni alberghiere possono essere fornite da terzi e se, in tale ipotesi, questo determina il sorgere di un contratto di assistenza sanitaria tra colui che esercita la prestazioni alberghiere .

Sicuramente l'ente ospedaliero può richiedere a terzi di svolgere servizi accessori all'assistenza sanitaria. Occorre valutare se l'esercizio di tali servizi può configurare un contratto di assistenza sanitaria

Natura del rapporto tra ente ospedaliero e prestatore di "servizi alberghieri" ausiliari all'assistenza sanitaria

Quando la prestazione di un altro soggetto si limita alla messa a disposizione del personale paramedico e dell'immobile con i relativi impianti, nonché del vitto per i ricoverati, occorre osservare che del contratto di spedalità manca il connotato essenziale della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche.

In mancanza del connotato della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche la prestazione, effettuata come si è appena detto in favore dell'Azienda Ospedaliera, non era qualificabile come sanitaria ed il contratto esulava dal contratto di spedalità. 

Altro elemento che conferma che si è fuori dal contratto di assistenza sanitaria è dato dal fatto che l'obbligazione di eseguire la prestazione accessoria non è  assunta verso gli assistiti, ma verso l'Azienda Ospedaliera, quale obbligazione di fornitura di servizi, e che soggetto passivo dell'obbligazione sanitaria resta l'Azienda Ospedaliera.

Cass., civ. sez. III, del 31 ottobre 2017, n. 25844

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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